Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02) 1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale: a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento; b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi; c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato; d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL. e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi. 2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra le Parti: a) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato; b) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale; c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali; d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti. 3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessi. 4. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattative. 5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del CCNL 01.03.02)servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati.
12. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIURMinistero, sono disciplinati, con cadenza annuale, i criteri generali per:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24mobilità interna al comparto ed intercompartimentale, commi 4 e 5disciplinando altresì eventuali residue situazioni, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra le Parti:
a) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultatoin particolare attinenti ai responsabili amministrativi;
b) criteri generali per l’attribuzione delle risorse e modalità linee di attuazione dei programmi indirizzo per l'attività di formazione in servizio del personale amministrativo e tecnico, per l'aggiornamento e per l’eventuale riconversione del personale, anche in caso di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello localeapplicazione dell’art. 33 del D.Lgs.165/2001;
c) modalità le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di applicazione dei diritti sindacalilavoro;
d) in relazione ai provvedimenti di riforma del comparto e dei corsi di studio, l’orario di servizio per le attività didattiche e per quelle connesse alla ricerca, alla produzione e alla partecipazione agli organi collegiali e agli esami, in tempo utile per l’avvio dell’anno accademico 2004-2005 e per i seguenti, nonché i criteri per la fruizione di congedi e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative permessi in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenticoerenza con il predetto orario, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 2, dell’Accordo 1° agosto 1996.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessientro il 30 luglio.
4. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattative.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso aziendale le parti stipulano il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di posizione cui agli artt. 49, 50, 51 e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’artcorrispondenti fondi dell’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi52.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale integrativa sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra regolate le Partiseguenti materie:
aA) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 51 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di posizione e risultato si tiene conto degli effetti di risultatoricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 49, 50, 51 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell’art. 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9, comma 4;
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del d.lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei lavoratori processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e degli studentiriconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria del CCNL 8 giugno 2000 dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. La contrattazione integrativa Per le materie di cui alle lettere C) e G) si svolge alle condizioni previste dagli arttrichiama quanto previsto dall’art. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 489, comma 61, del d. lgslett. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessib) ed i).
4. Le partiXxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattativesulle materie dalla lettera C alla lettera G, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’artdecorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. 45D'intesa tra le parti, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo termine citato è prorogabile di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativealtri trenta giorni.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolge presso il MIURsvolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In Le parti di cui all’art.10 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse dei Fondi previsti nelle apposite sezioni di ciascuna Amministrazione, al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse dei Fondi di cui al comma 1 fra le varie finalità di utilizzo indicate nelle apposite sezioni dedicate a ciascuna Amministrazione.
3. Nelle medesime sezioni sono , altresì, indicate le materie, che in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale di ciascuna amministrazione, tenendo conto dei risultati delle conferenze e delle procedure di partecipazione, possono essere prioritariamente regolate per ciascuna Amministrazione del comparto.
4. Il livello periferico di contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali dell’Amministrazione, l’ambito territoriale di riferimento delle materie oggetto di trattativa in relazione ai singoli argomenti e si svolge presso le sedi individuate per la contrattazione integrativa in connessione con le sedi di elezione delle RSU, ai sensi dell'accordo integrativo di comparto sottoscritto il 5 novembre 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 204 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998. Il livello periferico di contrattazione deve essere in ogni caso unico, essendo esclusa la possibilità di dar luogo a più livelli di negoziato per le stesse materie. Il contratto integrativo nazionale, presso il MIURdi cui al comma 1, sono disciplinatisecondo le caratteristiche ordinamentali della Amministrazione, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità può prevedere forme di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri raccordo per la concessione dei congedi definizione delle materie demandate alle sedi periferiche per le quali occorre pervenire a soluzioni omogenee nell'ambito regionale, provinciale e sub provinciale di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNLriferimento.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra le Parti:
a) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;
b) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
35. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni a livello periferico, tenendo conto dei risultati delle conferenze di servizio e delle procedure di partecipazione, sulle materie previste dagli arttnelle relative sezioni per ciascuna delle Amministrazione del comparto.
6. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001Le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.
7. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’artXxxxx restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell’art. 4811, comma 6sulle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessi.
4. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie iniziativa.
8. I contratti di cui al presente articolo non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’art. 45, possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve Le clausole difformi sono nulle e non possono essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativeapplicate.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 Art.4 del CCNL 01.03.029.8.2000)
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionaleLe Amministrazioni attivano, presso il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento ai sensi degli incarichi.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra le Parti:
a) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;
b) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessi.
4. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’art. 45, comma 1, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispettorispetto dei vincoli indicati dalle richiamate disposizioni legislative, comunque, delle specifiche discipline fissate nonché dal presente Ccnlsuccessivo art. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattative48 del medesimo decreto legislativo.
52. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell’articolo 87 per le finalità e secondo la disciplina di cui all’articolo 88.
