Common use of Contrattazione aziendale Clause in Contracts

Contrattazione aziendale. In materia di contrattazione aziendale, le parti riconfermano e fanno propri i principi fissati al punto 3 del capitolo 2 Assetti contrattuali del protocollo 23 luglio 1993. In proposito si precisa quanto segue: - la contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del C.C.N.L.; - la contrattazione aziendale è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente C.C.N.L., nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese; - la contrattazione aziendale deve essere indirizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione e deve svolgersi in coerenza con la politica dei redditi e tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, della sua redditività e produttività; - le parti si danno atto che le eventuali erogazioni di carattere economico dovranno essere strettamente connesse ad incrementi di produttività, qualità e redditività ed altri eventuali elementi da definire aziendalmente, comunque rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonchè ai risultati conseguiti con la realizzazione dei programmi aziendali e a quelli legati all'andamento economico dell'impresa. Resta inteso che le erogazioni anzidette, tenuto conto dei parametri di riferimento che le determinano, avranno carattere di variabilità e di non determinabilità a priori; - dall'entrata in vigore del presente C.C.N.L. non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 2, premi di produzione, parte I, comune (accordo particolare di settore sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche), di cui al C.C.N.L. 30 novembre 1989, xxxxx restando gli importi in cifra raggiunti negli accordi vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione aziendale. In materia vigore dal 1 gennaio 2012 1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di contrattazione aziendale, le parti riconfermano e fanno propri i principi fissati al punto 3 del capitolo 2 Assetti contrattuali del protocollo 23 luglio 1993. In proposito si precisa quanto segue: - la contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del C.C.N.L.; - la contrattazione aziendale è prevista secondo le modalità e negli ambiti previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di applicazione definiti dal presente C.C.N.L., nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese; - la contrattazione aziendale deve essere indirizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale lavoro e dei risultati di gestione lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e deve svolgersi in coerenza con la politica dei redditi e tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, della sua redditività e produttività; - le parti si danno atto che le eventuali erogazioni di carattere economico dovranno essere strettamente connesse ad correlate a incrementi di produttività, qualità e redditività ed altri eventuali elementi da definire aziendalmentequalità, comunque rilevanti redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonchè ai risultati conseguiti aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziate con la realizzazione legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione. 2012: CONTINUA … La questione delle associazioni dei programmi aziendali datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative diventa concreta … La riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita e la decontribuzione … rinvio (art. 4, comma 28 l. 92/12 che porta a quelli legati all'andamento economico dell'impresaregime lo sgravio contributivo previsto dall’art. Resta inteso che le erogazioni anzidette1, tenuto conto dei parametri commi 67 e 68 della l. 247/07 con eliminazione del regime sperimentale) LA TRANSIZIONE: LINEE PROGRAMMATICHE PER LA CRESCITA DELLA PRODUTTIVITÀ E DELLA COMPETITIVITÀ IN ITALIA: 21 NOVEMBRE 2013 Una “speciale agevolazione” per il 2013? L’imposta sostitutiva del 10% (estesa al 31 dicembre 2014) Legge del 24 dicembre 2012 n. 228 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di riferimento che le determinano, avranno carattere di variabilità e di non determinabilità a priori; - dall'entrata in vigore del presente C.C.N.L. non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 2, premi di produzione, parte I, comune (accordo particolare di settore sviluppo e stampa di pellicole cinematografichestabilita' 2013), di cui al C.C.N.L. 30 novembre 1989, xxxxx restando gli importi in cifra raggiunti negli accordi vigenti.

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Samples: Contratti Collettivi Di Secondo Livello

