Contrattazione di secondo livello. Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e deiservizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genereappositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici di natura fiscale previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione intutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale acarattere generale aderente alla CNL. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità, effettuata da apposite commissioni in seno all' EnteBilaterale EPABIC, dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.
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Samples: Contratto a Tempo Parziale
Contrattazione di secondo livello. Dall'entrata Sono titolari della contrattazione di II livello, le R.S.U./R.S.A. e le strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l. Nelle aziende più complesse, intendendo con ciò quelle articolate su più unità produttive distribuite in vigore diverse aree del presente contrattoterritorio nazionale, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo 2° livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia si svolgerà a livello centrale ed avrà valore per i lavoratori che per tutte le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e unità produttive dislocate sui diversi territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio . Titolari di tale livello di confronto; contrattazione saranno le R.S.A./R.S.U. con assistenza delle Segreterie territoriali/nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. La contrattazione di secondo 2° livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte delegate dal presente C.C.N.L. c.c.n.l. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che diversi e non siano già stati ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionalenazionale o a livello interconfederale. Nel rispetto di tale principio, secondo il principio la contrattazione di 2° livello si potrà articolare sulle seguenti materie: - premio di risultato collegato all'andamento economico dell'azienda; - profili formativi mirati all'applicazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dal c.c.n.l.; - azioni positive per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile nel mercato del ne bis lavoro; - modalità attuative della legislazione in idemmateria di salute e sicurezza; La contrattazione territoriale - prestazioni di carattere solidaristico e assistenziale, ivi compresa la polizza sanitaria e la sua normalizzazione con i trattamenti già in essere a livello aziendale; - progetti formativi e di valorizzazione del personale. Premio di risultato Oggetto della contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi contenuto economico è l'istituzione di produttività)un'erogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, questi dovranno avere concordati tra le parti, aventi come obiettivo obiettivi incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza qualità ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento di competitività di cui le imprese dispongono. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e della produttivitàdelle condizioni essenziali di redditività dell'azienda. In tale contesto, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine le parti potranno anche esaminare la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri possibilità di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e deiservizi offerti, utilizzare anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genereappositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici di natura fiscale previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione intutto o in parte delle somme erogate a titolo risorse che matureranno in direzioni funzionali all'occupazione. Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati. Saranno anche concordate forme, tempi ed altre clausole per l'informazione e la verifica circa i risultati. Gli importi di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le tali erogazioni di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale fiscale e fiscale contributivo previsto dalle normative dalla normativa di legge emanata in materia vigentiattuazione del Protocollo 23 luglio 1993 e sue successive modificazioni e/o integrazioni. Le erogazioni economiche di secondo livello Gli importi che saranno individuati sono variabili comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti, non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile sono utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapportot.f.r. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti e sono assorbiti fino a concorrenza dagli eventuali maggiori importi erogati o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantida erogare, e a livello individuale, per i datori periodi di lavoro dall'Associazione territoriale acarattere generale aderente alla CNLriferimento a titolo di premio di bilancio, di rendimento e/o raggiungimento obiettivi. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso L'accordo per il premio avrà durata triennale e la Direzione Territoriale contrattazione avverrà nell'osservanza della procedura di cui al successivo paragrafo, cercando di evitare la sovrapposizione delle trattative con quelle del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizionec.c.n.l. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente di 2° livello potrà essere attivata a seguito della verifica di conformità, effettuata da apposite commissioni in seno all' EnteBilaterale EPABIC, dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNLdecorrere dal 1° gennaio 2011.
