Elezioni Clausole campione
Elezioni. I componenti della R.S.U. saranno eletti, con le modalità previste dall’Accordo Interconfederale 20.12.1993, con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Elezioni. I componenti la R.S.U. saranno eletti con le modalità previste dall'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. Per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto è ammessa la presentazione di liste distinte o di liste tra loro collegate. In quest'ultimo caso il numero massimo dei candidati risulterà dalla somma di quelli ammessi per ciascuna lista, senza l'aumento di 1/3. Nell'ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea.
Elezioni. I componenti la R.S.U. saranno eletti con le modalità previste dall’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. Per le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto è ammessa la presentazione di liste distinte o di liste tra loro collegate. In quest’ultimo caso il numero massimo dei candidati risulterà dalla somma di quelli ammessi per ciascuna lista, senza l’aumento di 1/3. Nell’ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dell’orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea.
Elezioni. I componenti della RSU saranno eletti, con le modalità previste dall’Accordo Interconfederale 20.12.1993, con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Elezioni. Il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è quello stabilito dall’art. 14 della Legge 31/98. Entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo in tutte le aziende del settore indu- striale saranno promosse le iniziative, secondo le modalità di seguito specificate, per l’elezione o la designa- zione del RLS.
Elezioni. Ai fini delle elezioni dei Delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata. della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni. L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia, il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista, è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i Delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti. Sono eletti, all'interno di, ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ogni fascia elegge un numero di Delegati, sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale.
Elezioni. Hanno diritto di voto tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori assoggettati al CCL
Elezioni. Le elezioni degli RLS sono contestuali a quelle delle RSA e valgono le stesse regole, ad eccezione di:
Elezioni. Le elezioni per la R.S.U. e R.L.S. si devono svolgere nello stesso percorso di procedura elettorale nel rispetto di due condizioni fondamentali:
a) per la R.S.U. possono essere previsti più collegi elettorali, per gli R.L.S. il collegio è unico predisponendo un'apposita scheda;
b) per essere eletti R.L.S. è necessario essere eletti R.S.U., salvo i casi in cui il R.L.S. è in aggiunta nelle aziende da 201 a 300 addetti in cui si eleggono 3 R.S.U., e in quelle dove non c'è nessuna forma di rappresentanza. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento); il rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le unità produttive con numero di dipendenti inferiore a 16.
Elezioni. Per le elezioni delle Rsu valgono le norme contenute nel regolamento allegato.