Contratti modificativi, estintivi Clausole campione

Contratti modificativi, estintivi. In genere. In tema di rapporti contrattuali di tipo associativo - nella specie, associazione in partecipazione - lo sciogli- mento del rapporto stesso implica il venir meno della funzione economico - giuridica del sottostante negozio, ma non postula necessariamente l’immediata e definitiva estinzione di ogni effetto del contratto e di ogni vincolo da esso derivante, dovendosi, il più delle volte, procedere ad una serie ulteriore di attività di carattere liquidatorio, il cui svolgimento continua ad essere disciplinato dalle regole proprie di quel rapporto (sia pure, ormai, nella diversa prospettiva della liquidazione e nei limiti di compatibilità con essa), con la conseguenza che, anche in tale fase, si protraggono gli effetti sia del contratto onde il rapporto associativo ebbe a generarsi, sia dei conseguenti vincoli intersoggettivi. (Xxxx’affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, pertanto, escluso che la scadenza di un contratto di associazione in partecipazione destinato a disciplinare la gestione di una farmacia comportasse, “ipso facto”, la caducazione di tutte le clausole contenute nel contratto stesso, ivi compresa quella di devoluzione ad arbitri di eventuali controversie insorte tra le parti, sicché del tutto legittima doveva ritenersi la proposizione della relativa domanda giudiziale, quantunque successiva alla data di scaden- za del detto rapporto contrattuale). Cass. 4 marzo 2003, n. 3156. Anche gli accordi per la modifica di precedenti convenzioni, rientrando nella generale categoria dei contratti - che, ai sensi dell’art. 1321 c.c., possono essere costitutivi, modificativi o estintivi di un rap- porto giuridico - sono assoggettati, per quanto attiene ai presupposti della loro conclusione, alla comu- ne disciplina dei contratti dettata dall’art. 1326 c.c. e si perfezionano, quindi, solo con l’incontro e la fusione di una proposta e di una accettazione perfettamente coincidente sia per le clausole principali che per quelle accessorie. Cass. 4 maggio 1994, n. 4274. La prova della successiva modificazione di un contratto stipulato in forma scritta, ma per il quale questa non sia richiesta ad substantiam o ad probationem, ove esso comporti la costituzione di un rapporto giuridico destinato a protrarsi nel tempo, può essere desunta dal costante ed univoco comportamento tenuto dalle parti nel corso di un lungo periodo di svolgimento del rapporto e l’apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito, che abbia ravvisato un’inte...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).