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonchè alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici. Preliminarmente alla fase di contrattazione, i soggetti sindacali di cui all’art. 9 ricevono un atto ricognitivo dei rapporti di lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme contrattuali flessibili comunque denominate in corso nelle strutture in cui le Amministrazioni si articolano, anche se dotate di autonomia, e di eventuali esternalizzazioni. Delle varie forme di occupazione viene rilevato e comunicato il termine eventualmente previsto, l’area e la categoria cui sono riconducibili i compiti affidati, nonché le risorse complessivamente e analiticamente impegnate;
c) i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto dall’articolo 82, comma 1;
d) i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizioni a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge;
e) le linee di indirizzo e la programmazione generale per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, anche in relazione con quanto previsto dall’art. 54 del presente CCNL;
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge tra i soggetti indicati nell’art.11. Essa si avvale delle risorse dell’apposito fondo unico previsto dall’art.64 e persegue la finalità di incrementare la produttività e la qualità dei servizi e del CCNL 01.03.02)lavoro nonché di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
12. La contrattazione collettiva integrativa è strutturata su due livelli: il primo a livello nazionale ed il secondo a livello territoriale, coincidente con le aggregazioni delle strutture correlate agli ambiti di elezione delle R.S.U.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR, di livello nazionale sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra regolate le Partiseguenti materie:
a) criteri di determinazione della retribuzione ripartizione delle risorse del fondo unico di posizione cui all’art. 64 e di risultatoutilizzazione delle stesse risorse per le varie finalità indicate nell’art. 65;
b) criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale sulla base di programmi, progetti e modalità piani di attuazione attività, anche pluriennali, basati su sistemi di programmazione e controllo quali-quantitativo dei programmi risultati, finalizzati a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di formazione efficienza e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello localeefficacia dell’organizzazione e di qualità dei servizi;
c) modalità linee di indirizzo generale per l'attività di formazione, riqualificazione e criteri aggiornamento professionale del personale in linea con i processi di applicazione dei diritti sindacaliinnovazione;
d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
e) pari opportunità, per le finalità indicate nell’art.10 del presente contratto collettivo, nonché per quelle indicate dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
f) criteri generali per le attività socio-assistenziali del personale;
g) adattamento alle esigenze specifiche dell’ENAC delle tipologie di orario definite dall’art.19 del CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente, con esclusione dell’articolazione degli orari oggetto di concertazione;
h) gli accordi mobilità per la gestione delle eccedenze del personale;
i) criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria;
j) criteri e modalità operative per la ripartizione, tra le varie unità operative territoriali, del contingente di monitoraggio personale autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo studio di cui all’art.26, comma 1;
k) criteri per la utilizzazione dei congedi per la formazione di cui all’art.30;
l) definizione delle iniziative di formazione connesse al telelavoro di cui all’art.38, comma 10;
m) definizione del trattamento accessorio compatibile con la specialità della conformità alle normative prestazione di sicurezza telelavoro di cui all’art.38,comma15;
n) definizione delle strutture sedi condizioni, dei criteri e delle modalità per la corresponsione di attività formative eventuali trattamenti accessori, nonché dell’attuazione delle normative per l’utilizzo dei servizi sociali, in materia di sicurezza favore dei lavoratori temporanei ai sensi dell’art.39, comma 6;
o) criteri generali per la organizzazione dei turni di cui all’art.42, comma 1;
p) definizione della disciplina del servizio di pronta reperibilità di cui all’art.43, comma 1;
q) criteri relativi alla mobilità d’ufficio e degli studenti.a domanda;
3r) criteri per il superamento del limite individuale annuale delle prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art.44 comma 4;
s) criteri di riparto della quota di risorse derivanti da entrate correlate agli incarichi conferiti al personale, tra il fondo di cui all’art. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt64 e il fondo di cui all’art. 40 91;
t) riflessi delle innovazioni tecnologiche e 40 bis organizzative e dei processi di riqualificazione dei servizi sulla qualità del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica lavoro e sulla compatibilità professionalità dei costi della medesima si attua dipendenti;
u) individuazione dei nuovi profili professionali;
v) attivazione dei passaggi alla posizione C4, ai sensi dell’art. 48, 65 comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessi5.
4. In sede di contrattazione integrativa a livello territoriale, sono regolate le seguenti materie e le altre, tra quelle di cui al comma 3, eventualmente demandate in sede di contrattazione integrativa nazionale:
a) i criteri di applicazione in sede locale della disciplina definita ai sensi del comma 3, lett. b), c), e), f), g), o).
b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all’igiene, all’ambiente, alla sicurezza ed alla prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché delle misure necessarie ad agevolare il lavoro dei disabili.
5. Le particomponenti retributive con valenza incentivante da attribuire a consuntivo, sulla base dei sistemi di incentivazione definiti livello di contrattazione integrativa, sono comunque correlate ai risultati conseguiti nell’attuazione di programmi, progetti e piani di attività e sono quindi graduate sulla base della verifica dei risultati raggiunti nell’ambito del sistema di controllo e valutazione adottato dall’ENAC in attuazione dei principi di cui al d. lgs. 286/1999.
6. Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative indicati nell’art.15, sulle materie demandate alla contrattazione integrativa non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi sessanta senza esito trenta giorni dall'inizio effettivo dall’inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e la libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie iniziativa.
7. I contratti collettivi integrativi di cui al presente articolo non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’art. 45, possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal contratto collettivo nazionale o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve Le clausole difformi sono nulle e non possono essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativeapplicate.
58. La Fino alla elezione delle R.S.U., secondo la disciplina del CCNQ del 7/8/1998 e del protocollo di intesa del 16/6/1999, la contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM a livello territoriale si svolge presso il MIURsoltanto con le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede di La contrattazione collettiva integrativa nazionalesi svolge, presso il MIURnel rispetto dei tempi previsti, sono disciplinati, con cadenza annualesulle seguenti materie:
aA) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali dei relativi CCNL;
B) criteri generali e per:
1) la verifica della sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all’ulteriore potenziamento dei fondi;
2) l’attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonchè alla realizzazione di specifici progetti, tenuto anche conto dell’impegno di lavoro in relazione all’ art. 19 comma 1;
3) le modalità di determinazione della retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonchè alla realizzazione di specifici progetti;
C) attuazione delle pari opportunità, con le procedure indicate dall’art. 10 (Comitato delle pari opportunità) anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
D) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
E) linee generali per la realizzazione di programmi e piani annuali di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi.
2. In sede Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinaticomportamento indicati dall’art. 3, con cadenza annuale o diversa comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate nelle lettere C), D) e E) del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Il termine sopraindicato può essere prorogato per accordo tra le Parti:
a) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;
b) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studentiulteriori trenta giorni.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per presso la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessiPresidenza.
4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell’Amministrazione. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative clausole difformi sono nulle e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve possono essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativeapplicate.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichicontratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. In sede Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinatisuc- cessive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con cadenza annuale o diversa per le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpreta- zione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo tra le Parti:
a) criteri di determinazione sostituisce la clau- sola controversa sin dall’inizio della retribuzione di posizione e di risultato;
b) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studentivigenza del contratto integrativo.
3. La contrattazione integrativa Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si svolge alle condizioni previste dagli arttriferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza I criteri di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessiutilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. Le partiL'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di com- portamento indicati dall’art. 8, qualora, decorsi sessanta trenta giorni dall'inizio effettivo dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulte- riori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle sulle materie in- dicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non direttamente implicanti l'erogazione si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle speci- fiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pre- giudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di risorse destinate comportamento di cui all’art. 8, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al trattamento economicofine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, cos’ come previsto dall’artcomma 3- ter del d.lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva in- tegrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del D.lgsd.lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo in- tegrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ri- presa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della de- legazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, nel rispettole amministra- zioni ivi previste, comunqueconclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnlfinanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finan- ziaria. Durante Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle riscontro abbia esito ne- gativo, le parti riprendono le trattative.
510. La I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conser- vano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, al- l'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
12. È istituito presso l'ARAN, entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emo- lumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osser- vatorio di cui al presente comma è sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
13. Le materie di contrattazione integrativa per integrativa, i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.livelli e i soggetti sono de- finiti nelle specifiche sezioni. RIBADISCE I PRINCIPI CONTENUTI NELL’ARTICOLO 4, COMMA 6, DEL CCNL 2007 NORMA NUOVA
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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018
Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso aziendale le parti stipulano il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse deifondi di cui all’artagli artt. 2454, commi 4 55 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi56.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale integrativa sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra regolate le Partiseguenti materie:
aA) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 56 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D.Lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 65 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di posizione e risultato si tiene conto degli effetti di risultatoricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 54, 55 e 56 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), e) e d) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9 comma 4.
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente 1'aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16-bis e segg. del D.Lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei lavoratori processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e degli studentiriconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. La contrattazione integrativa Per le materie di cui alle lettere C) e G) si svolge alle condizioni previste dagli arttrichiama quanto previsto dall'art. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 489, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessi1 lettere b) ed i).
4. Le partiXxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattativesulle materie dalla lettera C alla lettera G, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’artdecorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. 45D'intesa tra le parti, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo termine citato è prorogabile di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativealtri trenta giorni.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolge presso il MIURsvolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 4 del C.C.N.L. 8 giugno 2000.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 art. 4 CCNL del CCNL 01.03.0207/04/1999)
1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse del Fondo lavoro straordinario e particolari condizioni di contrattazione collettiva integrativa nazionaledisagio, presso il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri Fondo per la concessione produttività collettiva per il miglioramento dei congedi di cui all’art. 24servizi e Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, commi 4 e 5delle posizioni organizzative, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e il mutamento degli incarichidell’indennità professionale specifica.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale integrativa sono disciplinatiregolate le seguenti materie:
I. i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con cadenza annuale o diversa la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del Fondo per accordo tra le Partila produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
II. criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione al Fondo lavoro straordinario e particolari condizioni disagio e Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica:
a) criteri III. lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la ri- determinazione degli stessi in conseguenza della retribuzione riduzione di posizione e organico derivante da stabili processi di risultatoriorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;
bIV. le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, di cui all’art. 27 (Riduzione dell’orario) CCNL 7 aprile 1999;
V. i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
VI. le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
VII. le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza;
VIII. i criteri per le politiche dell’orario di lavoro di cui all’art. 26 (Orario di lavoro) CCNL 7 aprile 1999;
IX. criteri generali e modalità di attuazione per l’attribuzione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale trattamenti legati a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenticompensi per lavoro straordinario.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessi.
4. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattative.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Contrattazione collettiva integrativa. 1. Le parti di cui all’art. 11 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse del fondo previste dall’art. 82 Fondo Unico Presidenza), al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione di tutto il personale in servizio destinatario del presente contratto ai sensi dell’art. 1, comma 1 nonché del personale di cui all’art. 57, comma 13 (Art.7 assegnazione temporanea), sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del CCNL 01.03.02servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione fra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art.83 (Utilizzo del F.U.P.).
13. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionalee decentrata possono essere, presso il MIURaltresì, sono disciplinati, con cadenza annualeregolate le seguenti materie:
aA) A livello di Amministrazione ▪ le linee di indirizzo generale per l’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; ▪ le ricadute delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti; ▪ accordi di mobilità; ▪ criteri generali per l’attuazione della mobilità volontaria dei dipendenti tra sede centrale e modalità sedi periferiche o tra le sedi periferiche; ▪ le linee di attuazione dei programmi di formazione indirizzo e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) i criteri per la concessione garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro; ▪ le pari opportunità per le finalità indicate nell’art. 7 del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125; ▪ l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro. Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nell’art.. 29 (Relazioni sindacali del sistema classificatorio) del presente CCNL. La contrattazione in tema di mobilità e dei congedi riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
B) presso ogni sede centrale o sede distaccata dell’amministrazione centrale e ufficio periferico individuato come sede di contrattazione a seguito della elezione delle RSU: ▪ applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2; ▪ i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili; ▪ modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Amministrazione; ▪ l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi.
2. In sede 33 (Orario di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra le Parti:
a) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;
b) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessilavoro).
4. Le particomponenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.
5. Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell’art.. 14 (Clausole di raffreddamento), sulle materie di cui al comma 3, lettere A) e B) non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi sessanta trenta giorni dall'inizio effettivo dall’inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa iniziativa.
6. Nel rispetto del comma 5, per il personale del Dipartimento della Protezione civile l’articolazione dell’orario di lavoro, il numero delle turnazioni e decisione relativamente alle materie delle reperibilità di cui agli artt. 33, 34 e 41 sono definiti in contrattazione integrativa in apposita sessione.
7. I compensi dei turni e dell’indennità di reperibilità per il personale di cui al comma 6 possono essere rideterminati tenuto conto delle disponibilità del FUP a tale scopo destinate.
8. I contratti di cui al presente articolo non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’art. 45, possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve Le clausole difformi sono nulle e non possono essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativeapplicate.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In Le parti di cui all'art.10 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse dei Fondi previsti nelle apposite sezioni di ciascuna Amministrazione, al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse dei Fondi di cui al comma 1 fra le varie finalità di utilizzo indicate nelle apposite sezioni dedicate a ciascuna Amministrazione.
3. Nelle medesime sezioni sono , altresì, indicate le materie, che in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale di ciascuna amministrazione, tenendo conto dei risultati delle conferenze e delle procedure di partecipazione, possono essere prioritariamente regolate per ciascuna Amministrazione del comparto.
4. Il livello periferico di contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali dell'Amministrazione, l'ambito territoriale di riferimento delle materie oggetto di trattativa in relazione ai singoli argomenti e si svolge presso le sedi individuate per la contrattazione integrativa in connessione con le sedi di elezione delle RSU, ai sensi dell'accordo integrativo di comparto sottoscritto il 5 novembre 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 204 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998. Il livello periferico di contrattazione deve essere in ogni caso unico, essendo esclusa la possibilità di dar luogo a più livelli di negoziato per le stesse materie. Il contratto integrativo nazionale, presso il MIURdi cui al comma 1, sono disciplinatisecondo le caratteristiche ordinamentali della Amministrazione, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità può prevedere forme di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri raccordo per la concessione dei congedi definizione delle materie demandate alle sedi periferiche per le quali occorre pervenire a soluzioni omogenee nell'ambito regionale, provinciale e sub provinciale di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNLriferimento.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra le Parti:
a) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;
b) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
35. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni a livello periferico, tenendo conto dei risultati delle conferenze di servizio e delle procedure di partecipazione, sulle materie previste dagli artt. 40 e 40 bis nelle relative sezioni per ciascuna delle Amministrazione del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessicomparto.
46. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.
7. Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle indicati nell'art. 11, sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economicoeconomico accessorio, cos’ come previsto dall’artdecorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
8. 45, I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve Le clausole difformi sono nulle e non possono essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativeapplicate.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso aziendale le parti stipulano il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di posizione cui agli artt. 49, 50, 51 e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’artcorrispondenti fondi dell’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi52.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale integrativa sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra regolate le Partiseguenti materie:
aA) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 51 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di posizione e risultato si tiene conto degli effetti di risultatoricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 49, 50, 51 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell’art. 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9, comma 4;
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del d.lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei lavoratori processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e degli studentiriconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria del CCNL 8 giugno 2000 dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. La contrattazione integrativa Per le materie di cui alle lettere C) e G) si svolge alle condizioni previste dagli arttrichiama quanto previsto dall’art. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 489, comma 61, del d. lgslett. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessib) ed i).
4. Le partiXxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattativesulle materie dalla lettera C alla lettera G, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’artdecorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. 45D'intesa tra le parti, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo termine citato è prorogabile di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativealtri trenta giorni.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolge presso il MIURsvolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 art.4 del CCNL 01.03.0226-5-1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)
1. In sede di La contrattazione collettiva integrativa nazionaleè finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, presso il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichivalorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso integrativa nazionale è disciplinata, con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell’organico, la mobilità compartimentale; l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento; l’utilizzazione del personale soprannumerario e di quello collocato fuori ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n.268/2002 e dalla legge n. 289/2002; la mobilità intercompartimentale.
3. Presso ciascuna Direzione direzione scolastica regionale sono disciplinatila contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:
a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;
c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
d) criteri di utilizzazione del personale;
e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza annuale o diversa per accordo tra le Partiquadriennale sulle seguenti materie:
a) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultatoper la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b) criteri generali e modalità di attuazione per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello localepermessi sindacali;
c) modalità e criteri istituzione di applicazione dei diritti sindacaliprocedure sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
d) criteri procedure e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza aggiornamenti per la gestione delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studentirelazioni sindacali sul territorio regionale.
4. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.
5. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001165/2001 . La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, 48 del d. lgsD.lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvaton.165/2001 . Entro il primo mese i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessi.
4. Le parti, decorsi sessanta Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economicoiniziativa, cos’ come previsto dall’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativenell’ambito della vigente disciplina contrattuale.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 1 - La stipula del CCNL 01.03.02)presente contratto collettivo integrativo è stata resa possibile dall'utilizzo delle risorse dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL.
1. In sede 2 - Con il presente contratto collettivo integrativo s’intendono regolate le seguenti materie:
a) i sistemi di contrattazione collettiva integrativa nazionaleincentivazione del personale, presso il MIURsulla base di obiettivi, sono disciplinatiprogrammi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con cadenza annualela definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui al 3° comma dell'art. 38 del CCNL;
b) criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione al fondi di cui agli artt. 38 e 39;
I) attuazione dei contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure d’incentivazione della produttività, di cui all'art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
II) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nel limite dell'art.1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell'anno;
III) specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
IV) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni
V) finanziamenti aggiuntivi o integrativi;
VI) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all'art.39 del CCNL.
c) lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la determinazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione prevista dalla programmazione sanitaria regionale;
d) le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione dell' orario di lavoro di cui all' art.27 del CCNL;
e) i programmi annuali e pluriennali dell' attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
f) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell' ambiente di lavoro nonché per l' attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l' attività dei dipendenti disabili;
g) le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzativi e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell' utenza;
h) i criteri per le politiche dell’orario di lavoro di cui all' art.26 del CCNL;
i) l' individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time di cui all' art.23, comma 10 del CCNL;
j) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall' art.7, anche alla luce della legge 10/04/91, n. 125.
k) criteri generali per l' attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario.
3 - Il presente contratto collettivo integrativo regolamenta le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale:
a) criteri generali e modalità per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all' interno di attuazione dei programmi ciascuna categoria, di formazione e di aggiornamentocui all' art. 17 del CCNL;
b) determinazione completamento ed integrazione dei compensi criteri per incarichi aggiuntivila progressione economica orizzontale di cui all' art. 35 del CCNL;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra le Parti:
a) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;
b) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative svolgimento delle selezioni per il passaggio tra le categorie, di sicurezza delle strutture sedi cui all' art. 16 del CCNL;
4 - Le componenti salariali relative alla produttività da attribuire a livello di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità sono correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48citati programmi, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi verificati dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza nucleo di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessivalutazione.
4. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattative.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 Art. 45 del CCNL 01.03.0217.12.2020)
1. In sede Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annualeintegrativa:
a) criteri generali e modalità la definizione di attuazione dei programmi un diverso criterio di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi riparto del Fondo per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi la retribuzione di posizione e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo risultato tra le Parti:
a) criteri di determinazione della quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato;
b) i criteri generali e modalità per la determinazione della retribuzione di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello localerisultato;
c) modalità la definizione della percentuale di cui all’art. 58 comma 2, del CCNL 17.12.2020 in ragione dell’impegno richiesto, ai fini dell’integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell’incarico, nonché della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e criteri di applicazione dei diritti sindacalidella trasparenza;
d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all’art. 32 del CCNL 17.12.2020;
e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e modalità prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di monitoraggio risultato;
f) l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell’Accordo collettivo nazionale in materia di sicurezza norme di garanzia del funzionamento dei lavoratori servizi pubblici essenziali nell’ambito dell’Area dirigenziale II del 7.5.2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa;
g) i criteri e le risorse per l’applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all’art. 31 del CCNL 17.12.2020, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo;
h) i criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli studentiavvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall’art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall’art 1, comma 1, della L. 114/2014;
i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa in materia di trattamento economico del personale in distacco sindacale.
2. La materia a cui si applica l’art. 8 comma 4, del CCNL 17.12.2020 è quella di cui all’art. 45 comma 1, lettera f), del medesimo CCNL.
3. La contrattazione integrativa Le materie a cui si svolge alle condizioni previste dagli arttapplica l’art. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 488, comma 65, del d. lgsCCNL 17.12.2020 sono quelle di cui all’art. n. 165/200145 comma 1 lett. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verificaa) b) c) d) e), in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessi.
4. Le partig), decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattativeh), riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’art. 45, comma 1i), del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativemedesimo XXXX.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso aziendale le parti stipulano il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di posizione cui agli artt. 54, 55 e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi56.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale integrativa sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra regolate le Partiseguenti materie:
aA) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 56 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D. lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di posizione e risultato si tiene conto degli effetti di risultatoricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 54, 55 e 56 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9 comma 4.
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l' aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del D. lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D. lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei lavoratori processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e degli studentiriconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. La contrattazione integrativa Per le materie di cui alle lettere C) e G) si svolge alle condizioni previste dagli arttrichiama quanto previsto dall'art. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 489, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessi1 lettere b) ed i).
4. Le partiXxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11 del CCNL 8 giugno 2000, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattativesulle materie dalla lettera C alla lettera G, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’artdecorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. 45D'intesa tra le parti, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo termine citato è prorogabile di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativealtri trenta giorni.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolge presso il MIURsvolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.
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Samples: CCNL
Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso aziendale le parti stipulano il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di posizione cui agli artt. 54, 55 e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi56.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale integrativa sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra regolate le Partiseguenti materie:
aA) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 56 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D. lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di posizione e risultato si tiene conto degli effetti di risultatoricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 54, 55 e 56 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9 comma 4.
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l' aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del D. lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D. lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei lavoratori processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e degli studentiriconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. La contrattazione integrativa Per le materie di cui alle lettere C) e G) si svolge alle condizioni previste dagli arttrichiama quanto previsto dall'art. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 489, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessi1 lettere b) ed i).
4. Le partiXxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11 del CCNL 8 giugno 2000, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattativesulle materie dalla lettera C alla lettera G, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’artdecorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. 45D'intesa tra le parti, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo termine citato è prorogabile di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativealtri trenta giorni.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolge presso il MIURsvolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 art.4 del CCNL 01.03.0226-5-1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)
1. In sede di La contrattazione collettiva integrativa nazionaleè finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, presso il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichivalorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso integrativa nazionale è disciplinata, con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell’organico, la mobilità compartimentale; l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento; l’utilizzazione del personale soprannumerario e di quello collocato fuori ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n.268/2002 e dalla legge n. 289/2002 (cfr. nota n. 15); la mobilità intercompartimentale.
3. Presso ciascuna Direzione direzione scolastica regionale sono disciplinatila contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:
a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;
c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
d) criteri di utilizzazione del personale;
e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza annuale o diversa per accordo tra le Partiquadriennale sulle seguenti materie:
a) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultatoper la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b) criteri generali e modalità di attuazione per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello localepermessi sindacali;
c) modalità e criteri istituzione di applicazione dei diritti sindacaliprocedure sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
d) criteri procedure e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza aggiornamenti per la gestione delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studentirelazioni sindacali sul territorio regionale.
4. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.
5. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001165/2001 (cfr.nota n.2). La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, 48 del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001n.165/2001 (cfr. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvatonota n.2). Entro il primo mese i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessi.
4. Le parti, decorsi sessanta Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economicoiniziativa, cos’ come previsto dall’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativenell’ambito della vigente disciplina contrattuale.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02art. 4 ccnl 3/11/05 che sostituisce l’art. 4 ccnl 8/6/00).
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso aziendale le parti stipulano il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di posizione cui agli artt. 121, 122 e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi123.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale integrativa sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra regolate le Partiseguenti materie:
aA) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146/90, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 123 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502/92, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 65 ccnl 5/12/96. Nella determinazione della retribuzione di posizione e risultato si tiene conto degli effetti di risultatoricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 L. 449/97;
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 121, 122 e 123 e delle risorse regionali eventualmente assegnate (art. 124) ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 78, comma 1, lettere b), c) e d) della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 121, 122 e 123 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 16 comma 4.
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. d. lgs. 502/92;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 9 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. 626/94 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei lavoratori processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e degli studentiriconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 126 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. La contrattazione integrativa Per le materie di cui alle lettere C) e G) si svolge alle condizioni previste dagli arttrichiama quanto previsto dall’art. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 4816, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessi1 lettere b) ed i).