Contrattazione aziendale. In materia di La contrattazione aziendale, le parti riconfermano e fanno propri i principi fissati al punto 3 del capitolo 2 Assetti contrattuali del protocollo 23 luglio 1993. In proposito si precisa quanto segue: - la contrattazione a livello aziendale riguarda materie e ed istituti - delegati in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge - diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del C.C.N.L.; - CCNL e che non siano già stati negoziati al primo livello. Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la contrattazione aziendale è prevista secondo funzione di negoziare le modalità e negli ambiti erogazioni economiche cor- relate a risultati conseguiti nella realizzazione di applicazione definiti dal presente C.C.N.L., nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese; - la contrattazione aziendale deve essere indirizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione e deve svolgersi in coerenza con la politica dei redditi e tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, della sua redditività e produttività; - programmi concordati tra le parti si danno atto che le eventuali erogazioni di carattere economico dovranno essere strettamente connesse ad Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività ed altri eventuali elementi da definire aziendalmente, comunque rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonchè nonché ai risultati conseguiti con legati all’andamento economico dell’impresa; la realizzazione dei programmi relativa disciplina è contenuta nell’art. 39 (Premio di risultato). Gli accordi aziendali e a quelli legati all'andamento economico dell'impresa. Resta inteso che le erogazioni anzidette, tenuto conto dei parametri di riferimento che le determinano, avranno carattere di variabilità e di non determinabilità a priori; - dall'entrata in vigore del presente C.C.N.L. non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 2, premi di produzione, parte I, comune (accordo particolare di settore sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche), di cui al C.C.N.L. 30 novembre 1989comma precedente hanno durata triennale. La titolarità della contrattazione a livello aziendale spetta alle RSU assistita - ove previsto dal presente CCNL o dagli accordi interconfederali vigenti citati al primo comma - dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti FP CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI, xxxxx restando gli importi queste ultime anche in cifra raggiunti negli luogo della RSU ove questa ultima non risulti costituita, a norma dell’art. 6 del presente CCNL. I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 21 dicembre 2011, del Protocollo d’intesa del 1 agosto 2013 e dell’Accordo In- terconfederale 10 febbraio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza), o che comun- que tali accordi vigentiabbiano formalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute nell’A.I. 10 febbraio 2014. I contratti collettivi aziendali approvati alle condizioni di cui sopra che definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatoria finalizzata a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante oltre che per i datori di lavoro, per tutti i componenti della r.s.u. nonché, per le associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e per le or- ganizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito. Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e delle relative erogazioni economiche. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate all’Azienda, in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese suc- cessivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non as- sumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Con riferimento alla contrattazione aziendale sulle materie delegate dal CCNL, l’azienda, nel trasmettere le documentazioni, i dati e le notizie, fissa un incontro con le RSU assistita dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti, entro quindici giorni dalla data di trasmissione. La procedura può essere attivata anche su richiesta della RSU o delle strutture sindacali sopra indicate. La trattativa si sviluppa nei successivi quindici giorni, concludendosi comunque entro trenta giorni dall’inizio della procedura. Decorsi tali termini senza addivenire ad un accordo, le parti debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell’ambito delle proprie competenze e re- sponsabilità e per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle more dell’espletamento della procedura di contrattazione, le parti sono tenute ad astenersi dall’assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione aziendale. In materia di La contrattazione aziendale, le parti riconfermano e fanno propri i principi fissati al punto 3 del capitolo 2 Assetti contrattuali del protocollo 23 luglio 1993. In proposito si precisa quanto segue: - la contrattazione a livello aziendale riguarda materie e ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del C.C.N.L.; - la contrattazione aziendale contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le modalità e negli ambiti procedure specificamente indicate. Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di applicazione definiti dal specifico rinvio da parte del presente C.C.N.L.c.c.n.l., nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese; - ha la contrattazione aziendale deve essere indirizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale e dei funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di gestione e deve svolgersi in coerenza con la politica dei redditi e tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, della sua redditività e produttività; - programmi concordati tra le parti si danno atto che le eventuali erogazioni di carattere economico dovranno essere strettamente connesse come, ad esempio: incrementi di produttività, qualità e redditività ed altri eventuali elementi da definire aziendalmente, comunque rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonchè ai delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti i risultati conseguiti con la realizzazione dei programmi aziendali e a quelli legati all'andamento economico dell'impresa. Resta inteso che le erogazioni anzidette, tenuto conto dei parametri La relativa disciplina è contenuta nell'art. 25 (Premio di riferimento che le determinano, avranno carattere di variabilità e di non determinabilità a priori; - dall'entrata in vigore risultato) del presente C.C.N.L. c.c.n.l. Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente rinnovo hanno durata triennale. La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non trova più sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, xxx comprese le relative erogazioni iniziali della contrattazione nazionale. In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e la disciplina R.S.U. costituita ai sensi dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso. Le richieste di cui all'artrinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. 2La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, premi le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di produzioneapertura della trattativa. Qualora al termine del suddetto periodo le parti non pervenissero alla stipula di un accordo, parte I, comune (accordo particolare di settore sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche)potranno, di cui al C.C.N.L. 30 novembre 1989intesa, xxxxx restando gli importi attivare un tavolo di confronto in cifra raggiunti negli accordi vigentisede di Associazione di categoria, con l'intervento delle stesse parti stipulanti il presente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro