Contratto individuale di lavoro. 1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole spe- ciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. 2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorga- nizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio gene- rale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi. 3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area pro- fessionale del personale A.T.A. 4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determi- nato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del con- tratto collettivo nazionale vigente. 5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del di- pendente sostituito. 6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato; d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo ini- ziale; e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato; g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività la- vorativa. 7. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono con- dizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è re- golato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di recluta- mento che ne costituisce il presupposto. 8. L'assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In que- st'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018
Contratto individuale di lavoro. 1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arted’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole spe- ciali speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorga- nizzateriorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio gene- rale generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area pro- fessionale professionale del personale A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determi- nato determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del con- tratto contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del di- pendente dipendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo ini- zialeiniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
; f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività la- vorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono con- dizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è re- golato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di recluta- mento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In que- st'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
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Samples: Not Applicable
Contratto individuale di lavoro. 1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole spe- ciali speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo all’art. 21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorga- nizzateriorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio gene- rale generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area pro- fessionale professionale del personale A.T.A.ATA.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determi- nato determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del con- tratto contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del di- pendente dipendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo ini- zialeiniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività la- vorativalavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono con- dizioni condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è re- golato regolato dalla disciplina del presente CCNL. È E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di recluta- mento reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In que- st'ultimo quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Contratto individuale di lavoro. 1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arted’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole spe- ciali speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorga- nizzateriorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio gene- rale generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area pro- fessionale professionale del personale A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determi- nato determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del con- tratto contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del di- pendente dipendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo ini- zialeiniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività la- vorativadell’attività lavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono con- dizioni condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è re- golato regolato dalla disciplina del presente CCNL. È E’ comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento l’annullamento della procedura di recluta- mento reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione L’assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In que- st'ultimo quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario l’articolazione dell’orario di lavoro.
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Contratto individuale di lavoro. 1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole spe- ciali speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorga- nizzateriorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio gene- rale generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area pro- fessionale professionale del personale A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determi- nato determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del con- tratto contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del di- pendente dipendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) a. tipologia del rapporto di lavoro;
b) b. data di inizio del rapporto di lavoro;
c) c. data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) d. qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo ini- zialeiniziale;
e) e. compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) f. durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) g. sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività la- vorativalavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono con- dizioni condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è re- golato regolato dalla disciplina del presente CCNL. È E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di recluta- mento reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In que- st'ultimo quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
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