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Samples: unionesindacaleitaliana.eu
Contrattazione di secondo livello. Dall'entrata Sono titolari della contrattazione di II livello, le RSU/RSA e le strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL. Nelle aziende più complesse, intendendo con ciò quelle articolate su più unità produttive distribuite in vigore diverse aree del presente contrattoterritorio nazionale, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo 2° livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia si svolgerà a livello centrale ed avrà valore per i lavoratori che per tutte le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e unità produttive dislocate sui diversi territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio . Titolari di tale livello di confronto; contrattazione saranno le RSA/RSU con assistenza delle Segreterie Territoriali/ Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. La contrattazione di secondo 2° livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte delegate dal presente C.C.N.L. CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che diversi e non siano già stati ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionalenazionale o a livello interconfederale. Nel rispetto di tale principio, secondo il principio la contrattazione di 2° livello si potrà articolare sulle seguenti materie: ▪ premio di risultato collegato all’andamento economico dell’azienda; ▪ profili formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dal CCNL; ▪ azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del ne bis lavoro; ▪ modalità attuative della legislazione in idemmateria di salute e sicurezza; La contrattazione territoriale ▪ prestazioni di carattere solidaristico e assistenziale, ivi compresa la polizza sanitaria e la sua normalizzazione con i trattamenti già in essere a livello aziendale; ▪ progetti formativi e di valorizzazione del personale. Oggetto della contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi contenuto economico è l’istituzione di produttività)un’erogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, questi dovranno avere concordati tra le Parti, aventi come obiettivo obiettivi incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza qualità ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento di competitività di cui le imprese dispongono. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell’andamento della competitività e della produttivitàdelle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. In tale contesto, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine le parti potranno anche esaminare la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri possibilità di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e deiservizi offerti, utilizzare anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genereappositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici di natura fiscale previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione intutto o in parte delle somme erogate a titolo risorse che matureranno in direzioni funzionali all’occupazione. Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati. Saranno anche concordate forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati. Gli importi di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le tali erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento fiscale e contributivo previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del protocollo 23 luglio 1993 e sue successive modificazioni e/o integrazioni. Gli importi che saranno individuati sono comprensivi dell’incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti, non concorrono alla determinazione della retribuzione utile sono utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapportot.f.r. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti e sono assorbiti fino a concorrenza dagli eventuali maggiori importi erogati o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantida erogare, e a livello individuale, per i datori periodi di lavoro dall'Associazione territoriale acarattere generale aderente alla CNLriferimento a titolo di premio di bilancio, di rendimento e/o raggiungimento obiettivi. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso L’accordo per il premio avrà durata triennale e la Direzione Territoriale contrattazione avverrà nell’osservanza della procedura di cui al successivo paragrafo, cercando di evitare la sovrapposizione delle trattative con quelle del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizioneCCNL. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente di secondo livello potrà essere attivata a seguito della verifica di conformità, effettuata da apposite commissioni in seno all' EnteBilaterale EPABIC, dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNLdecorrere dal 01.01.2011.
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Contrattazione di secondo livello. Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e deiservizi dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genereappositamente genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici di natura fiscale previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione intutto in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale acarattere a carattere generale aderente alla CNLCIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità, effettuata da apposite commissioni in seno all' EnteBilaterale EPABICEnte Bilaterale EBINASPRI, dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.
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Samples: Contratto a Tempo Parziale
Contrattazione di secondo livello. Dall'entrata in vigore La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del presente contrattocontratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate. Detta contrattazione, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le oltre a disciplinare le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal specifico rinvio da parte del presente CCNL nei successivi articoli; Le Partic.c.n.l., nel confermare ha la contrattazione funzione di secondo livello quale strumento negoziare erogazioni economiche correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di vantaggioprogrammi concordati tra le parti come, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo ad esempio: incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttivitàdelle imprese, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttivitàmaggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e deiservizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genereappositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici di natura fiscale previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione intutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapportotutti i risultati legati all'andamento economico dell'impresa. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori disciplina è contenuta nell'art. 35 (Premio di lavoro dall'Associazione territoriale acarattere generale aderente risultato) del presente c.c.n.l. Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla CNL. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale data del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizionepresente rinnovo hanno durata triennale. La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali, della contrattazione nazionale. Le aziende sono assistite e rappresentate dagli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM cui sono iscritte o territoriale è resa efficace conferiscono mandato, nei limiti dello stesso. Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e vincolante tra per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti sottoscrittrici esclusivamente parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa. Qualora al termine del suddetto periodo le parti non pervenissero alla stipula di un accordo, potranno, di intesa, attivare un tavolo di confronto a seguito della verifica di conformitàlivello territoriale, effettuata da apposite commissioni in seno all' EnteBilaterale EPABIC, dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNLcon l'eventuale assistenza delle rispettive Organizzazioni nazionali. N.d.R.: L'accordo 3 febbraio 2014 - Confimi prevede quanto segue: Parte generale
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Contrattazione di secondo livello. Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, parti nel confermare la ribadire l’importanza della contrattazione di secondo livello quale strumento con l’obiettivo di vantaggioaumentare la produttività, l’efficienza e la competitività delle aziende, ridurre i rischi di concorrenza sleale tra le stesse, aumentare la professionalità e le competenze dei lavoratori per migliorare qualitativamente la filiera di processo e di prodotto, ri- tengono importante la diffusione di buone pratiche contrattuali. Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, convengono che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione la contratta- zione di secondo livello si esercita possa avvenire a livello di azienda e/o di gruppo, cosi come definito nella parte generale – lettera A), per il tra- mite delle RSU/RSA o delle XX.XX. territoriali La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti di- versi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie delegate in tutto o in per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamen- tazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate. Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di spe- cifico rinvio da parte dal del presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a livello nazionalerisultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo ad esempio: incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttivitàdelle im- prese, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttivitàmaggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e deiservizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genereappositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici di natura fiscale previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione intutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapportotutti i risultati legati all’andamento economico dell’impresa. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori disciplina è contenuta nell’articolo 25 (Premio di lavoro dall'Associazione territoriale acarattere generale aderente risultato) del pre- sente CCNL. Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla CNL. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale data del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizionepre- sente rinnovo hanno durata triennale. La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità nell’anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali, della contrattazione nazionale. In applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gen- naio 2014 nonché dell’Accordo Interconfederale 09-03-2018 (C.d. Patto della Fabbrica), sono titolari della negoziazione in sede azien- dale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sin- dacali stipulanti e la RSU costituita ai sensi dei suddetti accordi. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni indu- striali territoriali cui sono iscritte o territoriale è resa efficace conferiscono mandato, nei limiti dello stesso. Le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno essere pre- sentate in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell’accordo. La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decor- renti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e vincolante tra per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito non assumeranno iniziative unilate- rali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della verifica data di conformitàapertura della trattativa. Qualora al termine del suddetto periodo le Parti non pervenissero alla stipula di un accordo, effettuata da apposite commissioni potranno, di intesa, attivare un tavolo di confronto in seno all' EnteBilaterale EPABICsede di Associazione di Categoria, dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del con l’intervento delle stesse Parti stipulanti il presente CCNLcontratto.
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Contrattazione di secondo livello. Dall'entrata La contrattazione aziendale o alternativamente territoriale viene esercitata in vigore conformità a quanto indicato in "PREMESSA ED ASSETTI CONTRATTUALI" del presente contrattoCCNL, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste nello spirito della prassi negoziale in atto nei settori disciplinati dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le contratto con particolare riguardo alle piccole imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; . La contrattazione aziendale, o alternativamente territoriale, di secondo livello si esercita per le tipo normativo potrà avvenire sulle seguenti materie: - Organizzazione del lavoro - Orario di lavoro - Prestazione lavorativa - Occupazione e politiche sociali nonché sulle materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge legge, dall'Accordo Nazionale 18/11/2011 "Linee Guida Contrattazione secondo livello" e deve riguardare riguarderà materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionalein altri livelli di contrattazione. Le Parti dichiarano che è loro comune intento il miglioramento della produttività e della competitività delle aziende, secondo il principio del ne bis in idem; da realizzare anche attraverso l'attuazione degli strumenti previsti dal presente contratto. La contrattazione territoriale aziendale, o alternativamente territoriale, fermo restando l'opportunità della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, avrà durata triennale e la contrattazione aziendale sono alternative riguarderà materie ed istituti diversi e non sovrapponibili fra loro; Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività)ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL, questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività tenendo conto dell'andamento economico dell'impresa e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia produttività delle Entrate del 15 giugnosingole unità. A tal fine la contrattazione La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri essere avanzata in tempo utile al fine di misurazione consentire l'apertura della procedura negoziale due mesi prima della scadenza dell'accordo. L'azienda o l'associazione industriale che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In ciascuna unità produttiva viene definito o rinnovato, attraverso contrattazione con la RSU, un premio aziendale variabile collegato ad obiettivi e verifica programmi concordati di produttività ed efficienza. La realizzazione degli incrementi obiettivi determinerà a consuntivo l'entità dell'erogazione. A tal fine, nelle unità produttive viene definita la scala di produttivitàerogazioni in rapporti alla dimensione dei risultati conseguiti, adottando opportune formule e parametri di riferimento. Nel corso del negoziato, le parti aziendali valuteranno le condizioni dell'impresa del lavoro, le sue prospettive di sviluppo, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni di redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio . In tale contesto le Parti esamineranno le possibilità di fattori produttivi, ovvero nel utilizzare le risorse derivanti dai programmi di miglioramento della qualità produttività e dell'andamento economico dell'impresa in direzioni funzionali all'occupazione. Nel definire l'accordo, le parti aziendali potranno determinare forme, tempi e clausole per la verifica dei prodotti risultati e deiservizi offertiper il riesame degli obiettivi concordati in rapporto a rilevanti modificazioni delle condizioni delle unità produttive e dell'impresa. A consuntivo, anche attraverso la riorganizzazione del lavorole Parti aziendali potranno definire gli indici da assumere come base di riferimento per il successivo accordo da realizzare in relazione alle nuove condizioni ed obiettivi. Il premio aziendale, variabile, sarà erogato in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà concordati; esso potrà essere verificabile differenziato in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genereappositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici di natura fiscale previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione intutto o in parte da tener conto delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore condizioni di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o cultoe delle diverse modalità della prestazione. Le erogazioni di secondo livello devono avere le concordate avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale proprie e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione diverse dagli altri elementi della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento e dovranno avere i requisiti per beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale acarattere generale aderente alla CNLlegge. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale premi di produzione di cui all'art. 6 del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace CCNL 31 ottobre 1990 e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente gli istituti retributivi analoghi, definiti a seguito della verifica di conformitàlivello aziendale, effettuata da apposite commissioni in seno all' EnteBilaterale EPABICnon correlati con elementi obiettivi, dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNLrestano fissati definitivamente nelle cifre già concordate.
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Contrattazione di secondo livello. Dall'entrata in vigore del Le parti con il presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto accordo condividono un modello di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento finalizzata da un parte all’adeguamento strutturale del settore, alle modificazioni del mercato e delle nicchie dello stesso, dall’altra a favorire la partecipazione fattiva dei lavoratori alle trasformazioni e ai programmi produttivi e di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e crescita dell’azienda. Quindi la contrattazione aziendale oltre ad avere un notevole spazio di deroga e di modifica delle norme del contratto che fanno riferimento all’organizzazione aziendale, consente, in quest’ambito, di concordare norme che consentono, in armonia con i CCNL, contratti individuali. Le aziende sono alternative e non sovrapponibili fra loro; Laddove assistite, rappresentate, dalle associazioni territoriali competenti delle organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. I programmi che avranno l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione o di incrementare la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di la qualità, la redditività, di qualitàl’efficacia, efficienza l’innovazione, l’efficienza organizzativa ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale che potranno nel primo caso derogare in peius su alcune voci retributive dello stesso CCNL o di modificarne natura e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consisteredestinazione, ad esempioeccezione fatta dei minimi tabellari, nell'aumento 13° mensilità e TFR; viceversa in caso di sviluppo e riorganizzazione potranno modificarne natura, destinazione, di voci salariali del CCNL ad eccezione di paga tabellare, 13° mensilità e TFR, con lo scopo di dare un rilevanza ed un peso remunerativo della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e deiservizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavorostessa contrattazione aziendale. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genereappositamente individuati nel contratto. Laddove la La contrattazione di secondo livello istituisca indennitàsi esercita, emolumenti in modo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti materie: modifica o premi fissiaggiunta della classificazione delle mansioni nell’ambito della scala parametrale prevista dal CCNL; accordo su flessibilità dell’orario e adeguamento alle normative per quanto riguarda la tipologia di contratti; accordi specifici in materia di turni, tali somme non potranno accedere ai benefici orari, anche per specifiche tipologie di natura fiscale previsti dalla legge. È possibile definire appositi appalto, nell’ottica di una migliore organizzazione del lavoro; definizione di nuovi meccanismi e tipologie di cambi appalto con l’obiettivo di favorire la stabilizzazione dell’occupazione nella stessa azienda e di migliorare la qualificazione dei lavoratori; favorire lo sviluppo della Bialteralità in coerenza e nell’ambito degli accordi aziendali nazionali, con particolare riguardo alla formazione di lavoratori sia di tipo professionale si per ciò che prevedanoriguarda la sicurezza sul lavoro; favorire l’ingresso di giovani anche con rapporti con le disposizioni legislative in materia di scuola - lavoro; individuare misure atte a migliorare le condizioni di lavoro, a richiesta del lavoratore, la sostituzione intutto o in parte delle somme erogate a titolo il coinvolgimento dei lavoratori al fine di premio contrastare forme anomale di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni assenteismo ed attiva partecipazione nel processo produttivo; Gli accordi di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale hanno una durata quadriennale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione la loro efficacia è mantenuta anche dopo la loro scadenza senza che siano disdette 90 giorni prima della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale acarattere generale aderente alla CNL. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità, effettuata da apposite commissioni in seno all' EnteBilaterale EPABIC, dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNLscadenza naturale.
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Contrattazione di secondo livello. Dall'entrata in vigore del presente contrattoIdentificare modalità e strumenti atti a consentire il rafforzamento e il rilancio della contrattazione di secondo livello. In coerenza con gli accordi unitari confederali sottoscritti, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti occorre definire e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata circoscrivere le materie sulle quali la contrattazione collettiva territoriale o aziendaledi secondo livello, potrà agire anche in deroga da quanto affermato nel Contratto Nazionale, fermo restando la necessità di validazione da parte dei lavoratori sulle scelte effettuate. Le materie oggetto Prevedere la possibilità di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Partipervenire in tale ambito alla definizione di accordi destinati a consentire un’equa ripartizione delle prestazioni lavorative disagiate, nel confermare e inoltre le possibilità di intervento sui regimi di orario/apertura, sulle turnazioni, sui regimi di flessibilità e sulle tipologie d’impiego, con particolare riferimento alla stabilizzazione del precariato e alla individuazione di strumenti di utilizzo e consolidamento degli orari part time. Fatte salve le norme di legge vigenti, la contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale potrà stabilire un tetto massimo di durata temporale dei contratti a termine o in somministrazione, o la somma di entrambi, oltre il quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato. Si ritiene il secondo livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e aziendale come il luogo per sviluppare concretamente progetti e buone pratiche sull’organizzazione e la contrattazione aziendale sono alternative qualità del lavoro al fine di ricercare percorsi che favoriscano sistemi di conciliazione dei tempi di vita e non sovrapponibili fra loro; Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e deiservizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento L’attuale sistema delle liberalizzazioni ha acuito i problemi organizzativi e l’impatto sulla vita delle lavoratrici e lavoratori oltre a non rappresentare strumento positivo e armonico per lo sviluppo del sistema distributivo. Nel confermare la necessità di una legislazione e regolamentazione nazionale diversa sulla materia del commercio in generale e nello specifico degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro orari, prevedere un’equa ripartizione che consenta ai lavoratori con obbligo contrattuale individuale alla prestazione nella giornata di indicatori numerici o domenica di altro genereappositamente individuati nel contrattopoter usufruire di un congruo numero di domeniche libere. Laddove In tale ambito, la contrattazione di secondo livello, titolata ad intervenire complessivamente sulla materia del lavoro domenicale/ festivo e relativa regolamentazione, può prevedere attraverso il confronto finalizzato a intese, specifiche modalità attuative. Identificare giornate di chiusura obbligatoria in coincidenza di alcune festività religiose e civili. Al fine di incentivare la contrattazione di 2° livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici destinare una quota salariale in assenza di natura fiscale previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione intutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale acarattere generale aderente alla CNL. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità, effettuata da apposite commissioni in seno all' EnteBilaterale EPABIC, dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNLdecentrata.
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Contrattazione di secondo livello. Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e deiservizi dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genereappositamente genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici di natura fiscale previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione intutto in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale acarattere a carattere generale aderente alla CNLCIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità, effettuata da apposite commissioni in seno all' EnteBilaterale EPABICEnte Bilaterale EPAR, dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.
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Contrattazione di secondo livello. Dall'entrata in vigore del presente contrattoLe parti nel ribadire l’importanza della contrattazione di secondo livello con l’obiettivo di aumentare la produttività, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti l’efficienza e autorizzate dalle OOla competitività delle aziende, ridurre i rischi di concorrenza sleale tra le stesse, aumentare la professionalità e le competenze dei lavoratori per migliorare qualitativamente la filiera di processo e di prodotto, ritengono importante la diffusione di buone pratiche contrattuali. SS. firmatarieAl fine di raggiungere i suddetti obiettivi, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare convengono che la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale possa avvenire a livello di confronto; azienda e/o di gruppo, cosi come definito nella parte generale – lettera A), per il tramite delle RSU/RSA o delle XX.XX. territoriali La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di secondo livello si esercita lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie delegate in tutto o in per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate. Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte dal del presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a livello nazionalerisultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo ad esempio: incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttivitàdelle imprese, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttivitàmaggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e deiservizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genereappositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici di natura fiscale previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione intutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapportotutti i risultati legati all’andamento economico dell’impresa. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori disciplina è contenuta nell’articolo 25 (Premio di lavoro dall'Associazione territoriale acarattere generale aderente risultato) del presente CCNL. Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla CNL. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale data del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizionepresente rinnovo hanno durata triennale. La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità nell’anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali, della contrattazione nazionale. In applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 nonché dell’Accordo Interconfederale 09-03-2018 (C.d. Patto della Fabbrica), sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e la RSU costituita ai sensi dei suddetti accordi. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o territoriale è resa efficace conferiscono mandato, nei limiti dello stesso. Le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell’accordo. La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e vincolante tra per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della verifica data di conformitàapertura della trattativa. Qualora al termine del suddetto periodo le Parti non pervenissero alla stipula di un accordo, effettuata da apposite commissioni potranno, di intesa, attivare un tavolo di confronto in seno all' EnteBilaterale EPABICsede di Associazione di Categoria, dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del con l’intervento delle stesse Parti stipulanti il presente CCNLcontratto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020
Contrattazione di secondo livello. Dall'entrata Sono titolari della contrattazione di II livello, le RSU/RSA e le strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL. Nelle aziende più complesse, intendendo con ciò quelle articolate su più unità produttive distribuite in vigore diverse aree del presente contrattoterritorio nazionale, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo 2° livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia si svolgerà a livello centrale ed avrà valore per i lavoratori che per tutte le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e unità produttive dislocate sui diversi territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio . Titolari di tale livello di confronto; contrattazione saranno le RSA/RSU con assistenza delle Segreterie Territoriali/ Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. La contrattazione di secondo 2° livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte delegate dal presente C.C.N.L. CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che diversi e non siano già stati ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionalenazionale o a livello interconfederale. Nel rispetto di tale principio, secondo il principio la contrattazione di 2° livello si potrà articolare sulle seguenti materie: § premio di risultato collegato all’andamento economico dell’azienda; § profili formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dal CCNL; § azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del ne bis lavoro; § modalità attuative della legislazione in idemmateria di salute e sicurezza; La contrattazione territoriale § prestazioni di carattere solidaristico e assistenziale, ivi compresa la polizza sanitaria e la sua normalizzazione con i trattamenti già in essere a livello aziendale; § progetti formativi e di valorizzazione del personale. Oggetto della contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi contenuto economico è l’istituzione di produttività)un’erogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, questi dovranno avere concordati tra le Parti, aventi come obiettivo obiettivi incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza qualità ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento di competitività di cui le imprese dispongono. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell’andamento della competitività e della produttivitàdelle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. In tale contesto, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine le parti potranno anche esaminare la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri possibilità di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e deiservizi offerti, utilizzare anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genereappositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici di natura fiscale previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione intutto o in parte delle somme erogate a titolo risorse che matureranno in direzioni funzionali all’occupazione. Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati. Saranno anche concordate forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati. Gli importi di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le tali erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento fiscale e contributivo previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del protocollo 23 luglio 1993 e sue successive modificazioni e/o integrazioni. Gli importi che saranno individuati sono comprensivi dell’incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti, non concorrono alla determinazione della retribuzione utile sono utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapportot.f.r. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti e sono assorbiti fino a concorrenza dagli eventuali maggiori importi erogati o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantida erogare, e a livello individuale, per i datori periodi di lavoro dall'Associazione territoriale acarattere generale aderente alla CNLriferimento a titolo di premio di bilancio, di rendimento e/o raggiungimento obiettivi. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso L’accordo per il premio avrà durata triennale e la Direzione Territoriale contrattazione avverrà nell’osservanza della procedura di cui al successivo paragrafo, cercando di evitare la sovrapposizione delle trattative con quelle del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizioneCCNL. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente di secondo livello potrà essere attivata a seguito della verifica di conformità, effettuata da apposite commissioni in seno all' EnteBilaterale EPABIC, dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNLdecorrere dal 01.01.2011.
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