PRIMA APPLICAZIONE Clausole campione

PRIMA APPLICAZIONE. Visto che il d.m. del 25 febbraio 2011, concernente l’individuazione dei requisiti degli organismi asseveratori, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per costituire gli organismi di asseverazione e del fatto che l’articolo 4, comma 3, del d.m. citato dispone il rilascio dell’asseverazione entro 30 giorni dalla richiesta, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione sarà possibile ottenere l’asseverazione entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello UNICO 2011, in cui deve essere indicata l’agevolazione. Inoltre, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, fermo restando l’accantonamento degli utili d’esercizio ad apposita riserva, sarà consentito stipulare il contratto di rete, eseguire l’iscrizione nel registro delle imprese e ottenere l’asseverazione del programma comune di rete entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello UNICO 2011 in cui deve essere indicata l’agevolazione. Nel caso descritto, il soggetto interessato dovrà effettuare il versamento del saldo delle imposte sui redditi senza tenere conto del risparmio d’imposta derivante dal regime di sospensione, ancorché abbia prenotato le risorse corrispondenti. Il medesimo soggetto, una volta integrati i presupposti entro il 30 settembre 2011 ed evidenziata l’agevolazione nel modello UNICO 2011, potrà recuperare il versamento del saldo “eccedente” secondo le modalità ordinarie.
PRIMA APPLICAZIONE. Art. 5 Erstanwendung 1. Il presente allegato entra in vigore dall’1 gen- naio 2008. In sede di prima applicazione il termine di presentazione è il 31 maggio 2008. 1. Diese Anlage tritt mit Wirkung 1. Jänner 2008 in Kraft. Im Zuge der ersten Anwendung gilt als Ein- reichetermin der 31. Mai 2008. Art. 1 Disciplina del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare Art. 1 Regelung der Abfertigung und der Ergänzungsvorsorge 1. L'indennità di trattamento di fine servizio co- munque denominata maturata fino al 30 giugno 1999 ai sensi della vigente disciplina prevista dall'ordina- mento del personale dei comparti di cui all'articolo 1 del presente contratto viene determinata secondo la normativa medesima e si cumula, a tutti gli effetti, per i periodi successivi a tale data, con il trattamento introdotto ai sensi dell’articolo 22, comma 1 della LP 3 maggio 1999 e di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 2120, 4° e 5° comma, del codice civile, detratti gli acconti già corrisposti. 1. Die bis zum 30. Juni 1999 im Sinne der bisher geltenden Personalordnung der Bereiche laut Artikel 1 dieses Vertrages angereifte Abfertigung wird gemäß der entsprechenden Regelung berechnet und häuft sich für die Zeit ab diesem Datum für alle Wirkungen mit der Abfertigung gemäß Absatz 1 Artikel 22 des Landesgesetzes 3. Mai 1999 und gemäß Artikel 2120 des Zivilgesetzbuches. Es finden außerdem die Be- stimmungen der Absätze 4 und 5 des Artikels 2120 des Zivilgesetzbuches Anwendung, wobei die bereits bezahlten Vorschüsse in Abzug gebracht werden. Art. 2 Art. 2 1. Il trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 1, si calcola applicando i criteri previsti Berechnung der Abfertigung 1. Die Abfertigung gemäß Artikel 1 wird in An- wendung der mit Artikel 2120 des Zivilgesetzbuches
PRIMA APPLICAZIONE. In fase di prima applicazione del presente atto possono inoltrare istanza di accreditamento istituzionale, stante il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di personale, specifici per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle strutture di cui al presente documento, entro il limite del fabbisogno, unicamente le strutture che, alla data di pubblicazione del presente atto, rispondano al complesso delle seguenti precondizioni: a) possesso di autorizzazione all’esercizio quale struttura, residenziale o semiresidenziale, sanitaria o sociale, ai sensi della normativa regionale vigente; b) possesso dei requisiti minimi di cui alle DDGGRRCC n. 3958/01 e n. 7301/01 e di quelli di cui al presente Decreto, con le seguenti precisazioni: b.1 Le strutture già in possesso di autorizzazione sanitaria per altre tipologie di attività svolte in regime residenziale o semiresidenziale, dovranno acquisire l’autorizzazione per l’attività sanitaria di cui al presente provvedimento entro un anno dalla data di eventuale accreditamento ai sensi del successivo punto 6.5; b.2 Le strutture in possesso di autorizzazione sociale dovranno acquisire l’autorizzazione all’esercizio per la specifica attività sanitaria entro un anno dalla data di eventuale accreditamento ai sensi del successivo punto 6.5; c) esercizio di attività senza soluzione di continuità per almeno tre anni negli ultimi cinque anni; d) possesso degli ulteriori requisiti per l’accreditamento stabiliti con il presente documento. STRUTTURE TERAPEUTICHE IN ON DISTURBO PSICHIATRICO IN REGIONE CAMPANI
PRIMA APPLICAZIONE. 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento, il CIPAF provvede a riesaminare e, se necessario aggiornare d'ufficio, tutte le autorizzazioni già rilasciate, con precedenza per quelle inerenti le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento contaminate. Il riesame delle autorizzazioni esistenti è finalizzato a valutarne la conformità alla normativa sopravvenuta ed eventualmente a regolarizzare la posizione delle Utenze. 2. Nell'ambito di ogni singola istruttoria tecnica, il CIPAF ha la facoltà di richiedere all'Utenza informazioni circa la propria attività produttiva, documentazione tecnica aggiornata (per esempio tavole grafiche di impianti fognari interni, schemi tecnici, ecc.), e quant altro utile alla caratterizzazione di ogni singolo scarico, delle operazioni di formazione dello scarico medesimo e di quelle funzionalmente connesse con queste ultime.
PRIMA APPLICAZIONE. In sede di prima applicazione del presente accordo si individuano le seguenti attività ritenute indispensabili per il corretto funzionamento del Centro: 1. Individuazione del personale da coinvolgere nel Centro, da parte del Coordinatore per l'approvazione del Tavolo permanente; 2. Definizione del percorso di integrazione funzionale della presenza degli specializzandi presso il Centro. In considerazione di quanto sopra specificato, le parti si impegnano a rispettare il seguente crono programma operativo: a) Individuazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, del Coordinatore ai sensi dell'art.2 dell'Accordo. b) Nomina da parte del Tavolo permanente, entro i 10 giorni successivi dalla nomina del Coordinatore, dei membri del Comitato del Centro ai sensi dell'art.3 dell'Accordo. c) Infine, compatibilmente con gli impegni assunti nei punti precedenti, le parti concordano di indicare quale data iniziale di piena operatività del Centro quella del 1 ottobre 2019.
PRIMA APPLICAZIONE. Il presente allegato entra in vigore dall’1 gennaio 2008. In sede di prima applicazione il termine di presentazione è il 31 maggio 2008.
PRIMA APPLICAZIONE. (1) Il presente allegato entra in vigore dall'1 gennaio 2008. In sede di prima applicazione il termine di presentazione è il 31 maggio 2008. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Art. 1 ( Disciplina del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare) (1) L'indennità di trattamento di fine servizio comunque denominata maturata fino al 30 giugno 1999 ai sensi della vigente disciplina prevista dall'ordinamento del personale dei comparti di cui all'articolo 1 del presente contratto viene determinata secondo la normativa medesima e si cumula, a tutti gli effetti, per i periodi successivi a tale data, con il trattamento introdotto ai sensi dell'articolo 22, comma 1 della LP 3 maggio 1999 e di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 2120, 4° e 5° comma, del codice civile, detratti gli acconti già corrisposti.

