Common use of Contabilità e pagamenti Clause in Contracts

Contabilità e pagamenti. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento entro 45 giorni dal rilascio dello stesso. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. La rata di saldo verrà corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio. Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi. Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

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Contabilità e pagamenti. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore al 20 % a Euro 200.000 (venti per cento) dell’importo contrattualeduecentomila). Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti. Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento entro 45 giorni dal rilascio dello stesso. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. La rata di saldo verrà corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio. Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi. Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

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Contabilità e pagamenti. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti. Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento entro 45 giorni dal rilascio dello stesso. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. La rata di saldo verrà corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio. Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi. Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

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Contabilità e pagamenti. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti un pagamento in acconto al maturare di stato di avanzamento termine dei lavori di importorelativi alla Fase 1, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattualedi importo corrispondente alle lavorazioni eseguite. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti. Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento entro 45 giorni dal rilascio dello stesso. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. La rata di saldo verrà corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione. Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi. Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

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Contabilità e pagamenti. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. L’AmministrazioneI pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016previo accertamento da parte dell’ufficio di Direzione dell'esecuzione, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento entro 45 giorni dal rilascio dello stesso. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. La rata di saldo verrà corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso confermato dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio. Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione dell’operazione di bonificoprocedimento, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi. Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016prestazione effettuata, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei limiti dell’importo autorizzatodocumenti contrattuali. Al termine di ogni anno di durata del contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare, l’ufficio di Direzione dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti al fine del pagamento diretto rilascio del Certificato attestante la conformità delle prestazioni. Analogamente si farà al subappaltatore da parte dell’amministrazionetermine del contratto. Premesso che il sistema informativo dovrà consentire il più ampio e tempestivo controllo di tutta la contabilità dei servizi appaltati, la parte contabilizzazione di questi avviene nel modo seguente: - servizi a canone: la contabilizzazione dei servizi a canone avverrà con cadenza mensile; il corrispettivo mensile verrà determinato sulla base dell’importo offerto in sede di gara, suddiviso per il numero dei mesi previsti per il servizio; - servizi extra canone: la contabilizzazione dei servizi extra canone avverrà con cadenza trimestrale, applicando alle quantità delle prestazioni eseguite dallo stessorispettive tipologie di lavori/servizi effettivamente realizzati, con i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato al bando, previa applicazione del ribasso offerto dal gestore in sede di gara. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al gestore dall’osservanza del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è determinato dal gestore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime ed è pertanto fisso e invariabile, facendosi carico il gestore di ogni relativo rischio e/o alea, salva la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri clausola di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:adeguamento prezzi precedente.

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