Controlli sul corretto adempimento Clausole campione

Controlli sul corretto adempimento. 1. Fondimpresa si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Affidatario alle prescrizioni dal presente documento. In caso di esito negativo di detta verifica Xxxxxxxxxxx chiederà per iscritto all’Affidatario l’esatto ripristino di quanto previsto nel presente documento entro un termine massimo di 10 giorni. Il mancato o non esatto adempimento nei termini indicati costituirà una causa di grave inadempienza contrattuale ai sensi del precedente art. 8. 2. Al termine del rapporto contrattuale, il Committente procederà ad attestare la regolare esecuzione delle prestazioni assunte dall’Affidatario mediante il rilascio di apposito certificato.
Controlli sul corretto adempimento. Art. 12 Ulteriori informazioni
Controlli sul corretto adempimento. 1. Nell’ambito delle verifiche di cui all’articolo precedente, il Committente si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Affidatario alle prescrizioni dal presente documento. In caso di esito negativo di detta verifica il Committente chiederà per iscritto all’Affidatario l’esatto ripristino di quanto previsto nel presente documento entro un termine massimo di 10 giorni. Il mancato o non esatto adempimento nei termini indicati costituirà una causa di grave inadempienza contrattuale ai sensi del successivo art. 17. 2. Al termine del rapporto contrattuale, il Committente procederà ad attestare la regolare esecuzione delle prestazioni assunte dall’Affidatario mediante il rilascio di apposito certificato. 3. L’attività di controllo può riguardare anche il rispetto del programma di lavoro e delle modalità indicate, anche in relazione al personale impiegato. 4. I risultati delle verifiche, nel caso in cui emergano rilievi e contestazioni, sono notificati da Fondimpresa all’Affidatario. 5. Fatta salva l’applicazione delle penali, l’attività non eseguita o non correttamente effettuata, sebbene penalizzata, deve essere, comunque, svolta entro i termini stabiliti da Fondimpresa. Qualora la società non dovesse eseguire l’attività entro il termine indicato, Fondimpresa farà eseguire le prestazioni a terzi con addebito della spesa all’appaltatore. 6. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio Fondimpresa accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d’arte o risulti eseguito in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all’Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato. 7. Qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, Xxxxxxxxxxx può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 17. 8. Al termine del rapporto contrattuale, il Committente procede ad attestare la regolare esecuzione delle prestazioni assunte dall’Affidatario mediante il rilascio di apposito certificato.
Controlli sul corretto adempimento. 1. Fondimpresa si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Affidatario alle prescrizioni del capitolato tecnico e disciplinare di gara e del contratto. 2. Le suddette verifiche, tra l’altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all’uopo convenzionati dall’aggiudicatario ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dalla documentazione di gara e dal contratto assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e del Fondo. 3. In particolare, con riferimento a quanto dichiarato in sede di offerta relativamente all’art. 12.1, numeri II, III, IV del Capitolato tecnico e disciplinare di gara in relazione ai criteri di cui all’art. 15.1 numeri I, II, III del Capitolato tecnico e disciplinare di gara, il Committente si riserva di verificare, in qualsiasi momento della durata contrattuale, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, il rispetto di quanto dichiarato. In caso di esito negativo di detta verifica il Committente chiederà per iscritto all’Affidatario l’esatto ripristino di quanto previsto in offerta tecnica entro un termine massimo di 10 giorni. Il mancato o non esatto adempimento nei termini indicati costituirà una causa di grave inadempienza contrattuale ai sensi del successivo art. 17.
Controlli sul corretto adempimento. Art. 12 Audit

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  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.