Contribuzione a carico del lavoratore Clausole campione

Contribuzione a carico del lavoratore. I lavoratori iscritti contribuiscono, mediante trattenuta mensile in busta paga, con un’aliquota pari alle seguenti percentuali.
Contribuzione a carico del lavoratore. I lavoratori iscritti contribuiscono, mediante trattenuta mensile in busta paga, con un'aliquota minima pari alle seguenti percentuali ragguagliate alla "retribuzione FONDAPI": - 1% dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999; - 1,2% a decorrere dal 1° gennaio 2000. Resta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi della normativa vigente, di optare per un'aliquota a proprio carico superiore, ragguagliata alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in seguito denominata "retribuzione t.f.r.". A favore dei medesimi lavoratori, l'azienda verserà a FONDAPI il trattamento di fine rapporto maturato nell'anno secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 possono optare all'atto dell'iscrizione a FONDAPI per una quota annua di trattamento di fine rapporto da destinare al Fondo pensione pari al 40%. L'obbligo contributivo e di devoluzione del t.f.r. così come sopra disciplinato, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al FONDAPI.
Contribuzione a carico del lavoratore. La contribuzione a carico del lavoratore aderente al Fondo è normalmente quella prevista dal CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti ed in fase di prima applicazione il suo ammontare è pari ad 1 euro mensile. Il lavoratore che aderisce si impegna, come indicato nel modulo di adesione, a versare per intero la quota complessiva pari a 3 euro mensili qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 7 ovvero in assenza nel corso del mese di competenza di obbligo del datore di lavoro al pagamento della contribuzione fermo restando la possibilità di sospensione di cui al sesto comma dell’art.6. In questo caso il datore di lavoro provvederà a trattenere l’intera contribuzione dalle competenze mensili del lavoratore se erogate da istituti previdenziali ed assistenziali. Nel caso di lavoratori in aspettativa non retribuita, o con pagamento diretto delle competenze da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali, il contributo previsto sarà trattenuto dalle competenze spettanti al lavoratore al momento della ripresa del lavoro ovvero dalle spettanze di fine rapporto. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro inferiore al 50% del normale orario aziendale che si iscriveranno al Fondo l’intera quota mensile è prevista a loro totale carico.
Contribuzione a carico del lavoratore. A) I lavoratori iscritti contribuiscono, mediante trattenuta mensile in busta paga, con un'aliquota minima, pari alle seguenti percentuali, ragguagliate alla "retribuzione convenzionale previdenza complementare": - all'1% dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999; - 1,2% a decorrere dal 1° gennaio 2000. Resta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi della normativa vigente, di optare per un'aliquota a proprio carico superiore, ragguagliata alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in seguito denominata "retribuzione t.f.r.".

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