Elezioni. I componenti della R.S.U. saranno xxxxxx, con le modalità previste dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Elezioni. I componenti la R.S.U. saranno eletti con le modalità previste dall'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. Per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto è ammessa la presentazione di liste distinte o di liste tra loro collegate. In quest'ultimo caso il numero massimo dei candidati risulterà dalla somma di quelli ammessi per ciascuna lista, senza l'aumento di 1/3. Nell'ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea.
Elezioni. I componenti la R.S.U. saranno eletti con le modalità previste dall’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. Per le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto è ammessa la presentazione di liste distinte o di liste tra loro collegate. In quest’ultimo caso il numero massimo dei candidati risulterà dalla somma di quelli ammessi per ciascuna lista, senza l’aumento di 1/3. Nell’ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dell’orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea.
Elezioni. I componenti della RSU saranno eletti, con le modalità previste dall’Accordo Interconfederale 20.12.1993, con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Elezioni. Il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è quello stabilito dall’art. 14 della Legge 31/98. Entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo in tutte le aziende del settore indu- striale saranno promosse le iniziative, secondo le modalità di seguito specificate, per l’elezione o la designa- zione del RLS.
Elezioni. 1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale si svolgono in unica sessione, ogni tre anni, nell’intero territorio nazionale, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento elettorale.
Elezioni. Hanno diritto di voto tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori assoggettati al CCL
Elezioni. Le elezioni per la R.S.U. e R.L.S. si devono svolgere nello stesso percorso di procedura elettorale nel rispetto di due condizioni fondamentali:
Elezioni. Per le elezioni delle Rsu valgono le norme contenute nel regolamento allegato.
Elezioni. Le elezioni degli RLS sono contestuali a quelle delle RSA e valgono le stesse regole, ad eccezione di: