Controlli effettuati dalle Parti. Arti. 14 1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’artico- lo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo. 2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza. 3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi: – abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti; – abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di tra- sporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del traspor- to dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto; – possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e xxxxxxxne copie o estratti; – possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzio- ne, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla pre- sentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolen- te o di rischi per la salute pubblica. 1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordi- namento delle loro azioni. 2. Ciascuna delle Parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità: – trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra Parte; – riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende; – rappresenta tale Parte nei confronti dell’altra Parte, nell’ambito della colla- borazione di cui al sottotitolo III; – comunica all’altra Parte le misure adottate in virtù dell’articolo 14.
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Controlli effettuati dalle Parti. Arti. 14
1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’artico- lo all’articolo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi: – abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti; – abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di tra- sporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del traspor- to tra- sporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro lo- ro elaborazione; – possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto; – possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e xxxxxxxne copie o estratti; – possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzio- ne, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla pre- sentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolen- te fraudo- lente o di rischi per la salute pubblica.
1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordi- namento delle loro azioni.
2. Ciascuna delle Parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità: – trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra Parte; – riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende; – rappresenta tale Parte nei confronti dell’altra Parte, nell’ambito della colla- borazione di cui al sottotitolo III; – comunica all’altra Parte le misure adottate in virtù dell’articolo 14.
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Controlli effettuati dalle Parti. Arti. 14
1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza l'assistenza di cui all’artico- lo all'articolo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi: – - abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti; – - abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di tra- sporto trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del traspor- to trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – - possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – - possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto; – - possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e xxxxxxxne copie o estratti; – - possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzio- neproduzione, all’elaborazioneall'elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla pre- sentazionepresentazione, all’esportazione all'esportazione verso l’altra l'altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione l'elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione d'infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolen- te fraudolente o di rischi per la salute pubblica.
1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordi- namento coordinamento delle loro azioni.
2. Ciascuna delle Parti designa un’unica un'unica autorità di contatto. Tale autorità: – - trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione dell'applicazione del presente titolo, all’autorità all'autorità di contatto dell’altra dell'altra Parte; – , - riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all’autorità all'autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende; – , - rappresenta tale Parte nei confronti dell’altra dell'altra Parte, nell’ambito nell'ambito della colla- borazione collaborazione di cui al sottotitolo III; – , - comunica all’altra all'altra Parte le misure adottate in virtù dell’articolo dell'articolo 14.
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Controlli effettuati dalle Parti. Arti. 14
1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’artico- lo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi: – abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti; – abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di tra- sporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del traspor- to tra- sporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro lo- ro elaborazione; – possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto; – possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e xxxxxxxne copie o estratti; – possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzio- ne, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla pre- sentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolen- te fraudo- lente o di rischi per la salute pubblica.
1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordi- namento delle loro azioni.
2. Ciascuna delle Parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità: – trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra Parte; – riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende; – rappresenta tale Parte nei confronti dell’altra Parte, nell’ambito della colla- borazione di cui al sottotitolo III; – comunica all’altra Parte le misure adottate in virtù dell’articolo 14.
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