Common use of CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI Clause in Contracts

CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI. In caso di divergenza sulla natura o conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, I'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 3 anni, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennità. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale 12 Giugno 2014, Contratto Integrativo Aziendale 12 Giugno 2014, Contratto Integrativo Aziendale

CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente Invalidità Permanente, nonché sulla liquidabilità delle indennità o sul grado o durata dell'inabilità temporaneasulla misura dei rimborsi, le parti Parti si obbligano a conferire, conferire ,con scrittura privata, mandato di decideredecidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo, accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dell‘ordine dei medici Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medicicollegio medico. Il Collegio collegio medico risiederisiede nella città, a scelta della Societàsede di Istituto di Medicina Legale, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizzapiù vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il del terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, I'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 3 anni, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennità. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’infortunio. Rimane ferma la facoltà delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Convenzione Per La Prestazione Del Servizio Finanziario Di Pagamento Attraverso Carte Di Credito in Favore Delle Pubbliche Amministrazioni Ai Sensi Dell’art. 26 Legge N. 488/1999, Contratto Di Assicurazione

CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente Invalidità Permanente, nonché sulla liquidabilità delle indennità o sul grado o durata dell'inabilità temporaneasulla misura dei rimborsi, le parti Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decideredecidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo, accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dell‘ordine dei medici Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medicicollegio medico. Il Collegio collegio medico risiederisiede nella città, a scelta della Societàsede di Istituto di Medicina Legale, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizzapiù vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il del terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, I'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 3 anni, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennità. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’infortunio. Rimane ferma la facoltà delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Assicurazione Spese Di Annullamento Viaggio