CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE Clausole campione

CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE. A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate. Il nuovo accordo culturale, scientifico e tecnologico sostituirà il precedente accordo culturale firmato dai due Paesi a La Paz il 31 gennaio 1953, nonché quello scientifico firmato a Roma il 3 giugno 2002, ma non più ratificato. La firma di un nuovo accordo nasce dall’esigenza di stabilire in un quadro unico e certo, la più ampia collaborazione possibile in tutti i settori che vanno dalla cultura, alle scienze applicate, dallo sport, alla protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale; di semplificare dal punto di vista legislativo e amministrativo le necessarie procedure, quantificandone al meglio la relativa spesa. Il recepimento del presente accordo nel nostro ordinamento giuridico intende favorire una migliore reciproca comprensione e conoscenza dei due Paesi, valorizzare quei settori peculiari delle nostre rispettive culture che, dall’antichità ai giorni nostri, costituiscono parte del patrimonio culturale mondiale. Esso è inoltre foriero di interessanti spunti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica che possono dar adito a contributi innovativi in favore di uno sviluppo sostenibile e di un migliore e più diffuso benessere umano e sociale. Infine, si auspica che con questo accordo si possano migliorare e sviluppare le relazioni bilaterali tra l’Italia e la Bolivia al fine di pervenire ad un’azione congiunta e sinergica anche in campo multilaterale. Per quanto concerne i dati relativi all’interscambio culturale con la Bolivia, si tenga presente innanzitutto il rapido aumento del numero di accordi interuniversitari tra atenei italiani e controparti boliviane: 32 accordi attualmente in vigore tra atenei italiani e boliviani, di cui 26 bilaterali (16 con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) e 211 studenti boliviani presso atenei italiani nell’anno accademico 2015/16.
CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE. A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate. L’accordo, firmato a Trieste il 10 giugno 2011, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di cooperazione in materia culturale tra i due Paesi. Esso risulta necessario per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi in materia nell’ambito dei rapporti bilaterali tra i due Paesi. I rapporti culturali tra Italia e Repubblica di Belarus, beneficiando del buon clima nei rapporti generali tra i due Paesi e della benevolenza con cui i locali guardano al nostro Paese, sono fecondi e piuttosto vivi, pur avvertendosi la mancanza di un riferimento normativo generale. Ad esempio, nell’anno accademico 2013/2014 in Bielorussia vi erano 2220 frequentatori di corsi di vario tipo e livello di lingua e cultura italiana. Nel successivo anno accademico, nella sola Università di Minsk risultano attivi diversi corsi di lingua e cultura italiana inseriti in varie facoltà, frequentati da un totale di 1034 studenti. Ottimo riscontro hanno anche i concorsi di traduzione e letterari e nel 2016 sarà ospitato presso l’Accademia delle Scienze un convegno di italianistica. Va peraltro segnalato che l’Università di Bologna ha attivato, in consorzio con Università di altri Paesi dell’Europa centro-orientale, un master in studi e ricerche interdisciplinari sull’Est Europa (MIREES), a testimonianza dell’interesse di uno dei massimi Atenei italiani per quest’area, spesso misconosciuta, del Vecchio Continente. Grande e positivo è poi il riscontro per le iniziative dell’Ambasciata di promozione della cultura e le produzioni lato sensu culturali italiane: tra il 2014 e il 2016 il numero di eventi organizzati annualmente è più che raddoppiato (da quindici a trentadue) ed un particolare successo si è registrato nell’area musicale e concertistico-teatrale – con la messa in scena di opere di autori italiani, o della trasposizione in lingua bielorussa di una pièce ispirata alla Commedia dell’arte (iniziativa: ‘Viva Commedia!’) –, nonché in quelle cinematografiche e della moda. Da quanto riportato risulta che l’interesse per l’Italia e le produzioni culturali italiane è sempre assai vivo, rivelando un ampio potenziale per il cui sfruttamento risulta però indispensabile una cornice normativa e di collaborazione tra i due Paesi più chiara e strutturata. In tale ambito rientra...
CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE. A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE. A) La rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate. L'Accordo bilaterale aggiuntivo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia risulta essere preordinato a migliorare la collaborazione fra i due Paesi in materia di assistenza giudiziaria penale, completando e facilitando l’applicazione delle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero. I due Stati, con il Trattato che si procede a ratificare, si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria (in termini di ricerca e identificazione delle persone; notifiche; citazioni di testimoni e parti offese; trasmissione di documenti e perizie; assunzione di testimonianze ed espletamento di interrogatori; trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali; esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri; confische; scambio di informazioni) in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente. L’obiettivo a breve termine del presente intervento normativo risulta essere quello di consentire a ciascuno dei due Stati di prestarsi reciproca assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione è di competenza dello Stato richiedente. A tale riguardo è bene evidenziare che l'esistenza di rapporti commerciali tra i due Stati determina un aumento dei casi di cooperazione e la necessità di migliorare la collaborazione fra i due Paesi in materia di assistenza giudiziaria penale, completando e facilitando l’applicazione delle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. Nel medio e lungo periodo la ratifica dell’Accordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale. L’indicatore sarà dato...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: