Conto a lungo termine Clausole campione

Conto a lungo termine. Il conto a lungo termine è una banca ore temporanea e serve a un successivo uti- lizzo delle ore in relazione a un uso definito. È possibile utilizzare le ore del conto a lungo termine in particolare per i seguenti fini: > ottenimento di una vacanza a lungo termine > prolungamento del congedo di maternità/paternità e/o ripresa dell’attività lavorativa in seguito a un congedo di maternità/paternità con una riduzione dell’orario di lavoro temporanea mantenendo il grado di occupazione previ- sto dal contratto (e di conseguenza del salario) > utilizzo di giorni liberi per corsi di perfezionamento > tempo parziale dai 58 anni di età Trovano applicazione le seguenti condizioni quadro: > per aprire un conto a lungo termine è necessario un accordo scritto tra il pre- posto e la collaboratrice/il collaboratore; nell’accordo vanno elencati i valori di riferimento dell’utilizzo: scopo, periodo dell’utilizzo, saldo ed eventuali modalità aggiuntive. > Nel conto possono essere accreditati un saldo del tempo lavorativo positivo, ore supplementari e di fedeltà verso l’azienda. È escluso il trasferimento di ore del conto ore straordinarie.
Conto a lungo termine. Il conto a lungo termine è una banca ore temporanea e serve a un successivo utilizzo delle ore in relazione a un uso definito. È possibile utilizzare le ore del conto a lungo termine in particolare per i seguenti fini: • ottenimento di una vacanza a lungo termine • prolungamento del congedo di maternità/paternità e/o ripresa dell’attività lavorativa in seguito a un congedo di maternità/paternità con una ridu- zione dell’orario di lavoro temporanea mantenendo il grado di occupazione previsto dal contratto (e di conseguenza del salario) • utilizzo di giorni liberi per corsi di perfezionamento • tempo parziale dai 58 anni di età Trovano applicazione le seguenti condizioni quadro: • per aprire un conto a lungo termine è necessario un accordo scritto tra il preposto e la collaboratrice/il collaboratore; nell’accordo vanno elencati i valori di riferimento dell’utilizzo: scopo, periodo dell’utilizzo, saldo ed even- tuali modalità aggiuntive. • Nel conto possono essere accreditati un saldo del tempo lavorativo posi- tivo, ore supplementari e di fedeltà verso l’azienda. È escluso il trasferi- mento di ore del conto ore straordinarie. • La durata del conto a lungo termine deve essere limitata e non deve supe- rare la durata massima di tre anni. • In caso di apertura del conto a lungo termine, il credito ore da trasferire deve ammontare a un minimo di 80 ore; il saldo del tempo lavorativo mas- simo è di 240 ore. Ai fini del «tempo parziale a partire dai 58 anni» il saldo ore massimo ammonta a 400 ore. Le collaboratrici/I collaboratori che lavorano regolarmente a turno la notte o la domenica ricevono i seguenti supplementi a partire dalla 26° notte: lavoro notturno e lavoro domenicale diurno: CHF 8.30/ora più l’indennità per vacanze (12.07 %, 13.04 % o 14.04 %) lavoro domenicale notturno: CHF 11.40/ora più l’indennità per vacanze (12.07 %, 13.04 % o 14.04 %) Il supplemento di tempo per il lavoro notturno ammonta al 15 %. Le prime 25 notti sono compensate in base ai supplementi per lavoro notturno irregolare. Il servizio di picchetto si compone di un orario di picchetto e un eventuale ora- rio d’intervento. Il supplemento corrisposto per il tempo in cui è stato prestato il servizio di picchetto può essere percepita in forma di denaro o di ore supple- mentari. Orario di picchetto: CHF 5.20/ora o supplemento di tempo del 15 % Orario d’intervento: vale come tempo di lavoro, ev. con un supplemento per lavoro notturno o domenicale pari al 50 % del salario orario di base ind...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).