Contrattazione aziendale. La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti - delegati in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge - diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e che non siano già stati negoziati al primo livello. Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare le erogazioni economiche cor- relate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa; la relativa disciplina è contenuta nell’art. 39 (Premio di risultato). Gli accordi aziendali di cui al comma precedente hanno durata triennale. La titolarità della contrattazione a livello aziendale spetta alle RSU assistita - ove previsto dal presente CCNL o dagli accordi interconfederali vigenti citati al primo comma - dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti FP CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI, queste ultime anche in luogo della RSU ove questa ultima non risulti costituita, a norma dell’art. 6 del presente CCNL. I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 21 dicembre 2011, del Protocollo d’intesa del 1 agosto 2013 e dell’Accordo In- terconfederale 10 febbraio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza), o che comun- que tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute nell’A.I. 10 febbraio 2014. I contratti collettivi aziendali approvati alle condizioni di cui sopra che definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatoria finalizzata a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante oltre che per i datori di lavoro, per tutti i componenti della r.s.u. nonché, per le associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e per le or- ganizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito. Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e delle relative erogazioni economiche. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate all’Azienda, in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese suc- cessivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non as- sumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Con riferimento alla contrattazione aziendale sulle materie delegate dal CCNL, l’azienda, nel trasmettere le documentazioni, i dati e le notizie, fissa un incontro con le RSU assistita dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti, entro quindici giorni dalla data di trasmissione. La procedura può essere attivata anche su richiesta della RSU o delle strutture sindacali sopra indicate. La trattativa si sviluppa nei successivi quindici giorni, concludendosi comunque entro trenta giorni dall’inizio della procedura. Decorsi tali termini senza addivenire ad un accordo, le parti debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell’ambito delle proprie competenze e re- sponsabilità e per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle more dell’espletamento della procedura di contrattazione, le parti sono tenute ad astenersi dall’assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.
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Contrattazione aziendale. La In materia di contrattazione a livello aziendale, le parti riconfermano e fanno propri i principi fissati al punto 3 del capitolo 2 Assetti contrattuali del protocollo 23 luglio 1993. In proposito si precisa quanto segue: - la contrattazione aziendale riguarda materie ed e istituti - delegati in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge - diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL C.C.N.L.; - la contrattazione aziendale è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente C.C.N.L., nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese; - la contrattazione aziendale deve essere indirizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione e deve svolgersi in coerenza con la politica dei redditi e tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, della sua redditività e produttività; - le parti si danno atto che non siano già stati negoziati al primo livello. Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto eventuali erogazioni di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare le erogazioni economiche cor- relate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo carattere economico dovranno essere strettamente connesse ad incrementi di produttività, qualità e redditività ed altri eventuali elementi da definire aziendalmente, comunque rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività nonché aziendale nonchè ai risultati conseguiti con la realizzazione dei programmi aziendali e a quelli legati all’andamento all'andamento economico dell’impresadell'impresa. Resta inteso che le erogazioni anzidette, tenuto conto dei parametri di riferimento che le determinano, avranno carattere di variabilità e di non determinabilità a priori; - dall'entrata in vigore del presente C.C.N.L. non trova più applicazione la relativa disciplina è contenuta nell’artdi cui all'art. 39 2, premi di produzione, parte I, comune (Premio accordo particolare di risultatosettore sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche). Gli accordi aziendali , di cui al comma precedente hanno durata triennale. La titolarità della contrattazione a livello aziendale spetta alle RSU assistita - ove previsto dal presente CCNL o dagli C.C.N.L. 30 novembre 1989, xxxxx restando gli importi in cifra raggiunti negli accordi interconfederali vigenti citati al primo comma - dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti FP CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI, queste ultime anche in luogo della RSU ove questa ultima non risulti costituita, a norma dell’art. 6 del presente CCNL. I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 21 dicembre 2011, del Protocollo d’intesa del 1 agosto 2013 e dell’Accordo In- terconfederale 10 febbraio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza), o che comun- que tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute nell’A.I. 10 febbraio 2014. I contratti collettivi aziendali approvati alle condizioni di cui sopra che definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatoria finalizzata a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante oltre che per i datori di lavoro, per tutti i componenti della r.s.u. nonché, per le associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e per le or- ganizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito. Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e delle relative erogazioni economiche. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate all’Azienda, in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese suc- cessivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non as- sumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Con riferimento alla contrattazione aziendale sulle materie delegate dal CCNL, l’azienda, nel trasmettere le documentazioni, i dati e le notizie, fissa un incontro con le RSU assistita dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti, entro quindici giorni dalla data di trasmissione. La procedura può essere attivata anche su richiesta della RSU o delle strutture sindacali sopra indicate. La trattativa si sviluppa nei successivi quindici giorni, concludendosi comunque entro trenta giorni dall’inizio della procedura. Decorsi tali termini senza addivenire ad un accordo, le parti debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell’ambito delle proprie competenze e re- sponsabilità e per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle more dell’espletamento della procedura di contrattazione, le parti sono tenute ad astenersi dall’assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomentovigenti.
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Contrattazione aziendale. La contrattazione a livello aziendale ha durata quadriennale e concerne materie esplicitamente delegate dal c.c.n.l. e pertanto riguarda materie ed istituti - delegati in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge - diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL già definiti dal contratto stesso. La contrattazione aziendale di tipo economico sarà attivata con le modalità, contenuti e che non siano già stati negoziati al primo livello. Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare le erogazioni economiche cor- relate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa; la relativa disciplina è contenuta nell’art. 39 (Premio di risultato). Gli accordi aziendali limiti di cui al comma precedente hanno durata triennale. La titolarità della contrattazione a livello aziendale spetta alle RSU assistita - ove previsto dal presente CCNL o dagli accordi interconfederali vigenti citati al primo comma - dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti FP CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI, queste ultime anche in luogo della RSU ove questa ultima non risulti costituita, a norma dell’artall'art. 6 del presente CCNLaccordo. I contratti collettivi aziendali per le parti economiche Allo scopo di dar luogo ad un nuovo e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale diverso sistema di relazioni industriali in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale linea con quanto indicato nel Protocollo d'intesa del 21 14 dicembre 2011, del Protocollo d’intesa del 1 agosto 2013 e dell’Accordo In- terconfederale 10 febbraio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza), o che comun- que tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute nell’A.I. 10 febbraio 2014. I contratti collettivi aziendali approvati alle condizioni 1999 di cui sopra che definiscono clausole di tregua sindacale alla "Premessa" e sanzionatoria finalizzata a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante oltre che per i datori di lavoro, per tutti i componenti della r.s.u. nonché, per le associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e per le or- ganizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito. Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi principi contenuti nel Patto Governo Parti sociali del 23 luglio 1993 e con quanto indicato nel verbale d'intesa 23 dicembre 1998, recante il Patto sulle politiche di rinnovo concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del contratto collettivo nazionale e delle relative erogazioni economiche. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate all’Azienda, in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese suc- cessivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non as- sumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Con riferimento alla contrattazione aziendale sulle materie delegate dal CCNL, l’azienda, nel trasmettere le documentazioni, i dati e le notizie, fissa un incontro con le RSU assistita dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti, entro quindici giorni dalla data di trasmissione. La procedura può essere attivata anche su richiesta della RSU o delle strutture sindacali sopra indicate. La trattativa si sviluppa nei successivi quindici giorni, concludendosi comunque entro trenta giorni dall’inizio della procedura. Decorsi tali termini senza addivenire ad un accordosistema dei trasporti, le parti debbono ritenersi libere condividono il metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella regolamentazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto. Con tale rinnovato sistema di assumere le iniziative relazioni sindacali si riafferma, nella distinzione dei ruoli, la validità di tale metodo in riferimento sia al sistema contrattuale e alle conseguenti applicazioni ad ogni livello, sia per quanto riguarda i profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del settore. costituzione di un Osservatorio nazionale a carattere paritetico avente per scopo, nell'ambito degli indicatori generali del settore, sia l'individuazione delle politiche formative più opportuneadeguate per assicurare la creazione delle figure professionali necessarie al sistema delle imprese e la riqualificazione di quelle esistenti, nell’ambito sia la possibilità di individuare gli strumenti più idonei per governare fenomeni di esuberi di personale ed il loro conseguente sostegno al reddito, in coerenza di quanto stabilito dal Patto del 23 dicembre 1998, punto 4.3. Allo scopo di dar luogo ad un nuovo e diverso sistema di relazioni industriali in linea con quanto indicato nel "Protocollo" e con i principi contenuti nel Patto Governoparti sociali del 23 luglio 1993 e con quanto indicato nel verbale d'intesa 23 dicembre 1998, recante il Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle proprie competenze relazioni sindacali per la trasformazione e re- sponsabilità e per l’esercizio l'integrazione europea del sistema dei rispettivi ruoli. Nelle more dell’espletamento della procedura di contrattazionetrasporti, le parti sono tenute ad astenersi dall’assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomentocondividono il metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
