Common use of Controversie e Collegio Arbitrale Clause in Contracts

Controversie e Collegio Arbitrale. Le controversie mediche sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti nella relativa sezione sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrari, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazioni di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti.

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Samples: Capitolato Di Polizza Infortuni Cumulativa, Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile, Capitolato Di Polizza Infortuni Cumulativa

Controversie e Collegio Arbitrale. Le controversie mediche sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero, In caso di disaccordo sul grado di invalidità riconoscimento dell’invalidità permanente o sul grado della causale infortunistica della morte, l’Assicurato o durata dell'inabilità temporaneagli aventi diritto hanno facoltà, nonché sull'applicazione dei criteri entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di indennizzabilità previsti nella relativa sezione sono demandate per iscritto ad promuovere, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Direzione Generale della Società, la decisione di un collegio Collegio Arbitrale, composto di tre medici, nominati di cui uno per parte nominato dalla Società, l’altro dall’Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo odalle due parti. In caso di mancato accordo la scelta del terzo arbitro sarà demandata, in caso contrarianche ad istanza di una sola delle due parti, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell'Assicuratodell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designatoIl Collegio Xxxxxxxxx decide a maggioranza, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio come amichevole compositore, senza formalità di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di votiprocedura, con dispensa da ogni formalità parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di leggefirmare il relativo verbale, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazioni violazione di patti parti contrattuali. Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno ciascuna delle Partiparti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Puro Rischio, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Controversie e Collegio Arbitrale. Le controversie mediche In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero, sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio o sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporaneaInvalidità Permanente nonché sulla liquidabilità delle indennità le Parti (Società ed Assicurato) si obbligano a conferire, nonché sull'applicazione dei criteri con scrittura privata, mandato di indennizzabilità previsti nella relativa sezione sono demandate per iscritto decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio contradditorio tra il medico dell’Assicurato e quello fiduciario della Società. In caso di tre medicimancato accordo tra i due medici si procederà, nominati uno per parte ed il con scrittura privata, a nominare quale terzo di comune accordo o, in caso contrari, arbitro un medico designato dal Consiglio dell'Ordine dell’Ordine dei medici Medici avente giurisdizione nel luogo ove dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio collegio medico; il collegio medico così costituito risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicuratopresso il domicilio dell’Assicurato. Ciascuna delle parti Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle alle spese e competenze per il del terzo medico. E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, legge e sono vincolanti obbligatorie per le PartiParti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenzaove ne riscontri l’opportunità, dolol’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, errore o violazioni di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbaleentro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Partiimputarsi nella liquidazione definitiva dell’infortunio.

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Samples: www.asi.it

Controversie e Collegio Arbitrale. Le controversie mediche In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricoverosulla valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporaneaqualora una delle Parti lo richieda, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti nella relativa sezione sono demandate la controversia è demandata per iscritto ad un collegio Collegio Arbitrale che risiede nel comune sede di Istituto di Medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Il Collegio è composto di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contraricontrario, dal Consiglio dell'Ordine Presidente dell’Ordine dei medici Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medicicollegio arbitrale. Il Le decisioni del Collegio medico risiede sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. E’ data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi, entro il termine massimo di due anni, dal Collegio stesso, nel comunequal caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, sede di Istituto di Medicina Legaleda redigersi in doppio esemplare, più vicino al luogo di residenza dell'Assicuratouno per ognuna delle parti. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazioni di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti.

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Samples: www.comune.quartucciu.ca.it

Controversie e Collegio Arbitrale. Le controversie mediche sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricoveroIn caso di disaccordo sul riconoscimento dell’invalidità permanente, sul grado il Contraente ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporaneapromuovere, nonché sull'applicazione dei criteri mediante lettera raccomandata con ricevuta di indennizzabilità previsti nella relativa sezione sono demandate per iscritto ad ritorno indirizzata alla Direzione Generale della Società, la decisione di un collegio Collegio Arbitrale, composto di tre medici, nominati di cui uno per parte nominato dalla Società, l’altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo odalle due parti. In caso di mancato accordo la scelta del terzo arbitro sarà demandata, in caso contrarianche ad istanza di una sola delle due parti, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell'Assicuratodell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designatoIl Collegio Xxxxxxxxx decide a maggioranza, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio come amichevole compositore, senza formalità di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di votiprocedura, con dispensa da ogni formalità parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di leggefirmare il relativo verbale, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazioni violazione di patti parti contrattuali. Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno ciascuna delle Partiparti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Controversie e Collegio Arbitrale. Le controversie mediche In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricoverosulla valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporaneaqualora una delle parti lo richieda, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti nella relativa sezione sono demandate la controversia è demandata per iscritto ad un collegio Collegio Arbitrale che risiede nel comune sede di Istituto di Medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Il Collegio è composto di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contraricontrario, dal Consiglio dell'Ordine Presidente dell’Ordine dei medici Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei mediciArbitrale. Il Le decisioni del Collegio medico risiede sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. E’ data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’ invalidità permanente ad epoca da definirsi, entro il termine massimo di due anni, dal Collegio stesso, nel comunequal caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, sede di Istituto di Medicina Legaleda redigersi in doppio esemplare, più vicino al luogo di residenza dell'Assicuratouno per ognuna delle parti. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazioni di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti.

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