Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente. 1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall’art.17. 2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17; b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all’art.17, comma 2, lett. a); c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g); d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili ; f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi; g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k); i) le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art.22;
Appears in 3 contracts
Samples: CCNL Normativo 1998 – 2001, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente. 1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall’art.17.
2. In sede di La contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le si svolge sulle seguenti materie:
a) individuazione delle posizioni dirigenziali i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziariecui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, indicate nell’art. 15ai sensi della legge 146 del 1990, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del CCNL del 10.4.1996;
b) i criteri generali per l’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi ai sistemi all'attività di incentivazione del personale sulla base di obiettivi formazione e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all’art.17, comma 2, lett. a)aggiornamento dei dirigenti;
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili ;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo le previsioni dell'art. 9;
hd) i criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 626/1994;
e) verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 26;
f) criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione all’utilizzo delle risorse indicate nell’art. 1526 lettera e).
g) criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato.
2. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 3, comma 1, lettera kdecorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie elencate nelle lettere b);, e), f) e g) del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
i) 3. I contratti collettivi integrativi decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dei bilanci dei singoli enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Negli enti con meno di cinque dirigenti, le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario materie indicate nel comma 1 sono oggetto di cui all’art.22;concertazione ai sensi dell’art. 8, salvo che non trovi
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente. 1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 20 nel rispetto della disciplina, stabilita dall’art.17dall’art. 21.
2. In sede di La contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate regola le seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’artnell'art. 1520, per le finalità previste dall’artdall'art. 1721, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 1721;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all’art.17all'art.21, comma 2, lett. a);
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’artnell'art. 1721, comma 2, lettere d), e), f), g);
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività l'attività dei dipendenti disabili disabili;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 1520, comma 1, lettera k);
i) le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art.22all’art. 85;
Appears in 1 contract
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente. 1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’artall'art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall’art.17dall'art. l7.
2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materiemate- rie:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’artnell'art. 15, per le finalità previste dall’artdall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17Art. l7;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri crite- ri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri crite- ri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all’art.17all'art. 17, comma 2, lett. lettera a);
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’artnell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione riqualificazio- ne e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i di lavoro, per l’attuazione l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività l'attività dei dipendenti disabili disabili;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza conse- guenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’artdall'art. 28 del DPR 19 novembre D.P.R. 3 ago- sto 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione u- tilizzazione delle risorse indicate nell’artnell'art. 15, comma 1, lettera k);
i) le modalità e le verifiche per l’attuazione l'attuazione della riduzione d’orario d'orario di cui all’art.22all'art. 22;
Appears in 1 contract
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente. 1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall’art.17.
2. In sede di La contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le si svolge sulle seguenti materie:
a) individuazione delle posizioni dirigenziali i criteri per la ripartizione cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990 e destinazione delle risorse finanziaries. m. e i., indicate nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali di cui al titolo V del presente contratto;
b) i criteri generali per l’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi ai sistemi all'attività di incentivazione del personale sulla base di obiettivi formazione e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all’art.17, comma 2, lett. a)aggiornamento dei dirigenti;
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili ;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo le previsioni dell'art. 11;
hd) i criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 626/1994;
e) criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione all’utilizzo delle risorse indicate nell’art. 1552, lettera e);
f) criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato.
2. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 3, comma 1, lettera kdecorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie elencate nelle lettere a);, b), e) e f) del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
i) 3. I contratti collettivi integrativi decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente contratto o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dei bilanci dei singoli enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Negli enti con meno di cinque dirigenti, le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario materie indicate nel comma 1, sono oggetto di cui all’art.22;concertazione ai sensi dell’art. 8, salvo che non trovi applicazione la disciplina dell’art. 6, sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale.
Appears in 1 contract