Contratto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi in posizioni compatibili con l'istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in applicazione del D.Lgs. 25 febbraio 2000, Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: a) orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; b) verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; c) misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale. In quest'ambito, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitore, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti ovvero per accudire figli fino a 8 anni di età. In caso di trasformazione, il rapporto di lavoro potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro quarantacinque giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 61/2000, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scritto. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione in presenza di eventi non programmati e/o eccezionali devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 96 ore e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al comma 5, non configurano una fattispecie di clausole flessibili. Le variazioni in aumento, in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a provvedimenti disciplinari. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alle compensazioni di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. In riferimento a motivate esigenze tecniche ed organizzative è consentita, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima del 100% del normale orario contrattuale stabilito per ciascun lavoratore a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare come sopra definite saranno compensate con la quota oraria della retribuzione globale di fatto maggiorata del 10% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% della differenza tra orario mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente a tempo pieno. Per le prestazioni eccedenti nel mese tale percentuale, sempre entro il limite dell'orario contrattuale previsto per il tempo pieno corrispondente, la maggiorazione sarà del 24%. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono determinate forfetariamente ed onnicomprensive dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti in applicazione dell'art. 3, punto 4, D.Lgs. n. 61/2000. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall'art. 27 (lavoro straordinario) del presente C.C.N.L.
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Contratto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di Per lavoro a tempo parziale può determinarsi in posizioni compatibili con l'istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con orario ridotto rispetto a tempo pieno in applicazione del D.Lgsquello stabilito dal presente c.c.n.l. 25 febbraio 2000e potrà essere svolto con le tipologie, Il lavoro a tempo parziale può essere le opportunità di tipo:
a) utilizzo e le modalità di impiego qui di seguito riportate: • orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) ; • verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimanaxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, del mese xxx xxxx o dell'anno;
c) ; • misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontà delle parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) applicabilità delle norme del presente c.c.n.l. in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
d) possibilità di modificare, d’intesa tra le parti, l’articolazione strutturale dell’orario contrattuale. Il personale a tempo parziale può essere assunto nelle specifiche tipologie contrattuali di cui al presente c.c.n.l. e da accordi interconfederali. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati: - le mansioni, la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta, le eventuali clausole flessibili e/o elastiche; - il periodo di prova per i nuovi assunti. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale. In quest'ambitoLe parti concordano che in quest’ambito, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ricorrente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitoregenitori, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati ammalati, o portatori di handicap o che accedono accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti tossicodipendenti, ovvero per accudire figli fino a 8 otto anni di etàetà ovvero alla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio. In caso di trasformazione, il trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a sei 6 mesi e superiore a ventiquattro 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro quarantacinque 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 61/2000, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei ; nei rapporti di tipo a tempo parziale verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativaprestazione. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scrittoscritto anche successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa ovvero aumentarne la durata comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 48 ore. Per le sole ore prestate al di fuori degli orari concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, in regime di clausola flessibile, compete al lavoratore può farsi assistere la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. Per lo svolgimento delle ore lavorative aggiuntive richieste in regime di clausole elastiche, al di fuori degli orari concordati, compete al lavoratore quanto previsto al comma 14 del presente articolo incrementata di un ulteriore 1,5%. In caso di gravi motivi personali, ovvero comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive aziendali si potrà pervenire ad una sospensione temporanea della clausola flessibile o della clausola elastica. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti casi: La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un componente preavviso di almeno un mese. A seguito della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo. Le variazioni della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in presenza applicazione delle clausole elastiche. Il datore di eventi non programmati e/o eccezionali devono essere preannunciate lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno 96 ore e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globaleun mese. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al comma 5, non configurano una fattispecie di clausole flessibili. Le variazioni in aumento, in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. L'eventuale L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a l’adozione di provvedimenti disciplinari. Le variazioni La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno dà diritto alle compensazioni alla compensazione di cui al presente comma 9 nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste la suddetta variazione sia richiesta dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. In riferimento a motivate esigenze tecniche ed organizzative Il lavoro supplementare è consentita, anche in caso di rapporti quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro a termine, la prestazione concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nella misura massima del 100% del normale orario contrattuale stabilito per ciascun lavoratore fino al raggiungimento dell'orario a tempo pienopieno giornaliero e/o settimanale di cui all'art. 30 del presente contratto collettivo. L’eventuale rifiuto del lavoratore allo svolgimento di ore supplementari non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come sopra definite saranno compensate con la quota oraria ore ordinarie, incrementate ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto legislativo n. 61/2000, dell'incidenza della retribuzione globale di fatto maggiorata del 10% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% della differenza tra orario mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente a tempo pieno. Per le prestazioni eccedenti nel mese tale percentuale, sempre entro il limite dell'orario contrattuale previsto per il tempo pieno corrispondente, la maggiorazione sarà del 24%. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono determinate forfetariamente ed onnicomprensive dell'incidenza sugli delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti in applicazione dell'artdifferiti, compreso il TFR, determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione. 3, punto La definizione di quanto sopra è coerente con quanto previsto all’articolo 4, D.Lgs. comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 61/2000. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, di tipo verticale verticale, le prestazioni di lavoro straordinario straordinario, intendendosi per tali le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle delle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall'art. 27 (lavoro straordinario) 38 del presente C.C.N.L.c.c.n.l.. Semestralmente la Direzione Aziendale fornirà alla R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, alle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, alle OO. SS. territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sul ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni, anche al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Fornirà inoltre informazioni sul ricorso alle clausole flessibili ed elastiche. Il minimo settimanale dell’orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore. Per il part-time verticale e misto tale valore va proporzionato nella misura di 60 ore mensili e 600 ore annuali. La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in un’unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore a operare su più appalti ove l’impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
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Contratto di lavoro a tempo parziale. Per lavoro a tempo parziale, in applicazione del D.Lgs. 61/2000, del D.Lgs. 100/2001 e del D.Lgs. 276/2003, si intende il rapporto di lavoro prestato ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto. Il trattamento economico e gli istituti normativi del presente contratto, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi in posizioni compatibili con l'istitutoparziale, o mediante assunzione o per effetto saranno proporzionalmente commisurati alla ridotta durata della trasformazione del prestazione lavorativa. Il rapporto di lavoro a tempo pieno in applicazione del D.Lgs. 25 febbraio 2000, Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a) orizzontale, quando la riduzione di prestazione si svolge con orario ridotto rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta la prestazione si svolge a tempo pieno, ma pieno limitatamente a periodi predeterminati determinati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto, quando la prestazione si realizza svolge secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoroindicate nelle lettere a) e b). Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale. In quest'ambito, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione L'instaurazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitore, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti ovvero per accudire figli fino a 8 anni di età. In caso di trasformazione, il rapporto di lavoro potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro quarantacinque giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionatodeve risultare da atto scritto, compatibilmente sul quale deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con le particolari caratteristiche dell'istitutoriferimento al giorno, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pienoalla settimana, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) al mese e b) del D.Lgs. n. 61/2000all'anno. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 61/2000, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nei limiti del 40% della prestazione lavorativa concordata. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Il lavoratore può farsi assistere sarà assistito da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo, salvo diverso avviso da questi espresso. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione in presenza di eventi non programmati e/o eccezionali devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 96 7 giorni e comportano, per le sole ore e comportano il pagamento di interessate alla variazione, una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al comma 5, non configurano una fattispecie di clausole flessibilidel 10%. Le variazioni in aumento, in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali aumento della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque 7 giorni e comportano il pagamento di una maggiorazione del 2010% della retribuzione oraria globalerelativa alle ore prestate in più. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo licenziamento. Per il personale assunto con contratto a provvedimenti disciplinaritempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 26 giornate lavorative. Le variazioni della collocazione temporale della Ai fini dell'applicazione dei comporti contrattuali utili per i passaggi di livello, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione e la sua variazione in aumento non danno di lavoro. Quanto alla durata del periodo feriale, il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale ha diritto ad un periodo feriale pari a quello spettante al lavoratore a tempo pieno. Il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto ha diritto ad un periodo feriale proporzionato alle compensazioni giornate di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o sceltelavoro prestate nell'anno. In riferimento a motivate occasione di punte di più intensa attività, di necessità di sostituzione di lavoratori assenti e per specifiche esigenze tecniche ed organizzative di carattere straordinario è consentitaconsentito, previo assenso del lavoratore, anche in caso di rapporti rapporto di lavoro a termine, la prestazione lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare nella misura massima nei limiti del 10050% del normale orario contrattuale stabilito per ciascun lavoratore a tempo pienodell'orario ridotto pattuito. Le ore di lavoro supplementare come sopra definite saranno compensate effettuate entro tale limite sono retribuite con la quota oraria della retribuzione globale maggiorazione del 20%, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di fatto maggiorata del 10% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% della differenza tra orario mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente a tempo pienolegge. Per le prestazioni eccedenti nel mese ore di lavoro supplementare svolte oltre tale percentuale, sempre entro il limite e comunque nei limiti dell'orario contrattuale previsto per il normale settimanale dei lavoratori a tempo pieno corrispondente, la percentuale di maggiorazione sarà del 24%, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono determinate forfetariamente ed onnicomprensive dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti in applicazione dell'art. 3, punto 4, D.Lgs. n. 61/2000. Nel rapporto ore di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni contrattuali per i supplementare eccedenti l'orario normale settimanale dei lavoratori a tempo pieno previste sono retribuite come straordinarie ed alle stesse si applica disciplina contrattuale vigente per i rapporti a tempo pieno. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Il lavoratore a tempo parziale, che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, avrà diritto al consolidamento totale o parziale nell'orario base individuale della prestazione supplementare continuativa. A tal fine, per prestazione supplementare continuativa agli effetti del consolidamento si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza. In conformità a quanto previsto dall'art. 27 (5 del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro straordinario) è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del presente C.C.N.L.rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
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Contratto di lavoro a tempo parziale. Il L'azienda può procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi in posizioni compatibili il cui svolgimento si realizza con l'istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in applicazione del D.Lgs. 25 febbraio 2000, Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a) le seguenti modalità: - orizzontale, quando la riduzione di orario d'orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) ; - verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) ; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro. Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale. In quest'ambito, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitore, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti ovvero per accudire figli fino a 8 anni di età. In caso di trasformazione, il in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a sei 6 mesi e superiore a ventiquattro 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro quarantacinque 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il trattamento economico Su accordo scritto tra lavoratore e normativo azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionatosecondo modalità elastiche, compatibilmente con che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, comma 7 e ss., D.lgs. 25.2.00 n. 61, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, della possibilità di variare la collocazione della prestazione lavorativa, previo il consenso del dipendente di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 3 giorni. Per le particolari caratteristiche dell'istitutosole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, sulla base al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pienoparziale, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b) ovvero di trasformazione del D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni rapporto da tempo pieno a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale ovvero di appartenenza. Ai sensi dell'art. 3modifica degli stessi, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 61/2000, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Il consenso del compete al lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scritto. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione in presenza di eventi non programmati e/o eccezionali devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 96 ore e comportano il pagamento di una la maggiorazione del 2010% della retribuzione oraria globaleglobale di fatto, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate all'art. 3, comma 10, D.lgs. n. 61/00. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Le parti si danno atto che le prestazioni Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al comma 5, non configurano una fattispecie di clausole flessibili. Le variazioni in aumento, in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a provvedimenti disciplinari. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alle compensazioni potrà denunciare il patto di cui al presente comma nei casi punto, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in cui le suddette variazioni forma scritta, potrà essere effettuata quando siano richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o sceltedecorsi almeno 5 mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di 1 mese in favore del datore di lavoro. In riferimento a motivate considerazione delle specifiche esigenze tecniche ed tecnico-organizzative e produttive del settore è consentitaconsentito lo svolgimento di lavoro supplementare, anche in caso di rapporti ragione d'anno, in misura pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a termine, la prestazione di tempo parziale riferito a 1 anno; entro il suddetto limite del 20% annuo è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 100% del normale orario contrattuale stabilito per ciascun lavoratore fino al raggiungimento dell'orario a tempo pienopieno giornaliero e/o settimanale di cui all'art. 14 del presente CCNL. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie. Le ore di lavoro supplementare svolte in misura eccedente a quanto sopra definite saranno compensate con la quota oraria previsto comportano una maggiorazione del 50%. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.lgs. n. 61/00, le parti convengono che l'incidenza della retribuzione globale di fatto maggiorata del 10% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% della differenza tra orario mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente a tempo pieno. Per le prestazioni eccedenti nel mese tale percentuale, sempre entro il limite dell'orario contrattuale previsto per il tempo pieno corrispondente, la maggiorazione sarà del 24%. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono determinate forfetariamente ed onnicomprensive dell'incidenza sugli delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti differiti, compreso il TFR, è determinata convenzionalmente e forfettariamente nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base. È altresì consentito, previo assenso del lavoratore, sempre in applicazione dell'artpresenza di specifiche esigenze organizzative e produttive, il ricorso al lavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente concordata. 3Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, punto 4oltre che nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, D.Lgs. n. 61/2000anche in ogni fattispecie in cui è possibile l'assunzione a tempo determinato. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro straordinario straordinario, intendendosi per tali le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall'art. 27 (lavoro straordinario) 16 del presente C.C.N.L.CCNL. Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla RSU ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, alle RSA, o, in mancanza anche di queste, alle OOSS territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sul ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni, anche al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. In caso di modifica della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs. n. 61/00 come modificato dal D.lgs. n. 100/01, per la parte oggetto di tali modifiche, le parti s'incontreranno entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni per gli opportuni adattamenti della norma contrattuale.
