Ritardo di pagamento Clausole campione

Ritardo di pagamento. In caso di morosità del Partner Contrattuale, SPS ha la facoltà di esigere interessi di mora pari al 10% annuo sull’importo della fattura nonché di fatturare al Partner Contrattuale tutte le spese di sollecito e d’incasso. In caso di ritardo di pagamento e a scadenza del 1° periodo di sollecito, SPS è autorizzata alla compensazione in conformità all’art. 2.4.3 e si riserva inoltre il diritto di non eseguire lavori di riparazione su terminali difettosi, di non fornire materiale, di sospendere l’erogazione delle presta- zioni di servizio oppure di interrompere l’operatività dei terminali in que- stione dopo il 3° sollecito senza riscontro positivo. Le spese connesse al ripristino del servizio sono a carico del Partner Contrattuale.
Ritardo di pagamento. Consegna
Ritardo di pagamento. Il ritardato pagamento autorizza Xxxxxxxx a interrompere le prestazioni da questa concordate o garantite.
Ritardo di pagamento. Il Conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute.
Ritardo di pagamento. Qualsiasi ritardo di pagamento comporterà per il Cliente, di diritto e senza necessità di previa messa in mora, un tasso di penale pari al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alla sua operazione di rifinanziamento più recente, maggiorato di 10 punti percentuali. Questi interessi saranno pagati dalla data di scadenza della fattura fino alla data del pagamento completo della fattura. Sarà altresì dovuta un'indennità forfettaria supplementare di quaranta euro (40€) per spese di riscossione. Inoltre, i Servizi potranno essere sospesi fino a completo pagamento delle somme dovute.
Ritardo di pagamento. 3.1 Se il noleggiatore è in ritardo con il pagamento di un canone di noleggio, GIFAS può concedere un termine successivo di 10 giorni con monito di dissolvere il contratto senza preav- viso da parte di GIFAS in caso di scadenza di tale termine senza che il pagamento sia stato effettuato.
Ritardo di pagamento. In caso di ritardo di pagamento ci spetteranno gli interessi di mora nell’entità stabilita dalla legge; rimane invariata l’eventuale applicabilità di un risarcimento danni da ritardo, con particolare riferimento ai costi bancari e di gestione, nonché ai costi legati ad azioni legali. Nel caso siano concordati pagamenti parziali, il debito residuo totale dovrà essere saldato per intero qualora il cliente venga a trovarsi in condizione di ritardo completo o parziale per almeno due rate consecutive. A garanzia del nostro legittimo interesse (art. 6 par. 1 lett. f RGPD) all’ottenimento dei crediti in sospeso, in casi individuali provvediamo a trasmettere i dati personali ad agenzie di recupero crediti.
Ritardo di pagamento. Qualora dalla compensazione degli importi dovuti dal Partner Contrat- tuale non dovesse risultare il loro saldo, SPS invia al Partner Contrattuale un avviso di pagamento relativo all’importo arretrato. Il termine di paga- mento è di 10 giorni, trascorsi i quali il Partner Contrattuale cade in mora senza sollecito alcuno. In caso di morosità del Partner Contrattuale, SPS ha la facoltà di esigere interessi di mora pari al tasso legale sull’importo arretrato nonché di fat- turare al Partner Contrattuale tutte le spese di sollecito e d’incasso.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).