Common use of Controversie inerenti al diritto del lavoro Clause in Contracts

Controversie inerenti al diritto del lavoro. Fermo restando quanto disposto all'Art. 2) - Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti al rapporto di lavoro con i dipendenti. Sono comprese anche le previsioni di giurisdizioni particolari come la mediazione o altre tipologie di organismi previste dalle norme vigenti. La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l'Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché' relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata al punto 10.4 della Scheda di polizza. La garanzia viene altresì prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività di cui al punto 10.4 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

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Samples: Polizza Tutela Legale

Controversie inerenti al diritto del lavoro. Fermo restando quanto disposto all'Artall’Art. 2) - Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è prestata a favore dell'Ente dell’Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall'Ente dall’Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'ente l’ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti al il rapporto di lavoro con i dipendenti. Sono comprese anche le previsioni di giurisdizioni particolari come la mediazione o altre tipologie di organismi previste dalle norme vigenti. La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l'Assicurato l’Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione all’opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicuratodall’Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché' purche’ relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività retroattivita’ indicata al punto 10.4 10.5 della Scheda di polizza. La garanzia viene altresì prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicuratodall’Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività di cui al punto 10.4 10.5 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazionedell’Assicurazione. ……………………………………………… .................................................... Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. L’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLE SPESE LAGALI E PERITALI OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Tutela Legale

Controversie inerenti al diritto del lavoro. Fermo A parziale deroga del punto f) art. 5 – Esclusioni Espresse - e fermo restando quanto disposto all'Artall’Art. 2) - Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è prestata a favore dell'Ente dell’Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall'Ente dall’Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'ente l’ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti al il rapporto di lavoro con i dipendenti. Sono comprese anche le previsioni di giurisdizioni particolari come la mediazione o altre tipologie di organismi previste dalle norme vigenti. La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 20.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l'Assicurato l’Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione all’opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraentedall’Assicurato, durante il periodo di Validità della Polizza, purché' purche’ relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività retroattivita’ indicata al punto 10.4 10.5 della Scheda di polizza. La garanzia viene altresì prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraentedall’Assicurato, nel periodo di ultrattività di cui al punto 10.4 10.5 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazionedell’Assicurazione.

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Samples: www.agenziapo.it

Controversie inerenti al diritto del lavoro. Fermo restando quanto disposto all'Artall’Art. 2) - Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è prestata a favore dell'Ente dell’Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall'Ente dall’Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'ente l’ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti al il rapporto di lavoro con i dipendenti. Sono comprese anche le previsioni di giurisdizioni particolari come la mediazione o altre tipologie di organismi previste dalle norme vigenti. La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l'Assicurato l’Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione all’opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicuratodall’Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché' relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata al punto 10.4 della Scheda di polizza. La garanzia viene altresì prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicuratodall’Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività di cui al punto 10.4 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazionedell’Assicurazione.

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Samples: www.comunegrado.it

Controversie inerenti al diritto del lavoro. Fermo restando quanto disposto all'Artall’Art. 2) - Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è prestata a favore dell'Ente dell’Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall'Ente dall’Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'ente l’ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti al il rapporto di lavoro con i dipendenti. Sono comprese anche le previsioni di giurisdizioni particolari come la mediazione o altre tipologie di organismi previste dalle norme vigenti. La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l'Assicurato l’Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione all’opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicuratodall’Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché' purche’ relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività retroattivita’ indicata al punto 10.4 della Scheda di polizza. La garanzia viene altresì prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicuratodall’Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività di cui al punto 10.4 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.dell’Assicurazione. La Società ……………………………………………… Il Contraente

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Tutela Legale