4. Le partiXxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 17, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattativesulle materie dalla lettera C alla lettera G, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’artdecorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. 45D'intesa tra le parti, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo termine citato è prorogabile di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativealtri trenta giorni.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolge presso il MIURsvolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
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Samples: Collective Labor Agreement
Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso aziendale le parti stipulano il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di posizione cui agli artt. 49, 50, 51 e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’artcorrispondenti fondi dell’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi52.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale integrativa sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra regolate le Partiseguenti materie:
aA) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 51 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di posizione e risultato si tiene conto degli effetti di risultatoricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 49, 50, 51 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell’art. 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9, comma 4;
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del d.lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei lavoratori processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e degli studentiriconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria del CCNL 8 giugno 2000 dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. La contrattazione integrativa Per le materie di cui alle lettere C) e G) si svolge alle condizioni previste dagli arttrichiama quanto previsto dall’art. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 489, comma 61, del d. lgslett. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessib) ed i).
4. Le partiFermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattativesulle materie dalla lettera C alla lettera G, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’artdecorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. 45D'intesa tra le parti, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo termine citato è prorogabile di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativealtri trenta giorni.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolge presso il MIURsvolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del CCNL 01.03.02)servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al perso- nale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonché i criteri gene- rali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati.
12. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIURMinistero, sono disciplinati, con cadenza annuale, i criteri generali per:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24mobilità interna al comparto ed intercompartimentale, commi 4 e 5disciplinando altresì eventuali residue situazioni, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra le Parti:
a) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultatoin particolare attinenti ai responsabili amministrativi;
b) criteri generali per l'attribuzione delle risorse e modalità linee di attuazione dei programmi indirizzo per l'attività di formazione formazio- ne in servizio del personale amministrativo e tecnico, per l'aggiornamento e per l'eventuale riconversione del personale, anche in caso di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello localeapplicazione dell'art. 33 del D.Lgs.165/2001;
c) modalità le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di applicazione dei diritti sindacalilavoro;
d) in relazione ai provvedimenti di riforma del comparto e dei corsi di studio, l'ora- rio di servizio per le attività didattiche e per quelle connesse alla ricerca, alla pro- duzione e alla partecipazione agli organi collegiali e agli esami, in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2004-2005 e per i seguenti, nonché i criteri per la fruizione di congedi e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative permessi in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenticoerenza con il predetto orario, fermo restan- do quanto previsto dall'art. 9, comma 2, dell'Accordo 1° agosto 1996.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima mede- sima si attua ai sensi dell’artdell'art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono né procedo- no ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato sull'ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o dell'anno accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessientro il 30 luglio.
4. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattative.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso aziendale le parti stipulano il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di posizione cui agli artt. 54, 55 e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi56.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale integrativa sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra regolate le Partiseguenti materie:
aA) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 56 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di posizione e risultato si tiene conto degli effetti di risultatoricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 54, 55 e 56 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9 comma 4.
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’ aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del d.lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei lavoratori processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e degli studentiriconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. La contrattazione integrativa Per le materie di cui alle lettere C) e G) si svolge alle condizioni previste dagli arttrichiama quanto previsto dall’art. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 489, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessi1 lettere b) ed i).
4. Le partiXxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11 del CCNL 8 giugno 2000, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattativesulle materie dalla lettera C alla lettera G, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’artdecorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. 45D'intesa tra le parti, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo termine citato è prorogabile di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativealtri trenta giorni.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolge presso il MIURsvolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso aziendale le parti stipulano il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di posizione cui agli artt. 50, 51 e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi52.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale integrativa sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra regolate le Partiseguenti materie:
aA) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di determinazione risorse di cui al fondo dell'art. 52 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502/1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di posizione e risultato ai dirigenti. Detta retribuzione e' strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di risultatoavanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalita' previste dall'art. 65 del CCNL 5.12.1996;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge 449/1997
3) la distribuzione tra i fondi delle risorse aggiuntive assegnate ai sensi degli artt. 50 e 52;
4) le modalita' di attribuzione ai dirigenti cui e' conferito uno degli incarichi previsti dall'art.27, comma 1, lettere b), c) e d) della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonche' la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attivita' di formazione manageriale e aggiornamento dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del d.lgs 502/1992;
D) pari opportunita', con le procedure indicate dall'art. 8 anche per le finalita' della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri modalita' di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei lavoratori processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e degli studentiriconversione dei servizi sulla qualita' del lavoro, sulla professionalita' e mobilita' dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 per la disciplina e l'organizzazione dell'attivita' libero professione intramuraria nonche' per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli arttXxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 4811, comma 6sulle materie dalla lettera C alla lettera G, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessi.
4. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’artdecorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e di decisione. 45D'intesa tra le parti, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo termine citato e' prorogabile di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativealtri trenta giorni.
54. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolge presso il MIURsvolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 1. Le parti di cui all'art. 11 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse del CCNL 01.03.02)Fondo unico di Ente di cui all'art. 77 al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione tra le varie finalità di utilizzo delle risorse del Fondo unico di Ente di cui al comma 1.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionalesono, presso il MIURaltresì, sono disciplinati, con cadenza annualeregolate le seguenti materie:
a) criteri generali e modalità le linee di attuazione dei programmi indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di aggiornamentoinnovazione;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntiviaccordi di mobilità volontaria di cui all'art. 26;
c) determinazione dei fondi le linee di posizione e indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di risultatolavoro;
d) criteri le pari opportunità per la concessione dei congedi di cui all’artle finalità indicate nell'art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.10;
e) criteri generali per la gestione delle attività socio-assistenziali per il conferimento personale;
f) riflessi delle innovazioni tecnologiche e il mutamento degli incarichi.organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
2g) articolazione delle tipologie di orario di lavoro di cui all'art. In sede 48;
h) materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinatilavoro, con cadenza annuale o diversa il rappresentante per accordo tra le Parti:tali materie, al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni;
ai) criteri delle forme di determinazione della retribuzione di posizione incentivazione delle specifiche attività e di risultatoprestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 77, comma 1 lett. b);
bj) criteri generali e modalità proposte di attuazione dei programmi modifica dell'ordinamento del personale destinatario del presente contratto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessiamministrazione.
4. Le La contrattazione in tema di mobilità e di riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
5. Nelle materie di cui alle lettere a), c), f), g) del comma precedente, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa. D'intesa tra le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo il predetto termine è prorogabile di altri trenta giorni.
6. Le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle indicati nell'art. 2, sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economicoeconomico accessorio, cos’ come previsto dall’artdecorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
7. 45, I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve Le clausole difformi sono nulle e non possono essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativeapplicate .
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichicontratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. In sede Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinatisuccessive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con cadenza annuale o diversa per le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo tra le Parti:
a) criteri di determinazione sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della retribuzione di posizione e di risultato;
b) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studentivigenza del contratto integrativo.
3. La contrattazione integrativa Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si svolge alle condizioni previste dagli arttriferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza I criteri di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessiutilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. Le partiL'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 8, qualora, decorsi sessanta trenta giorni dall'inizio effettivo dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non direttamente implicanti l'erogazione si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di risorse destinate comportamento di cui all’art. 8, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al trattamento economicofine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, cos’ come previsto dall’artcomma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del D.lgsd. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, nel rispettole amministrazioni ivi previste, comunqueconclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnlfinanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. Durante Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
510. La I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
12. E' istituito presso l'ARAN, entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
13. Le materie di contrattazione integrativa per integrativa, i dirigenti AFAM si svolge presso il MIURlivelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichicontratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. In sede Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinatisuccessive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con cadenza annuale o diversa per le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo tra le Parti:
a) criteri di determinazione sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della retribuzione di posizione e di risultato;
b) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studentivigenza del contratto integrativo.
3. La contrattazione integrativa Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si svolge alle condizioni previste dagli arttriferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza I criteri di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessiutilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. Le partiL'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 8, qualora, decorsi sessanta trenta giorni dall'inizio effettivo dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non direttamente implicanti l'erogazione si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di risorse destinate comportamento di cui all’art. 8, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al trattamento economicofine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’ art. 40, cos’ come previsto dall’artcomma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del D.lgsd. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, nel rispettole amministrazioni ivi previste, comunqueconclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnlfinanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. Durante Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
510. La I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
12. È istituito presso l'ARAN, entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
13. Le materie di contrattazione integrativa per integrativa, i dirigenti AFAM si svolge presso il MIURlivelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.
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Contrattazione collettiva integrativa. (Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede di La contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali si svolge nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e modalità dal CCNL ed è finalizzata alla stipulazione di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichicontratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. In sede Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinatisuccessive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con cadenza annuale o diversa per le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo tra le Parti:
a) criteri di determinazione sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della retribuzione di posizione e di risultato;
b) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studentivigenza del contratto integrativo.
3. La contrattazione integrativa Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si svolge alle condizioni previste dagli arttriferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza I criteri di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio degli stessiutilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. Le partiL’amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove non già prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. Resta fermo quanto previsto nelle singole sezioni in merito ai termini per l’avvio della contrattazione collettiva integrativa presso le singole amministrazioni.
5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9 (clausole di raffreddamento), qualora, decorsi sessanta trenta giorni dall'inizio effettivo dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non direttamente implicanti l'erogazione si raggiunga l’accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di risorse destinate comportamento di cui all’art. 9 (clausole di raffreddamento), l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al trattamento economicofine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, cos’ come previsto dall’artcomma 3-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001165 del 2001. A tal fine, nel rispettol’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, comunquecorredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnlè inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Durante il In caso di rilievi da parte del predetto periodo di sessanta giorni organo, la trattativa deve essere programmato un congruo numero ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di incontri funzionale parte pubblica alla più sollecita e positiva conclusione delle trattativesottoscrizione del contratto.
59. La contrattazione integrativa Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 10.I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 11.Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per i dirigenti AFAM si svolge presso via telematica, all'A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il MIURtesto del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
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