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  • Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

  • Ambito di applicazione 1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale. 4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa); 6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Oggetto e ambito di applicazione Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

  • Sfera di applicazione Il presente Istituto si applica ai lavoratori del Settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Applicazione Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le ga- ranzie pattuite nella forma a Libro Matricola.

  • SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente Appendice al Manuale della Qualità di Ateneo è stata elaborata per soddisfare i requisiti e le prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2015 “Sistema di gestione per la qualità - Requisiti”. I contenuti sono stati elaborati in modo da definire ed esprimere con chiarezza: ✓ L’organizzazione del Centro CeSMA e in particolare dell’Amministrazione del CeSMA. ✓ I processi e le attività che vi si svolgono e le loro influenze reciproche. ✓ L’orientamento di tali attività alle esigenze e alle aspettative di coloro che usufruiscono dei servizi del Centro e all’osservanza di leggi, norme e direttive applicabili. ✓ Gli obiettivi e la pianificazione della qualità. ✓ Le metodologie per realizzare il miglioramento continuo e progressivo delle prestazioni secondo criteri di efficacia e di efficienza. L’Appendice è costituita da un unico documento, nei cui capitoli è descritto come i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015 vengono soddisfatti; esso costituisce un documento di riferimento per coloro che operano all’interno dell’Amministrazione del CeSMA, per coloro che accedono ai servizi e alle prestazioni, per gli Organismi di Certificazione, per le Società scientifiche, per i Laboratori del CeSMA e per le Aziende esterne che occupano spazi all’interno del Centro. Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) del Centro CESMA descritto nel presente documento, nel suo interno richiama le procedure che il personale deve rispettare e ne definisce le responsabilità al fine di realizzare servizi conformi alle norme vigenti in tema di qualità, ai regolamenti di Ateneo e in accordo con quanto definito con i propri clienti. Si precisa che l’attività svolta dall’Amministrazione del CeSMA risulta centralizzata pertanto tutti i Laboratori del CeSMA per i processi quali approvvigionamento, reclutamento collaboratori esterni, gestione personale dipendente, gestione missioni e rendicontazione di progetti a cui partecipano fanno riferimento ad essa. Per tale motivo il Sistema di Gestione per la Qualità del Centro viene descritto nella presente Appendice al Manuale Qualità di Ateneo integrata dalle Procedure e Istruzioni Operative dell’Amministrazione e dei singoli Laboratori. In particolare, essendo le attività amministrative centralizzate, è applicato alla “Gestione delle procedure amministrative relative a contratti, acquisti, convenzioni e missioni e rendicontazioni dei progetti di ricerca”.

  • Modalità di aggiudicazione Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e dell’art. 18, comma 1, lettera c) della L.R. 5/2007, individuata sulla base dei parametri in seguito specificati: Offerta tecnica 30 Offerta economica 70 La Commissione di gara, appositamente nominata dalla stazione appaltante per la valutazione delle offerte pervenute, procederà inizialmente all’esame dei plichi d’invio e delle buste ivi contenute, poi all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e, solo successivamente, delle offerte economiche e delle eventuali giustificazioni a corredo dell’offerta. In particolare, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’esame dei plichi d’invio e delle buste ivi contenute al fine di verificarne la conformità secondo il punto 7 del presente disciplinare; in sede della medesima seduta si procederà alla verifica dei requisiti di ammissione. Successivamente, ed in seduta riservata, al fine di salvaguardare la corretta ponderazione degli elementi oggetto di valutazione, nonché il diritto alla riservatezza degli eventuali segreti industriali e/o commerciali, si procederà all’esame delle offerte tecniche. Infine, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’esame ed alla valutazione delle offerte economiche. La data relativa alla seduta pubblica di apertura dei plichi d’offerta verrà comunicata a mezzo fax a tutti i concorrenti e/o mediante pubblicazione nella sezione “bandi” sui siti: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx. Ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte la stazione richiederà - ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) IN MATERIA DI SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE Intervento SIAI305 IRESUD GIUSTIZIA delle offerte presentate e scelti attraverso sorteggio - di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati. I nominativi dei concorrenti sorteggiati a comprovare il possesso dei requisiti verranno comunicati a mezzo fax a tutti i concorrenti. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, il concorrente sarà escluso e si procederà alla segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per i provvedimenti di competenza. La medesima richiesta sarà inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle procedure di gara, all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano fra i concorrenti già sorteggiati; nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le analoghe sanzioni sopra descritte e si procede all’eventuale nuova aggiudicazione. La Commissione, nell’ambito della fase di valutazione del parametro “Offerta tecnica”, esprimerà un punteggio secondo i parametri e punteggi parziali di seguito indicati: 1. Soluzione globale Riferita alla completezza e accuratezza della soluzione realizzativa e all’organizzazione e struttura operativa dell’impresa 18 punti 1.1 Funzionalità e snellezza operativa della modalità di realizzazione degli interventi di cablaggio soprattutto in funzione delle esigenze logistiche e temporali dell’Amministrazione giudiziaria (flessibilità degli orari di lavoro del personale ministeriale, stato di occupazione e utilizzo dei locali) 8 punti 1.2 Organizzazione, organico, capacità di operare con un numero elevato di squadre e contestuale apertura di cantieri in contemporanea, tempi di realizzazione. 10 punti 2. Caratteristiche tecniche 6 punti

  • MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE L’affidamento sarà effettuato avvalendosi della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs 50/2016, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata come segue: a. ciascuna ditta dovrà indicare il prezzo offerto distinto per ogni prodotto elencato alle lettere a), b), c) e d) di cui all’art.1, specificando il prezzo alla Tonnellata; b. ciascuna ditta dovrà indicare l’esatto indirizzo della propria sede operativa alla quale il Ns. personale farà riferimento per il ritiro dei quantitativi di materiale indicati alle lettere a) e b) di cui all’art.1 (Ds) Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire per l’aggiudicazione dell’affidamento sarà applicato il metodo non lineare Vi=(Vmin/Vi)A con coefficiente A= 0.7 per l’elemento prezzo, per l’elemento distanza e per l’elemento tempo di consegna (di cui al punto IV “La valutazione degli elementi quantitativi” e al punto VI “La formazione della graduatoria” delle Linee Guida n.2 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx x.0000 del 21 Settembre 2016). I valori così ottenuti saranno moltiplicati per i pesi di seguito riportati: -economicità sui prezzi offerti: peso complessivo 30 punti (vedi sottocategorie di seguito indicate) -distanza dalla propria sede operativa al centro della Provincia di Siena, convenzionalmente posizionato in loc. Buonconvento, S.R. n.2 “Cassia”, progr. km. 200+000, misurata basandosi sui dati reperiti dal sito di ViaMichelin (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx); in caso di più sedi operative del concorrente, si farà riferimento a quelle in cui il concorrente stesso dichiara di consegnare il conglomerato a freddo sfuso: peso 20 punti -tempo di consegna nei magazzini provinciali indicati al punto 2 espresso in giorni dal momento dell’ordine; non saranno accettate offerte superiori a giorni 20 (venti) ed inferiori a giorni 2 (due): peso 20 punti