Common use of Contabilità e pagamenti Clause in Contracts

Contabilità e pagamenti. 1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. 2. Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 4 ed al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga l’importo di € 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00). La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara e con l’applicazione del ribasso offerto, il tutto in contradditorio con l’impresa appaltatrice dei lavori. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 3. Saranno usati per l’elaborazione di tale contabilità strumenti informatici idonei alla computazione automatica del registro di contabilità e del successivo certificato dipagamento. 4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 5. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa. 6. Il costo della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione del PSC, verrà determinata in base ai prezzi unitari della Sicurezza. Il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore. 7. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti. 8. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento. 9. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. L’Appaltatore dovrà presentare regolare fattura elettronica con l’indicazione del “Codice Univoco Ufficio di IPA intestate allo scrivente Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X.Xxxxxxxx”: UF087O. 10. In ogni caso, il pagamento degli acconti è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 6, punto V. 11. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In ogni caso, il pagamento della rata di saldo o degli acconti è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 6, punto V. 12. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente: 13. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verrà indicato di volta in volta dalla stazione appaltante quando occorrente. Il CIG sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo. 14. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente. 15. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà. 16. Ferme le clausole risolutive espresse di cui Codice e al D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, oltre a quelle inserite nel presente Accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. 17. In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban IT , sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig. , nato a _ il / / _ codice fiscale _ _ autorizzato a operare su di esso. 18. L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del 19. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. 20. L’appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio del Governo territorialmentecompetente. 21. L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010.

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Samples: Accordo Quadro Dei Lavori Di Manutenzione Edile

Contabilità e pagamenti. 1I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati, previo accertamento da parte dell’ufficio di Direzione dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento Al termine di ogni anno di durata del contratto, l’ufficio di Direzione dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti al fine del rilascio del Certificato attestante la conformità delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente prestazioni. Analogamente si farà al termine del contratto. Premesso che il sistema informativo dovrà consentire il più ampio e tempestivo controllo di tutta la contabilità dei servizi appaltati, la contabilizzazione di questi avviene nel modo seguente: - servizi a canone: la contabilizzazione dei servizi a canone avverrà con cadenza mensile; il corrispettivo mensile verrà determinato sulla base dell’importo offerto in sede di gara, suddiviso per ciascun contratto applicativo. 2. Le rate il numero dei mesi previsti per il servizio; - servizi extra canone: la contabilizzazione dei servizi extra canone avverrà con cadenza trimestrale, applicando alle quantità delle rispettive tipologie di acconto relative ai soli lavori eseguiti saranno contabilizzatelavori/servizi effettivamente realizzati, i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato al netto bando, previa applicazione del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta offerto dal gestore in sede di cui al comma 4 ed al netto dell’importo gara. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga l’importo di € 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00). La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara e con l’applicazione del ribasso offerto, il tutto in contradditorio con l’impresa appaltatrice dei lavori. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 3. Saranno usati per l’elaborazione di tale contabilità strumenti informatici idonei alla computazione automatica del registro di contabilità e del successivo certificato dipagamento. 4. A garanzia dell’osservanza delle norme modalità e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle contrattuali. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al gestore dall’osservanza del contratto e dall’osservanza di leggi e dei regolamenti sulla tutelaregolamenti, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 5. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa. 6sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il costo della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione del PSC, verrà determinata corrispettivo contrattuale è determinato dal gestore a proprio rischio in base ai prezzi unitari della Sicurezza. Il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore. 7. Qualora necessariopropri calcoli, nell’ultimo stato di avanzamento lavori alle proprie indagini e alle proprie stime ed è pertanto fisso e invariabile, facendosi carico il gestore di ogni singolo contratto applicativorelativo rischio e/o alea, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti. 8. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento. 9. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. L’Appaltatore dovrà presentare regolare fattura elettronica con l’indicazione del “Codice Univoco Ufficio di IPA intestate allo scrivente Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X.Xxxxxxxx”: UF087O. 10. In ogni caso, il pagamento degli acconti è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 6, punto V. 11. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In ogni caso, il pagamento della rata di saldo o degli acconti è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 6, punto V. 12. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente: 13. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verrà indicato di volta in volta dalla stazione appaltante quando occorrente. Il CIG sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo. 14. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente. 15. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono salva la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipuleràadeguamento prezzi precedente. 16. Ferme le clausole risolutive espresse di cui Codice e al D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, oltre a quelle inserite nel presente Accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. 17. In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban IT , sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig. , nato a _ il / / _ codice fiscale _ _ autorizzato a operare su di esso. 18. L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del 19. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. 20. L’appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio del Governo territorialmentecompetente. 21. L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010.

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Samples: Global Service Agreement

Contabilità e pagamenti. 1La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. 2L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. Le rate 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto relative ai soli al maturare di stato di avanzamento dei lavori eseguiti saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezzadi importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a Euro 200.000 (duecentomila). Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al comma 4 ed al netto dell’importo termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto precedentinon potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, ogni qualvolta si raggiunga l’importo di € 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00). La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara e con l’applicazione del ribasso offerto, il tutto in contradditorio con l’impresa appaltatrice dei lavori. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 3. Saranno usati per l’elaborazione di tale contabilità strumenti informatici idonei alla computazione automatica del registro di contabilità e del successivo certificato dipagamento. 4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 5. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa. 6. Il costo della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione del PSC, verrà determinata in base ai prezzi unitari della Sicurezza. Il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore. 7. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione comprensivo di eventuali varianti. 8. I pagamenti sono subordinati alla presentazione Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di regolare fattura cui sopra, uno stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che potrà essere emessa dopo la consegna del emette, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento debitamente firmato entro 45 giorni dal Responsabile del Procedimento. 9rilascio dello stesso. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’emissione dalla data del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato ultimazione dei lavori e alla successiva erogazione trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a favore dell’appaltatoresottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. L’Appaltatore dovrà presentare regolare fattura elettronica con l’indicazione del “Codice Univoco Ufficio Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di IPA intestate allo scrivente Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X.Xxxxxxxx”: UF087O. 10. In ogni casocontabilità, il pagamento degli acconti è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 6, punto V. 11conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. Il pagamento della La rata di saldo è disposto verrà corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento entro 90 60 giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio. Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di emissione ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi. Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del certificato di regolare esecuzioneD.Lgs. In ogni caso50/2016, il in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento della rata di saldo o degli acconti è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 15diretto al subappaltatore da parte dell’amministrazione, comma 6, punto V. 12. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente: 13. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verrà indicato di volta in volta dalla stazione appaltante quando occorrente. Il CIG sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo. 14. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente. 15. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertantoparte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la firma specificazione del presente contratto assume espressamente relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a: a) verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.comunicare all’Amministrazione, per ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi; 16. Ferme le clausole risolutive espresse di cui Codice e al D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, oltre a quelle inserite nel presente Accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. 17. In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban IT , sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig. , nato a _ il / / _ codice fiscale _ _ autorizzato a operare su di esso. 18. L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del 19. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. 20. L’appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli b) obblighi di tracciabilità finanziariatrasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l’Appaltatore potrà dimostrare che la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio del Governo territorialmentecompetentemancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso. 21. L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010.

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Samples: Construction Contract

Contabilità e pagamenti. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore un pagamento in acconto al termine dei lavori relativi alla Fase 1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. 2. Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, di importo corrispondente alle lavorazioni eseguite. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al comma 4 ed al netto dell’importo termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto precedentinon potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, ogni qualvolta si raggiunga l’importo di € 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00). La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara e con l’applicazione del ribasso offerto, il tutto in contradditorio con l’impresa appaltatrice dei lavori. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 3. Saranno usati per l’elaborazione di tale contabilità strumenti informatici idonei alla computazione automatica del registro di contabilità e del successivo certificato dipagamento. 4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 5. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa. 6. Il costo della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione del PSC, verrà determinata in base ai prezzi unitari della Sicurezza. Il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore. 7. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione comprensivo di eventuali varianti. 8. I pagamenti sono subordinati alla presentazione Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di regolare fattura cui sopra, uno stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che potrà emette, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento entro 45 giorni dal rilascio dello stesso. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere emessa dopo la consegna considerato come da lui definitivamente accettato. La rata di saldo verrà corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di pagamento debitamente firmato emesso dal Responsabile responsabile del Procedimento. 9. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato procedimento entro i successivi 30 (trenta) 60 giorni dall’emissione del certificato dal provvedimento di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. L’Appaltatore dovrà presentare regolare fattura elettronica con l’indicazione del “Codice Univoco Ufficio di IPA intestate allo scrivente Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X.Xxxxxxxx”: UF087O. 10. In ogni caso, il pagamento degli acconti è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 6, punto V. 11. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione ammissibilità del certificato di regolare esecuzione. In ogni casoPer tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, il entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi. Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento della rata di saldo o degli acconti è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 15diretto al subappaltatore da parte dell’amministrazione, comma 6, punto V. 12. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente: 13. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verrà indicato di volta in volta dalla stazione appaltante quando occorrente. Il CIG sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo. 14. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente. 15. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertantoparte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la firma specificazione del presente contratto assume espressamente relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a: a) verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.comunicare all’Amministrazione, per ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi; 16. Ferme le clausole risolutive espresse di cui Codice e al D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, oltre a quelle inserite nel presente Accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. 17. In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban IT , sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig. , nato a _ il / / _ codice fiscale _ _ autorizzato a operare su di esso. 18. L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del 19. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. 20. L’appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli b) obblighi di tracciabilità finanziariatrasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l’Appaltatore potrà dimostrare che la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio del Governo territorialmentecompetentemancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso. 21. L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010.

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Contabilità e pagamenti. 1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. 2. Le rate dal Committente, mediante bonifico bancario a seguito di acconto relative ai soli lavori eseguiti saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 4 ed al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga l’importo di € 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00). La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara e con l’applicazione del ribasso offerto, il tutto in contradditorio con l’impresa appaltatrice dei lavori. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 3. Saranno usati per l’elaborazione di tale contabilità strumenti informatici idonei alla computazione automatica del registro di contabilità e del successivo certificato dipagamento. 4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 5. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa. 6. Il costo della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione del PSC, verrà determinata in base ai prezzi unitari della Sicurezza. Il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore. 7. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti. 8. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura mensile, relativa alle forniture effettivamente eseguite in tale arco temporale. Entro il 3° giorno lavorativo del mese, l’Appaltatore deve trasmettere la reportistica di cui all’art. 6 del capitolato. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 2, 3 e 5 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., le parti concordano che potrà essere emessa dopo i pagamenti saranno effettuati con il termine di 60 gg. fine mese data fattura, previa verifica della regolare esecuzione e conformità dei pasti forniti, in base alle previsioni contrattuali. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente, rendendo prestazioni difformi (anche mediante i propri esercizi convenzionati) rispetto a quanto stabilito in sede contrattuale o omettendo di eseguire prestazioni oggetto del contratto, i pagamenti saranno sospesi fino alla risoluzione dell’inadempimento, fatto salvo il diritto di procedere alla risoluzione del contratto. I pagamenti saranno altresì sospesi nel caso sia accertato il mancato pagamento di fatture a favore degli esercizi convenzionati fino alla risoluzione dell’inadempimento, fatto salvo il diritto di procedere alla risoluzione del contratto. Sulle somme trattenute non matureranno interessi per ritardato pagamento. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro il Committente procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, come modificato dall’art. 1, comma 986 della L. 205/2017, alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto M.E.F. n. 40/2018, inoltrando apposita richiesta a Agenzia delle Entrate e Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria. Il Committente, provvede alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 in occasione di: − Pagamento delle prestazioni relative ai servizi; − Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale. A tal fine, verifica la consegna regolarità contributiva (mediante acquisizione del certificato DURC), in corso di validità. In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, il Committente tratterrà dal pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento. 9. La Stazione appaltante provvede l’importo corrispondente all’inadempienza e provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. L’Appaltatore dovrà presentare regolare fattura elettronica con l’indicazione del “Codice Univoco Ufficio di IPA intestate allo scrivente Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X.Xxxxxxxx”: UF087O. 10assicurativi. In ogni caso, il pagamento degli acconti è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 6, punto V. 11. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In ogni caso, il pagamento della rata di saldo o degli acconti è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 6, punto V. 12. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente: 13. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verrà indicato di volta in volta dalla stazione appaltante quando occorrente. Il CIG sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo. 14. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente. 15. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà. 16. Ferme le clausole risolutive espresse di cui Codice e al D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, oltre a quelle inserite nel presente Accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. 17. In ottemperanza all’articolo 330, comma 15 bis, legge del D.lgs. n. 136/201050/2016, l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban IT all’importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, sul quale verranno eseguiti i pagamenti da svincolarsi in sede di cui al presente contratto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig. , nato a _ il / / _ codice fiscale _ _ autorizzato a operare su di essoliquidazione finale. 18. L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del 19. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. 20. L’appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio del Governo territorialmentecompetente. 21. L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010.