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Contrattazione aziendale. La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti - delegati in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge - diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL contratto collettivo nazionale di lavoro e che non siano già stati negoziati al primo livellosarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate. Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNLc.c.n.l., ha la funzione di negoziare le erogazioni economiche cor- relate correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività nonché ai qualità, redditività, tutti i risultati legati all’andamento all'andamento economico dell’impresa; la dell'impresa. La relativa disciplina è contenuta nell’artnell'art. 39 25 (Premio di risultato)) del presente c.c.n.l. Gli accordi aziendali di cui al comma precedente stipulati successivamente alla data del presente rinnovo hanno durata triennale. La titolarità contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, xxx comprese le relative erogazioni iniziali della contrattazione a livello aziendale spetta alle RSU assistita - ove previsto nazionale. In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL o dagli accordi interconfederali vigenti citati al primo comma - dalle contratto, le strutture territoriali delle organizzazioni Organizzazioni sindacali stipulanti FP CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTIe la R.S.U. costituita ai sensi dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, queste ultime anche in luogo della RSU ove questa ultima non risulti costituita, a norma dell’art. 6 del presente CCNL. I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 21 dicembre 2011, del Protocollo d’intesa del 1 agosto 2013 e dell’Accordo In- terconfederale 10 febbraio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza), o che comun- que tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute nell’A.I. 10 febbraio 2014. I contratti collettivi aziendali approvati alle condizioni di cui sopra che definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatoria finalizzata a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante oltre che per i datori di lavoro, per tutti i componenti della r.s.u. nonché, per le associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e per le or- ganizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito. Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e delle relative erogazioni economichenei limiti dello stesso. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono dell'accordo aziendale dovranno essere presentate all’Azienda, in tempo utile per al fine di consentire l’apertura l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessidell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme della piattaforma e per il mese suc- cessivo successivo alla scadenza dell’accordo dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo rinnovo, le Parti parti non as- sumeranno assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Con riferimento alla contrattazione aziendale sulle materie delegate dal CCNL, l’azienda, nel trasmettere le documentazioni, i dati e le notizie, fissa un incontro con le RSU assistita dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti, entro quindici giorni dalla sempre che al riscontro segua la fissazione della data di trasmissioneapertura della trattativa. La procedura può essere attivata anche su richiesta della RSU o delle strutture sindacali sopra indicate. La trattativa si sviluppa nei successivi quindici giorni, concludendosi comunque entro trenta giorni dall’inizio della procedura. Decorsi tali termini senza addivenire ad Qualora al termine del suddetto periodo le parti non pervenissero alla stipula di un accordo, le potranno, di intesa, attivare un tavolo di confronto in sede di Associazione di categoria, con l'intervento delle stesse parti debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell’ambito delle proprie competenze e re- sponsabilità e per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle more dell’espletamento della procedura di contrattazione, le parti sono tenute ad astenersi dall’assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomentostipulanti il presente contratto.
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