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Contratto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) Volontà delle parti;
b) Reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze della struttura lavorativa e quanto sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo re- stando la volontarietà delle parti;
c) Priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) Applicabilità delle norme del presente CCNL in quanto compatibili con la natura del rapportostesso;
e) Volontarietà delle parti in caso di modifica dell'articolazione dell'orario concordata. La durata e le modalità della prestazione lavorativa a tempo parziale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore. In caso di nuove assunzioni a tempo parziale, i lavoratori già in forza con orario di lavoro a tempo parziale può determinarsi in posizioni compatibili parziale, occupati nello stesso profilo professionale, avranno priorità di accesso alla posizione, integrando il proprio orario con l'istitutole esigenze del datore di lavoro sopravvenute. Il trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale, si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mediante assunzione o per effetto mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto, secondo i criteri di proporzionalità all'entità della trasformazione del prestazione lavorativa. Le parti hanno convenuto sull'opportunità di disciplinare contrattualmente le seguenti norme:
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in applicazione del D.Lgs. 25 febbraio 2000, Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a) orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro rapporto a tempo parziale. In quest'ambito, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitore, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti ovvero per accudire figli fino a 8 anni di età. In caso di trasformazione, il rapporto di lavoro potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro quarantacinque giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il trattamento economico e normativo del personale con proprio rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del in rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale non costituisce motivo di appartenenza. Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 61/2000, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scritto. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione in presenza di eventi non programmati provvedimento disciplinare e/o eccezionali devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 96 ore e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al comma 5, non configurano una fattispecie di clausole flessibili. Le variazioni in aumento, in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a provvedimenti disciplinarilicenziamento.
2. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alle compensazioni di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. In riferimento a motivate esigenze tecniche ed organizzative è consentita, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima del 100% del normale orario contrattuale stabilito per ciascun lavoratore a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare come sopra definite saranno compensate con la quota oraria della retribuzione globale di fatto maggiorata del 10% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% della differenza tra orario mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente a tempo pieno. Per le prestazioni eccedenti nel mese tale percentuale, sempre entro il limite dell'orario contrattuale previsto per il tempo pieno corrispondente, la maggiorazione sarà del 24%. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono determinate forfetariamente ed onnicomprensive dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti in applicazione dell'art. 3, punto 4, D.Lgs. n. 61/2000. Nel Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di tipo verticale le cui al presente CCNL.
3. Al lavoratore che alla data di assunzione, o in data successiva, abbia in corso l'instaurazione di più rapporti di lavoro a tempo parziale non potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall'artsupplementare. 27 (lavoro straordinario) Il rifiuto di tali prestazioni da parte del presente C.C.N.L.suddetto lavoratore non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento.
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Contratto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto (Vedi accordo di lavoro a rinnovo in nota)
a) volontà delle parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale può determinarsi in posizioni compatibili con l'istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in applicazione relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) applicabilità delle norme del D.Lgspresente c.c.n.l. 25 febbraio 2000in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
d) possibilità di modificare, d'intesa tra le parti, l'articolazione strutturale dell'orario contrattuale. Il lavoro personale a tempo parziale può essere assunto nelle specifiche tipologie contrattuali di tipo:
a) orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto cui al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta presente c.c.n.l. e da accordi interconfederali. L'instaurazione del rapporto a tempo pienoparziale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della quale saranno indicati: - le mansioni, la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, del al mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta, le eventuali clausole flessibili e/o dell'anno;
c) misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o elastiche; - il periodo di non lavoroprova per i nuovi assunti. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale. In Le parti concordano che in quest'ambito, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ricorrente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitoregenitori, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati ammalati, o portatori di handicap o che accedono accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti tossicodipendenti, ovvero per accudire figli fino a 8 otto anni di etàetà ovvero alla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio. In caso di trasformazione, il trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a sei 6 mesi e superiore a ventiquattro 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro quarantacinque 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 61/2000, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei ; nei rapporti di tipo a tempo parziale verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativaprestazione. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scrittoscritto anche successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. Il L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa ovvero aumentarne la durata comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 48 ore. Per le sole ore prestate al di fuori degli orari concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, in regime di clausola flessibile, compete al lavoratore può farsi assistere la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. Per lo svolgimento delle ore lavorative aggiuntive richieste in regime di clausole elastiche, al di fuori degli orari concordati, compete al lavoratore quanto previsto al comma 14 del presente articolo incrementato di un ulteriore 1,5%. In caso di gravi motivi personali, ovvero comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive aziendali si potrà pervenire ad una sospensione temporanea della clausola flessibile o della clausola elastica. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti casi: - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze di tutela della salute, certificate dal Servizio sanitario pubblico; - esigenze legate alla maternità e paternità; - esigenze personali legate a gravi motivi familiari di cui alla L. n. 53/2000. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un componente preavviso di almeno un mese. A seguito della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo. Le variazioni della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in presenza applicazione delle clausole elastiche. Il datore di eventi non programmati e/o eccezionali devono essere preannunciate lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno 96 ore e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al comma 5, non configurano una fattispecie di clausole flessibili. Le variazioni in aumento, in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globalemese. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a l'adozione di provvedimenti disciplinari. Le variazioni La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno dà diritto alle compensazioni alla compensazione di cui al presente comma 9 nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste la suddetta variazione sia richiesta dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. In riferimento a motivate esigenze tecniche ed organizzative Il lavoro supplementare è consentita, anche in caso di rapporti quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro a termine, la prestazione concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nella misura massima del 100% del normale orario contrattuale stabilito per ciascun lavoratore fino al raggiungimento dell'orario a tempo pienopieno giornaliero e/o settimanale di cui all'art. 30 del presente contratto collettivo. L'eventuale rifiuto del lavoratore allo svolgimento di ore supplementari non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come sopra definite saranno compensate con la quota oraria ore ordinarie, incrementate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2000, dell'incidenza della retribuzione globale di fatto maggiorata del 10% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% della differenza tra orario mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente a tempo pieno. Per le prestazioni eccedenti nel mese tale percentuale, sempre entro il limite dell'orario contrattuale previsto per il tempo pieno corrispondente, la maggiorazione sarà del 24%. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono determinate forfetariamente ed onnicomprensive dell'incidenza sugli delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti in applicazione dell'art. 3differiti, punto 4compreso il t.f.r., D.Lgs. n. 61/2000determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, di tipo verticale verticale, le prestazioni di lavoro straordinario straordinario, intendendosi per tali le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle delle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall'art. 27 (lavoro straordinario) 38 del presente C.C.N.L.c.c.n.l. Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, alle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, alle XX.XX. territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sul ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni, anche al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Fornirà inoltre informazioni sul ricorso alle clausole flessibili ed elastiche. Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore. Per il part-time verticale e misto tale valore va proporzionato nella misura di 60 ore mensili e 600 ore annuali. La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore a operare su più appalti ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
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Contratto di lavoro a tempo parziale. 1) Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.
2) Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine in tutte le ipotesi previste dal presente contratto. Resta ferma l'osservanza delle norme che regolano il rapporto di lavoro a termine nonché del presente CCNL, per quanto applicabili.
3) L'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi in posizioni compatibili si realizza secondo le seguenti modalità:
(a) tempo parziale di tipo orizzontale: con l'istitutoorario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'art. 17, o mediante assunzione o lett. B, comma 2, per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro il personale a tempo pieno in applicazione del D.Lgs. 25 febbraio 2000, Il lavoro a pieno;
(b) tempo parziale può essere di tipo:
a) orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) tipo verticale, quando risulti previsto che l'attività : con prestazione lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
(c) tempo parziale di tipo misto, quando : con la prestazione si realizza secondo una combinazione delle due modalità sopraindicatedi svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lett. a) e b), che contempli giornate o periodi predeterminati sia a tempo pieno alternati a giornate o periodi sia a orario ridotto o sia di non lavoro. Fatte salve .
4) Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche secondo articolazioni dell'orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale a tempo pieno.
5) All'atto dell'assunzione, per tutte le esigenze tecnico-organizzativemodalità lavorative di cui al comma 3, l'azienda valuterà l'accoglimento fissa la durata della prestazione a tempo parziale, che non sarà inferiore al 50% dell'orario normale di richieste per lavoro a tempo pieno, di cui all'art. 17, lett. A, comma 1, del presente CCNL.
6) La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 3 ore.
7) Ai sensi della normativa vigente, nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 9 e 10.
8) Nel caso di prestazioni lavorative in turni, l'indicazione di cui al precedente comma riguarderà la trasformazione collocazione dell'orario nell'ambito del turno e secondo l'andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno continuo e avvicendato in cui verrà programmata la prestazione a tempo parziale. Tale articolazione dell'orario non configura fattispecie di modalità flessibile di cui al successivo comma 9.
9) Con riferimento alle normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, come stabilita ai precedenti commi 7 e 8.
10) Nei rapporti di lavoro a tempo pieno parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate - oltre alle modalità flessibili - anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in rapporti aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita.
11) L'adozione da parte dell'azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche di cui ai commi 9 e 10 è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
12) Nel rapporto di lavoro a tempo parzialeparziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore 'pro capite' pari al 50% della prestazione già concordata.
13) La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità di cui ai commi 9 e 10 richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso. In quest'ambitoL'eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
14) La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 9 e 10, deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni calendariali.
15) Per le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi parziale, ovvero di salute del richiedente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitoremodifica degli stessi), coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti ovvero per accudire figli fino a 8 anni di età. In caso di trasformazione, il rapporto di lavoro potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro quarantacinque giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Ai compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria - determinata ai sensi dell'art. 325 del vigente CCNL - della retribuzione globale maggiorata del 20%, commi 7 comprensivo della incidenza sugli istituti contrattuali e 8 del D.Lgs. n. 61/2000, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scritto. legali.
16) Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione in presenza di eventi non programmati e/o eccezionali devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 96 ore e comportano disdettare il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità patto scritto concernente la clausola elastica, di cui al comma 510, non configurano una fattispecie a causa dei seguenti motivi:
(a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di clausole flessibilisalute personali;
(b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio sanitario pubblico;
(c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
(d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all'art. Le variazioni in aumento38 del CCNL; qualora la variazione della prestazione, in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali per effetto dell'adozione della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a provvedimenti disciplinari. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto predetta clausola, risulti pregiudizievole alle compensazioni esigenze sopra specificate.
17) Ai fini di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste precedente, la richiesta di disdetta è inoltrata per iscritto dal lavoratore interessato per sue necessità o scelteall'azienda decorsi 180 giorni calendariali successivi alla data della stipula della clausola elastica di cui al comma 10. In riferimento La richiesta deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza dei motivi di cui al comma 16. Sulla base di tale documentazione, l'azienda dà assenso alla richiesta del dipendente, previa comunicazione scritta. La disdetta ha effetto a motivate esigenze tecniche ed organizzative è consentitapartire dal 30° giorno calendariale successivo a quello del ricevimento della relativa domanda da parte dell'azienda.