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Contabilità e pagamenti. 1La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. 2L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. Le rate 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto relative ai soli al maturare di stato di avanzamento dei lavori eseguiti saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezzadi importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore al comma 4 ed 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al netto dell’importo termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto precedentinon potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, ogni qualvolta si raggiunga l’importo di € 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00). La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara e con l’applicazione del ribasso offerto, il tutto in contradditorio con l’impresa appaltatrice dei lavori. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 3. Saranno usati per l’elaborazione di tale contabilità strumenti informatici idonei alla computazione automatica del registro di contabilità e del successivo certificato dipagamento. 4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 5. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa. 6. Il costo della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione del PSC, verrà determinata in base ai prezzi unitari della Sicurezza. Il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore. 7. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione comprensivo di eventuali varianti. 8. I pagamenti sono subordinati alla presentazione Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di regolare fattura cui sopra, uno stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che potrà essere emessa dopo la consegna del emette, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento debitamente firmato entro 45 giorni dal Responsabile del Procedimento. 9rilascio dello stesso. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’emissione dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. La rata di saldo verrà corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio. Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi. Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a: a) verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione, per ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi; b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. L’Appaltatore dovrà presentare regolare fattura elettronica di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione del “Codice Univoco Ufficio delle ritenute di IPA intestate allo scrivente Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X.Xxxxxxxx”: UF087O. 10. In ogni caso, il pagamento degli acconti garanzie effettuate; l’Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo legittima per situazioni di cui all’articolo 15, comma 6, punto V. 11contenzioso in corso. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data inoltre subordinato: - all’ottenimento di emissione tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità dell’edificio; - alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 12 del certificato presente contratto Il pagamento dell’ultima rata di regolare esecuzione. In ogni caso, il pagamento acconto e della rata di saldo o degli acconti è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo non costituiscono presunzione di cui all’articolo 15accettazione dell’opera, comma 6, punto V. 12. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente: 13. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verrà indicato di volta in volta dalla stazione appaltante quando occorrente. Il CIG sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo. 14. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente. 15. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà. 16. Ferme le clausole risolutive espresse di cui Codice e al D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, oltre a quelle inserite nel presente Accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c1666, 2° comma, del Codice Civile. L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l’ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio. Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l’oggetto, il CIG, il CUP, l’importo e l’impegno giuridico di spesa. Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche l’effettuazione all’interno dell’Indice delle transazioni Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova. La fattura dovrà, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96. Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore edile si applica il meccanismo del reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta (IVA), con l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della norma che ne prevede l’applicazione, mentre l’appaltatore deve integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui all’artalla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. 17. In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban IT , sul quale verranno eseguiti Trascorsi i pagamenti termini di cui al presente contratto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig. sopra o, nato a _ il / / _ codice fiscale _ _ autorizzato a operare su di esso. 18. L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del 19. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. 20. L’appaltatore, quali non sia stato tempestivamente emesso il sub-appaltatore certificato o il subcontraente che titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi facoltà di tracciabilità finanziaria, agire ai sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione dell'articolo 1460 del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio del Governo territorialmentecompetentecodice civile. 21. L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010.

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Contabilità e pagamenti. 1La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. 2L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. Le rate 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto relative ai soli al maturare di stato di avanzamento dei lavori eseguiti saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezzadi importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore al comma 4 ed al netto 20 % (venti per cento) dell’importo delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga l’importo di € 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00)contrattuale. La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara e con l’applicazione del ribasso offerto, il tutto in contradditorio con l’impresa appaltatrice dei lavori. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 3. Saranno usati per l’elaborazione di tale contabilità strumenti informatici idonei alla computazione automatica del registro di contabilità e del successivo certificato dipagamento. 4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratoriQualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 5. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa. 6. Il costo della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione del PSC, verrà determinata in base ai prezzi unitari della Sicurezza. Il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore. 7. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti. 8. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento entro 45 giorni dal Responsabile del Procedimento. 9rilascio dello stesso. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’emissione dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. La rata di saldo verrà corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio. Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi. Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a: a) verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione, per ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi; b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. L’Appaltatore dovrà presentare regolare fattura elettronica di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione del “Codice Univoco Ufficio delle ritenute di IPA intestate allo scrivente Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X.Xxxxxxxx”: UF087O. 10. In ogni caso, il pagamento degli acconti garanzie effettuate; l’Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo legittima per situazioni di cui all’articolo 15, comma 6, punto V. 11contenzioso in corso. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data inoltre subordinato: - all’ottenimento di emissione tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità dell’edificio; - alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 12 del certificato presente contratto Il pagamento dell’ultima rata di regolare esecuzione. In ogni caso, il pagamento acconto e della rata di saldo o degli acconti è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo non costituiscono presunzione di cui all’articolo 15accettazione dell’opera, comma 6, punto V. 12. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente: 13. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verrà indicato di volta in volta dalla stazione appaltante quando occorrente. Il CIG sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo. 14. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente. 15. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà. 16. Ferme le clausole risolutive espresse di cui Codice e al D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, oltre a quelle inserite nel presente Accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c1666, 2° comma, del Codice Civile. L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l’ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio. Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l’oggetto, il CIG, il CUP, l’importo e l’impegno giuridico di spesa. Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche l’effettuazione all’interno dell’Indice delle transazioni Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova. La fattura dovrà, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96. Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore edile si applica il meccanismo del reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta (IVA), con l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della norma che ne prevede l’applicazione, mentre l’appaltatore deve integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui all’artalla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. 17. In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban IT , sul quale verranno eseguiti Trascorsi i pagamenti termini di cui al presente contratto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig. sopra o, nato a _ il / / _ codice fiscale _ _ autorizzato a operare su di esso. 18. L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del 19. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. 20. L’appaltatore, quali non sia stato tempestivamente emesso il sub-appaltatore certificato o il subcontraente che titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi facoltà di tracciabilità finanziaria, agire ai sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione dell'articolo 1460 del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio del Governo territorialmentecompetentecodice civile. 21. L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010.

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