18) È fatta salva la possibilità, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima del 100% del normale orario contrattuale stabilito per ciascun lavoratore a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare come sopra definite saranno compensate con la quota oraria della retribuzione globale di fatto maggiorata del 10% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% aziende e i lavoratori, di stipulare un nuovo patto scritto relativo all'adozione della differenza tra orario mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente a tempo pieno. Per le prestazioni eccedenti clausola elastica di cui al comma 10.
19) Ai sensi della normativa vigente, nel mese tale percentuale, sempre entro il limite dell'orario contrattuale previsto per il tempo pieno corrispondente, la maggiorazione sarà del 24%. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono determinate forfetariamente ed onnicomprensive dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti in applicazione dell'art. 3, punto 4, D.Lgs. n. 61/2000. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell'Azienda richiedere prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a: - necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva; - sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; - esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 180 giorni calendariali consecutivi. S'intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata. Il rifiuto da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non può integrare gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
20) Il lavoratore non può esimersi dall'effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto:
(a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
(b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio sanitario pubblico;
(c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
(d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all'art. 38 del CCNL; qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Ai fini di cui al precedente capoverso, il dipendente è tenuto a produrre richiesta scritta all'azienda corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza e la durata prevista dei motivi di esenzione sopra specificati. In caso di protrazione dei predetti motivi oltre la durata prevista già comunicata, il lavoratore è tenuto a reiterare la predetta documentazione prima della scadenza della durata in parola.
21) Le prestazioni di lavoro supplementare non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore 'pro capite' pari al 40% della prestazione già concordata.
22) Fermo restando il limite massimo di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell'orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale, mensile o annuale del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro.
23) Per le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate nei presupposti supplementare effettuate entro il limite massimo complessivo annuale di ore 'pro capite' di cui al comma 21, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria - determinata ai sensi dell'art. 25 del vigente CCNL - della retribuzione globale maggiorata del 10%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e nelle quantità dalle disposizioni legali.
24) Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale di ore 'pro capite' di cui al comma 21, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria - determinata ai sensi dell'art. 25 del vigente CCNL - della retribuzione globale maggiorata del 30%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali per i e legali.
25) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative in prolungamento orario o straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dell'orario normale di lavoro settimanale di cui all'art. 17, lett. A, comma 1 del presente CCNL.
26) Le prestazioni di lavoro supplementare, quelle in prolungamento orario o straordinarie possono essere svolte anche dai lavoratori a tempo pieno previste dall'artparziale assunti con contratto a termine; fermo restando che le corrispondenti ore di lavoro non possono eccedere i limiti massimi rispettivamente previsti, direttamente rapportati al numero di mesi di durata dello specifico contratto a termine.
27) Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. 27 (Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
28) Il rapporto di lavoro straordinario) del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente C.C.N.L.contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi del principio di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione e alla conseguente misura della retribuzione.
29) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Tale consenso deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
30) In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
31) In caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato l'azienda darà precedenza ai propri dipendenti assunti a tempo parziale e indeterminato, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti a quelle per le quali è prevista l'assunzione, sempreché gli interessati ne facciano domanda scritta all'azienda e siano in possesso dei requisiti. Quanto previsto al precedente periodo non si applica ai lavoratori ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari comportanti, almeno 1 volta, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all'art. 65. A parità di richieste di assunzione prevarrà l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda. In caso di ulteriore parità, prevarrà la maggiore anzianità anagrafica.
32) In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, occupati in unità produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa sede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l'assunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa e a prendere prioritariamente in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto. Nell'esame delle domande pervenute, l'azienda terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; necessità di assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai 3 anni; motivi di studio. A parità di condizioni, l'azienda terrà conto prioritariamente della maggiore anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda. In caso di ulteriore parità, prevarrà la maggiore anzianità anagrafica.
33) I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'azienda USL territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
34) A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.
35) Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere mediamente nell'anno:
(a) 18% nelle aziende fino a 500 dipendenti;
(b) 13% nelle aziende con oltre 500 dipendenti, con un minimo di 90 dipendenti.
36) Ai fini di cui al comma precedente e delle diverse disposizioni di legge, il numero dei lavoratori a tempo parziale si individua sommando l'orario concordato con ogni singolo lavoratore a tempo parziale e raffrontando la somma con l'orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno. L'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la metà dell'orario normale a tempo pieno.
37) La disciplina di cui al presente articolo entra in vigore a partire dall'1.1.05.
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Contratto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di Per lavoro a tempo parziale può determinarsi in posizioni compatibili con l'istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con orario ridotto rispetto a tempo pieno in applicazione del D.Lgsquello stabilito dal presente c.c.n.l. 25 febbraio 2000e potrà essere svolto con le tipologie, Il lavoro a tempo parziale può essere le opportunità di tipo:
a) utilizzo e le modalità di impiego qui di seguito riportate: orizzontale, quando la riduzione r iduzione di orario rispetto al tempo tem po pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) ; verticale, quando risulti r isulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo tem po pieno, ma m a limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto; m isto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione com binazione delle modalità m odalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontà delle parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) applicabilità delle norme del presente c.c.n.l. in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
d) possibilità di modificare, d’intesa tra le parti, l’articolazione strutturale dell’orario contrattuale. Il personale a tempo parziale può essere assunto nelle specifiche tipologie contrattuali di cui al presente c.c.n.l. e da accordi interconfederali. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati: - le mansioni, la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta, le eventuali clausole flessibili e/o elastiche; - il periodo di prova per i nuovi assunti. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale. In quest'ambitoLe parti concordano che in quest’ambito, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ricorrente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitoregenitori, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati ammalati, o portatori di handicap o che accedono accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti tossicodipendenti, ovvero per accudire figli fino a 8 otto anni di etàetà ovvero alla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio. In caso di trasformazione, il trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a sei 6 mesi e superiore a ventiquattro 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro quarantacinque 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 61/2000, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei ; nei rapporti di tipo a tempo parziale verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativaprestazione. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scrittoscritto anche successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa ovvero aumentarne la durata comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 48 ore. Per le sole ore prestate al di fuori degli orari concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, in regime di clausola flessibile, compete al lavoratore può farsi assistere la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. Per lo svolgimento delle ore lavorative aggiuntive richieste in regime di clausole elastiche, al di fuori degli orari concordati, compete al lavoratore quanto previsto al comma 14 del presente articolo incrementata di un ulteriore 1,5%. In caso di gravi motivi personali, ovvero comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive aziendali si potrà pervenire ad una sospensione temporanea della clausola flessibile o della clausola elastica. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti casi: - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze di tutela della salute, certificate dal servizio sanitario pubblico; - esigenze legate alla maternità e paternità; - esigenze personali legate a gravi motivi familiari di cui alla legge n. 53/2000. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un componente preavviso di almeno un mese. A seguito della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo. Le variazioni della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in presenza applicazione delle clausole elastiche. Il datore di eventi non programmati e/o eccezionali devono essere preannunciate lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno 96 ore e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globaleun mese. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al comma 5, non configurano una fattispecie di clausole flessibili. Le variazioni in aumento, in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. L'eventuale L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a l’adozione di provvedimenti disciplinari. Le variazioni La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno dà diritto alle compensazioni alla compensazione di cui al presente comma 9 nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste la suddetta variazione sia richiesta dal lavoratore interessato per sue necessità o sceltexxxxxx.Xx lavoro supplementare è quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno. In riferimento a motivate considerazione delle specifiche esigenze tecniche ed tecnico organizzative e produttive del settore è consentita, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nella misura massima del 100% del normale orario contrattuale stabilito per ciascun lavoratore fino al raggiungimento dell'orario a tempo pienopieno giornaliero e/o settimanale di cui all'art. 30 del presente contratto collettivo. L’eventuale rifiuto del lavoratore allo svolgimento di ore supplementari non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come sopra definite saranno compensate con la quota oraria ore ordinarie, incrementate ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto legislativo n. 61/2000, dell'incidenza della retribuzione globale di fatto maggiorata del 10% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% della differenza tra orario mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente a tempo pieno. Per le prestazioni eccedenti nel mese tale percentuale, sempre entro il limite dell'orario contrattuale previsto per il tempo pieno corrispondente, la maggiorazione sarà del 24%. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono determinate forfetariamente ed onnicomprensive dell'incidenza sugli delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti in applicazione dell'artdifferiti, compreso il TFR, determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione. 3, punto La definizione di quanto sopra è coerente con quanto previsto all’articolo 4, D.Lgs. comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 61/2000. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, di tipo verticale verticale, le prestazioni di lavoro straordinario straordinario, intendendosi per tali le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle delle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall'art. 27 (lavoro straordinario) 38 del presente C.C.N.L.c.c.n.l.. Semestralmente la Direzione Aziendale fornirà alla R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, alle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, alle OO. SS. territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sul ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni, anche al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Fornirà inoltre informazioni sul ricorso alle clausole flessibili ed elastiche. Il minimo settimanale dell’orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore. Per il part-time verticale e misto tale valore va proporzionato nella misura di 60 ore mensili e 600 ore annuali. La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in un’unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore a operare su più appalti ove l’impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Parziale
Contratto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di Per lavoro a tempo parziale può determinarsi in posizioni compatibili con l'istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con orario ridotto rispetto a tempo pieno in applicazione del D.Lgsquello stabilito dal presente c.c.n.l. 25 febbraio 2000e potrà essere svolto con le tipologie, Il lavoro a tempo parziale può essere le opportunità di tipo:
a) utilizzo e le modalità di impiego qui di seguito riportate: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) ; - verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) ; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontà delle parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) applicabilità delle norme del presente c.c.n.l. in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
d) possibilità di modificare, d'intesa tra le parti, l'articolazione strutturale dell'orario contrattuale. Il personale a tempo parziale può essere assunto nelle specifiche tipologie contrattuali di cui al presente c.c.n.l. e da accordi interconfederali. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati: - le mansioni, la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta, le eventuali clausole flessibili e/o elastiche; - il periodo di prova per i nuovi assunti. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale. In Le parti concordano che in quest'ambito, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ricorrente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitoregenitori, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati ammalati, o portatori di handicap o che accedono accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti tossicodipendenti, ovvero per accudire figli fino a 8 otto anni di etàetà ovvero alla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio. In caso di trasformazione, il trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a sei 6 mesi e superiore a ventiquattro 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro quarantacinque 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 61/2000, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei ; nei rapporti di tipo a tempo parziale verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativaprestazione. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scrittoscritto anche successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. Il L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa ovvero aumentarne la durata comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 48 ore. Per le sole ore prestate al di fuori degli orari concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, in regime di clausola flessibile, compete al lavoratore può farsi assistere la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. Per lo svolgimento delle ore lavorative aggiuntive richieste in regime di clausole elastiche, al di fuori degli orari concordati, compete al lavoratore quanto previsto al comma 14 del presente articolo incrementato di un ulteriore 1,5%. In caso di gravi motivi personali, ovvero comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive aziendali si potrà pervenire ad una sospensione temporanea della clausola flessibile o della clausola elastica. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti casi: - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze di tutela della salute, certificate dal Servizio sanitario pubblico; - esigenze legate alla maternità e paternità; - esigenze personali legate a gravi motivi familiari di cui alla L. n. 53/2000. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un componente preavviso di almeno un mese. A seguito della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo. Le variazioni della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in presenza applicazione delle clausole elastiche. Il datore di eventi non programmati e/o eccezionali devono essere preannunciate lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno 96 ore e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al comma 5, non configurano una fattispecie di clausole flessibili. Le variazioni in aumento, in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globalemese. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a l'adozione di provvedimenti disciplinari. Le variazioni La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno dà diritto alle compensazioni alla compensazione di cui al presente comma 9 nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste la suddetta variazione sia richiesta dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. In riferimento a motivate esigenze tecniche ed organizzative Il lavoro supplementare è consentita, anche in caso di rapporti quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro a termine, la prestazione concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nella misura massima del 100% del normale orario contrattuale stabilito per ciascun lavoratore fino al raggiungimento dell'orario a tempo pienopieno giornaliero e/o settimanale di cui all'art. 30 del presente contratto collettivo. L'eventuale rifiuto del lavoratore allo svolgimento di ore supplementari non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come sopra definite saranno compensate con la quota oraria ore ordinarie, incrementate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2000, dell'incidenza della retribuzione globale di fatto maggiorata del 10% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% della differenza tra orario mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente a tempo pieno. Per le prestazioni eccedenti nel mese tale percentuale, sempre entro il limite dell'orario contrattuale previsto per il tempo pieno corrispondente, la maggiorazione sarà del 24%. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono determinate forfetariamente ed onnicomprensive dell'incidenza sugli delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti in applicazione dell'artdifferiti, compreso il t.f.r., determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione. 3, punto La definizione di quanto sopra è coerente con quanto previsto all'articolo 4, D.Lgs. comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 61/2000. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, di tipo verticale verticale, le prestazioni di lavoro straordinario straordinario, intendendosi per tali le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle delle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall'art. 27 (lavoro straordinario) 38 del presente C.C.N.L.c.c.n.l. Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, alle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, alle XX.XX. territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sul ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni, anche al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Fornirà inoltre informazioni sul ricorso alle clausole flessibili ed elastiche. Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore. Per il part-time verticale e misto tale valore va proporzionato nella misura di 60 ore mensili e 600 ore annuali. La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore a operare su più appalti ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Il trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale, si determina sulla base della regola di proporzionamento all'orario contrattualmente pattuito con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori part-time si computano in proporzione all'orario contrattuale. Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in 2 appalti per il raggiungimento del minimo settimanale, non si applica la normativa di cui al comma 21 dell'art. 30, per la parte relativa allo spostamento da un posto all'altro di lavoro. Restano comunque salve le situazioni in atto presso le singole aziende. I lavoratori interessati a svolgere un diverso o maggiore orario lavorativo lo comunicano all'azienda la quale ne terrà prioritariamente conto, fatte salve le esigenze produttive ed organizzative, in caso di nuove assunzioni di personale a tempo pieno e indeterminato. Con cadenza trimestrale l'azienda informerà le R.S.A. e/o R.S.U. delle richieste pervenute e delle eventuali assunzioni previste a tempo pieno ovvero di eventuali incrementi di orario. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in godimento ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente c.c.n.l. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni di legge. Dichiarazione a verbale Le parti, relativamente al rispetto del minimi settimanali, mensili ed annuali dell'orario di lavoro per i lavoratori part.time, riconfermano quanto previsto dai precedenti commi 24 e 25 dell'articolo 33; di conseguenza contratti part.time sottoscritti con orario inferiore alle 14 ore settimanali (60 mensili e 600 annuali), non costituiscono di per sè mancato rispetto e/o inadempimento del presente c.c.n.l. ai sensi delle normative di legge vigenti.
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Contratto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di Per lavoro a tempo parziale può determinarsi in posizioni compatibili con l'istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con ora- rio ridotto rispetto a tempo pieno in applicazione del D.Lgsquello stabilito dal presente c.c.n.l. 25 febbraio 2000e potrà essere svolto con le tipologie, Il lavoro a tempo parziale può essere le opportunità di tipo:
a) utilizzo e le modalità di impiego qui di seguito riportate: • orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario al- l’orario normale giornaliero di lavoro;
b) ; • verticale, quando risulti previsto che l'attività l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente limi- tatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) dell’anno; • misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicateso- praindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontà delle parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) applicabilità delle norme del presente c.c.n.l. in quanto compatibili con la natura del rap- porto stesso.
d) possibilità di modificare, d’intesa tra le parti, l’articolazione strutturale dell’orario contrat- tuale. Il personale a tempo parziale può essere assunto nelle specifiche tipologie contrattuali di cui al presente c.c.n.l. e da accordi interconfederali. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati: - le mansioni, la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta, le eventuali clausole flessibili e/o ela- stiche; - il periodo di prova per i nuovi assunti. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda l’azienda valuterà l'accoglimento l’accoglimento di richieste xxxxxx- ste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale. In quest'ambitoLe parti concordano che in quest’ambito, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione trasfor- mazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati com- provati problemi di salute del richiedente ricorrente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitoregenitori, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità possi- bilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati ammalati, o portatori di handicap o che accedono accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti tossicodipendenti, ovvero per accudire figli fino a 8 otto anni di etàetà ovvero alla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio. In caso di trasformazione, il trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a sei 6 mesi e superiore a ventiquattro 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato all’interessato sarà fornita for- nita entro quarantacinque 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione l’assunzione di personale con contratto con- tratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 61/2000, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative re- lative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei ; nei rapporti di tipo a tempo par- ziale verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativaprestazione. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scrittoscritto anche successivo all’instaurazione del rap- porto di lavoro. Il L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della pre- stazione lavorativa ovvero aumentarne la durata comporta un preavviso, a favore del lavora- tore, non inferiore a 48 ore. Per le sole ore prestate al di fuori degli orari concordati nell’atto di instaurazione del rap- porto a tempo parziale, in regime di clausola flessibile, compete al lavoratore può farsi assistere la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. Per lo svolgimento delle ore lavorative aggiuntive richieste in regime di clausole elastiche, al di fuori degli orari concordati, compete al lavoratore quanto previsto al comma 14 del pre- sente articolo incrementata di un ulteriore 1,5%. In caso di gravi motivi personali, ovvero comprovate ragioni tecnico, organizzative e pro- duttive aziendali si potrà pervenire ad una sospensione temporanea della clausola flessibile o della clausola elastica. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di la- voro a tempo parziale nei seguenti casi: - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze di tutela della salute, certificate dal servizio sanitario pubblico; - esigenze legate alla maternità e paternità; - esigenze personali legate a gravi motivi familiari di cui alla legge n. 53/2000. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un componente preavviso di almeno un mese. A seguito della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo. Le variazioni della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concor- data, ovvero il suo incremento in presenza applicazione delle clausole elastiche. Il datore di eventi non programmati e/o eccezionali devono essere preannunciate lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno 96 ore e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globaleun mese. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al comma 5, non configurano una fattispecie di clausole flessibili. Le variazioni in aumento, in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. L'eventuale L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche non in- tegra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disci- plinari. La variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compen- sazione di cui al comma 9 nei casi in cui la suddetta variazione sia richiesta dal lavoratore in- teressato per sue necessità o scelte. Il lavoro supplementare è quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’ora- rio di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno giornaliero e/o elastiche settimanale di cui all’art. 30 del presente contratto collettivo. L’eventuale rifiuto del lavoratore allo svolgimento di ore supplementari non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a l’adozione di provvedimenti disciplinari. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alle compensazioni di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. In riferimento a motivate esigenze tecniche ed organizzative è consentita, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima del 100% del normale orario contrattuale stabilito per ciascun lavoratore a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come sopra definite saranno compensate con la quota oraria ore ordinarie, incrementate ai sensi dell’art. 3, comma quarto, del decreto legislativo n. 61/2000, dell’incidenza della retribuzione globale di fatto maggiorata del 10% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% della differenza tra orario mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente a tempo pieno. Per le prestazioni eccedenti nel mese tale percentuale, sempre entro il limite dell'orario contrattuale previsto per il tempo pieno corrispondente, la maggiorazione sarà del 24%. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono determinate forfetariamente ed onnicomprensive dell'incidenza sugli delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti in applicazione dell'artdifferiti, compreso il TFR, deter- minata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all’effettuazione della prestazione. 3, punto La defi- nizione di quanto sopra è coerente con quanto previsto all’articolo 4, D.Lgs. comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 61/2000. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, di tipo verticale verticale, le prestazioni di lavoro straordinario straordi- nario, intendendosi per tali le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle delle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall'artdall’art. 27 (lavoro straordinario) 38 del presente C.C.N.L.c.c.n.l.. Semestralmente la Direzione Aziendale fornirà alla R.S.U. ovvero, nell’ipotesi in cui non sia stata costituita, alle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, alle OO. SS. territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sul ricorso al la- voro supplementare e sulle sue motivazioni, anche al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Fornirà inoltre informazioni sul ricorso alle clausole flessibili ed elastiche. Il minimo settimanale dell’orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore. Per il part-time verticale e misto tale valore va proporzionato nella misura di 60 ore mensili e 600 ore an- nuali. La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in un’unica ubicazione di servi- zio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore a operare su più appalti ove l’impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da cri- xxxx e modalità di esecuzione dei servizi.
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Contratto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per lavoro a tempo parziale può determinarsi in posizioni compatibili con l'istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con orario ridotto rispetto a tempo pieno in applicazione del D.Lgsquello stabilito dal presente c.c.n.l. 25 febbraio 2000e potrà essere svolto con le tipologie, Il lavoro a tempo parziale può essere le opportunità di tipo:
a) utilizzo e le modalità di impiego qui di seguito riportate: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) ; - verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) ; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontà delle parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) applicabilità delle norme del presente c.c.n.l. in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
d) possibilità di modificare, d'intesa tra le parti, l'articolazione strutturale dell'orario contrattuale. Il personale a tempo parziale può essere assunto nelle specifiche tipologie contrattuali di cui al presente c.c.n.l. e da accordi interconfederali. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati: - le mansioni, la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta, le eventuali clausole flessibili e/o elastiche; - il periodo di prova per i nuovi assunti. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale. In Le parti concordano che in quest'ambito, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ricorrente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitoregenitori, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati ammalati, o portatori di handicap o che accedono accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti tossicodipendenti, ovvero per accudire figli fino a 8 otto anni di etàetà ovvero alla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio. In caso di trasformazione, il trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a sei 6 mesi e superiore a ventiquattro 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro quarantacinque 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 61/2000, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei ; nei rapporti di tipo a tempo parziale verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativaprestazione. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili flessibili o elastiche deve risultare da atto scrittoscritto anche successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. Il L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa ovvero aumentarne la durata comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 48 ore. Per le sole ore prestate al di fuori degli orari concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, in regime di clausola flessibile, compete al lavoratore può farsi assistere la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. Per lo svolgimento delle ore lavorative aggiuntive richieste in regime di clausole elastiche, al di fuori degli orari concordati, compete al lavoratore quanto previsto al comma 14 del presente articolo incrementato di un ulteriore 1,5%. In caso di gravi motivi personali, ovvero comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive aziendali si potrà pervenire ad una sospensione temporanea della clausola flessibile o della clausola elastica. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti casi: - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze di tutela della salute, certificate dal Servizio sanitario pubblico; - esigenze legate alla maternità e paternità; - esigenze personali legate a gravi motivi familiari di cui alla L. n. 53/2000. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un componente preavviso di almeno un mese. A seguito della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo. Le variazioni della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in presenza applicazione delle clausole elastiche. Il datore di eventi non programmati e/o eccezionali devono essere preannunciate lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno 96 ore e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al comma 5, non configurano una fattispecie di clausole flessibili. Le variazioni in aumento, in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globalemese. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/flessibili o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a l'adozione di provvedimenti disciplinari. Le variazioni La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno dà diritto alle compensazioni alla compensazione di cui al presente comma 9 nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste la suddetta variazione sia richiesta dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. In riferimento a motivate esigenze tecniche ed organizzative Il lavoro supplementare è consentita, anche in caso di rapporti quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro a termine, la prestazione concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nella misura massima del 100% del normale orario contrattuale stabilito per ciascun lavoratore fino al raggiungimento dell'orario a tempo pienopieno giornaliero e/o settimanale di cui all'art. 30 del presente contratto collettivo. L'eventuale rifiuto del lavoratore allo svolgimento di ore supplementari non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come sopra definite saranno compensate con la quota oraria ore ordinarie, incrementate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2000, dell'incidenza della retribuzione globale di fatto maggiorata del 10% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% della differenza tra orario mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente a tempo pieno. Per le prestazioni eccedenti nel mese tale percentuale, sempre entro il limite dell'orario contrattuale previsto per il tempo pieno corrispondente, la maggiorazione sarà del 24%. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono determinate forfetariamente ed onnicomprensive dell'incidenza sugli delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti in applicazione dell'artdifferiti, compreso il t.f.r., determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione. 3, punto La definizione di quanto sopra è coerente con quanto previsto all'articolo 4, D.Lgs. n. 61/2000. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall'art. 27 (lavoro straordinariocomma 2, lettere a) del presente C.C.N.L.e
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