Common use of Corrispettivo dell’appalto e pagamenti Clause in Contracts

Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. 44.1 Il corrispettivo del Contratto è, di norma, stabilito a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura. In tale ultima ipotesi sono contabilizzate a misura solo le parti dell’intervento per le quali in sede di progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Salva diversa valutazione del Committente, il corrispettivo è stabilito a misura nel caso di appalti di importo inferiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro; nel caso di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, di opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e di consolidamento dei terreni. Salvo i casi stabiliti dalla disciplina vigente e salva diversa previsione contrattuale, il corrispettivo stabilito in Contratto e i relativi prezzi che lo compongono non possono essere oggetto di revisione o adeguamento in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione nei costi dei materiali e della mano d’opera eventualmente intervenute nel corso di esecuzione degli stessi. È inoltre esclusa, salva diversa previsione contrattuale, l’applicabilità del comma 1 dell’art. 1664 cod. civ.. 44.2 Ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto, il pagamento delle somme spettanti all’Appaltatore a fronte dei lavori eseguiti deve essere registrato su conti correnti dedicati e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, l’Appaltatore comunica al Committente, con le modalità e nei termini da quest’ultimo stabiliti, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi. 44.3 Nel corso di esecuzione del lavoro, sono corrisposti all’Appaltatore i pagamenti in acconto con le modalità stabilite nel Contratto e a misura dell’avanzamento del lavoro. 44.4 Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine fissato nel Contratto, viene compilato un apposito stato di avanzamento in contraddittorio con l’Appaltatore ed emesso il documento di “entrata merci”, copia del quale è rilasciata all’Appaltatore. 44.5 Qualora il corrispettivo del lavoro sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura per la sola parte a corpo, i lavori sono valutati negli stati d’avanzamento lavori sulla base delle aliquote percentuali riferite, unitamente ai relativi importi, all’ammontare complessivo dell’intervento secondo quanto stabilito nel Contratto; percentuali ed importi possono essere indicati per gruppi di lavorazioni complessive omogenee dell’intervento ovvero anche disaggregati nelle loro componenti principali unitamente ai relativi importi. Nell’ipotesi in cui il corrispettivo contrattuale sia determinato a misura ovvero parte a corpo e parte a misura per la parte a misura, i lavori sono valutati ai prezzi di Contratto, tenuto conto del ribasso contrattuale. 44.6 Gli stati di avanzamento sono compilati al solo scopo di servire di base ai certificati di pagamento in acconto senza che le relative indicazioni possano essere contrapposte alle risultanze della liquidazione finale. 44.7 Il Direttore dei lavori invia all’Appaltatore copia degli stati di avanzamento. 44.8 Il Committente può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni. 44.9 Il Committente prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila Euro degli stati di avanzamento verifica, ai sensi della disciplina vigente in materia ove applicabile, se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al su richiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Qualora il DURC relativo all’Appaltatore segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente dagli Enti previdenziali e assistenziali, compresa la Cassa edile. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo, previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive. Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione dei lavori, senza che lo stesso Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, è in facoltà di sostituirsi all’Appaltatore provvedendo, anche in corso d’opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori le somme dovute da quest’ultimo. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore e cottimista ovvero fornitore e posatore in opera, nell’ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore e cottimista.

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Samples: Contract, Condizioni Generali Di Contratto

Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. 44.1 Il corrispettivo L’importo complessivo dei lavori a base d’asta, inclusi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 28.200,00 (Euro ventottomiladuecento/00), è pari ad € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00), distinto per categorie di lavori, ai sensi dell’art.61 del Contratto èD.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, secondo il quadro sinottico riportato nella tabella sottostante: Categoria ex Allegato “A” D.P.R. n. 207/2010 Importo Importo Aliquota 1 OG1 – Edifici Civili e Industriali” Prevalente OG 1 € 175.000,00 70 % 2 OG 6 - “Acquedotti, Gasdotti, Xxxxxxxxx, Opere di norma, stabilito a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura. In tale ultima ipotesi sono contabilizzate a misura solo le parti dell’intervento per le quali in sede di progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Salva diversa valutazione del Committente, il corrispettivo è stabilito a misura nel caso di appalti di importo inferiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro; nel caso di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, di opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione irrigazione e di consolidamento Evacuazione” Scorporabile e subappaltabile OG 6 € 75.000,00 30 % Gli importi in Tab. 2.1, valgono ai fini della determinazione dei terreni. Salvo i casi stabiliti dalla disciplina vigente e salva diversa previsione contrattualerequisiti dei soggetti ammessi alla gara, il corrispettivo stabilito in Contratto e i relativi prezzi con la precisazione che lo compongono non possono essere oggetto di revisione o adeguamento in relazione alle variazioni l’indicazione dell’importo per categoria è valevole ai fini della Determinazione della classifica SOA, potendo esso variare in aumento o in diminuzione anche più del 20% ai fini dell’esecuzione dei relativi lavori. I costi derivanti dall’applicazione dei piani di sicurezza, preventivamente valutati in fase di progetto, saranno contabilizzati a misura con gli appositi prezzi di elenco, prezzi non soggetti a ribasso d’asta. Detti costi comprendono anche tutte le misure previste dagli attuali disposti normativi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” di cui all’Allegato 13 del D.P.C.M.17/05/2020. Inoltre, si sono assunte come riferimento, anche al fine di distinguere tra costi dei materiali della sicurezza e della mano d’opera eventualmente intervenute nel corso oneri aziendali di esecuzione degli stessisicurezza, le “Linee di Indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di OO.PP. È inoltre esclusain emergenza COVID-19: prime indicazioni operative” approvato dalla Commissione infrastrutture, salva diversa previsione contrattualemobilità e governo del territorio il 16/06/2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18/06/2020. In merito a detti costi per l’attuazione delle misure di sicurezza, l’applicabilità del comma 1 dell’artsi precisa che, qualora dagli atti contabili risulti un importo inferiore a quello preventivamente stimato, l’importo residuo, da assoggettare a ribasso, potrà essere utilizzato per l’esecuzione di lavori. 1664 cod. civ.. 44.2 Ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto, il pagamento delle somme spettanti all’Appaltatore Le prestazioni verranno pagate a fronte dei presentazione di fattura ogniqualvolta i lavori eseguiti raggiungono, al netto del ribasso d’asta, un importo non inferiore ad € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00). L’Appaltatore dichiara di essersi recato sui luoghi della zona dove deve essere registrato su conti correnti dedicati e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postaleeseguirsi il servizio, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la aver preso piena tracciabilità conoscenza delle operazioni. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, l’Appaltatore comunica al Committente, con le modalità e nei termini da quest’ultimo stabiliti, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicaticondizioni locali, nonché le generalità di tutte quelle circostanze generali e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi. 44.3 Nel corso particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi di esecuzione del lavoroservizio indicato, sono corrisposti all’Appaltatore i pagamenti in acconto con le modalità stabilite nel Contratto e a misura dell’avanzamento del lavorodi aver giudicato gli importi pattuiti remunerativi. 44.4 Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine fissato nel Contratto, viene compilato un apposito stato di avanzamento in contraddittorio con l’Appaltatore ed emesso il documento di “entrata merci”, copia del quale è rilasciata all’Appaltatore. 44.5 Qualora il corrispettivo del lavoro sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura per la sola parte a corpo, i lavori sono valutati negli stati d’avanzamento lavori sulla base delle aliquote percentuali riferite, unitamente ai relativi importi, all’ammontare complessivo dell’intervento secondo quanto stabilito nel Contratto; percentuali ed importi possono essere indicati per gruppi di lavorazioni complessive omogenee dell’intervento ovvero anche disaggregati nelle loro componenti principali unitamente ai relativi importi. Nell’ipotesi in cui il corrispettivo contrattuale sia determinato a misura ovvero parte a corpo e parte a misura per la parte a misura, i lavori sono valutati ai prezzi di Contratto, tenuto conto del ribasso contrattuale. 44.6 Gli stati di avanzamento sono compilati al solo scopo di servire di base ai certificati di pagamento in acconto senza che le relative indicazioni possano essere contrapposte alle risultanze della liquidazione finale. 44.7 Il Direttore dei lavori invia all’Appaltatore copia degli stati di avanzamento. 44.8 Il Committente può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni. 44.9 Il Committente prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila Euro degli stati di avanzamento verifica, ai sensi della disciplina vigente in materia ove applicabile, se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al su richiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Qualora il DURC relativo all’Appaltatore segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente dagli Enti previdenziali e assistenziali, compresa la Cassa edile. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo, previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive. Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione dei lavori, senza che lo stesso Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, è in facoltà di sostituirsi all’Appaltatore provvedendo, anche in corso d’opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori le somme dovute da quest’ultimo. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore e cottimista ovvero fornitore e posatore in opera, nell’ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore e cottimista.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. 44.1 Il corrispettivo del Contratto è, di normanorma e nel rispetto della normativa applicabile al Contratto, stabilito a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura. In tale ultima ipotesi sono contabilizzate a misura solo le parti dell’intervento per le quali in sede di progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Salva diversa valutazione del CommittenteCommittente e nel rispetto della normativa applicabile al Contratto, il corrispettivo è stabilito a misura nel caso di appalti di importo inferiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro; nel caso di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, di opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e di consolidamento dei terrenideiterreni. Salvo i casi stabiliti dalla disciplina vigente cogente applicabile al Contratto e salva diversa previsione contrattualecontrattuale nei limiti consentiti dalla normativa applicabile al Contratto, il corrispettivo stabilito in Contratto e i relativi prezzi che lo compongono non possono essere oggetto di revisione o adeguamento in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione nei costi dei materiali e della mano d’opera eventualmente intervenute nel corso di esecuzione degli stessi. È inoltre esclusa, salva diversa previsione contrattualediversaprevisionecontrattuale, l’applicabilità del comma delcomma 1 dell’art. 1664 cod. civ.. 44.2 Ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto, il pagamento delle somme spettanti all’Appaltatore a fronte dei lavori eseguiti deve essere registrato su conti correnti dedicati e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, l’Appaltatore comunica al Committente, con le modalità e nei termini da quest’ultimo stabiliti, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi. 44.3 Nel corso di esecuzione del lavoro, sono corrisposti all’Appaltatore i pagamenti in acconto con le modalità stabilite nel Contratto e a misura dell’avanzamento del lavoro. 44.4 Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine fissato nel Contratto, viene compilato un apposito stato di avanzamento in contraddittorio con l’Appaltatore ed emesso il documento “certificato di “entrata mercipagamento”, copia del quale è rilasciata all’Appaltatorecopiadelqualeèrilasciataall’Appaltatore. 44.5 Qualora il corrispettivo del lavoro sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura per la sola parte a corpo, i lavori sono valutati negli stati d’avanzamento lavori sulla base delle aliquote percentuali riferite, unitamente ai relativi importi, all’ammontare complessivo dell’intervento secondo quanto stabilito nel Contratto; percentuali ed importi possono essere indicati per gruppi di lavorazioni complessive omogenee dell’intervento ovvero anche disaggregati nelle loro componenti principali unitamente ai relativi importi. Nell’ipotesi in cui il corrispettivo contrattuale sia determinato a misura ovvero parte a corpo e parte a misura per la parte a misura, i lavori sono valutati ai prezzi di Contratto, tenuto conto del ribasso contrattuale. 44.6 Gli stati di avanzamento sono compilati al solo scopo di servire di base ai certificati di pagamento in acconto senza che le relative indicazioni possano essere contrapposte alle risultanze della liquidazione finale. 44.7 Il Direttore dei lavori invia all’Appaltatore copia degli stati di avanzamento. 44.8 Il Committente può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni. 44.9 Il Committente prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila Euro degli stati di avanzamento verifica, ai sensi della disciplina vigente in materia ove applicabile, se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al su richiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Qualora il DURC relativo . 44.10 Ai fini del pagamento delle somme spettanti all’Appaltatore segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contrattoa fronte delle prestazioni eseguite, il Committente trattiene dal certificato applica la vigente normativa in materia di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienzaverifica della regolarità contributiva applicabile al Contratto concluso, disponendo il pagamento ivi compresa quella relativa gli interventi sostitutivi in caso di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente dagli Enti previdenziali e assistenziali, compresa la Cassa edilecontributive. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo, previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive. Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione dei lavori, senza che lo stesso Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, è in facoltà di sostituirsi all’Appaltatore provvedendo, anche in corso d’opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori le somme dovute da quest’ultimo. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore e cottimista ovvero fornitore e posatore in opera, nell’ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore e cottimista.

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Samples: Contratto Di Appalto

Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. 44.1 Il corrispettivo annuo a base d'appalto dei servizi, così come descritti nell’art.2, ed oggetto del Contratto è, di norma, presente Capitolato è stabilito a corpo ovvero parte a corpo e parte a misurain Euro 693.507,43 oltre I.V.A. 10%. In tale ultima ipotesi importo sono contabilizzate compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a misura solo ribasso ed ammontanti annualmente ad Euro 5.875,82. Il canone annuo, al netto del ribasso d'asta, resterà invariato per tutta la durata della concessione, salvo l'applicazione della revisione prezzi. L’Appaltatore verrà retribuito sulla base di servizi erogati. Per quanto attiene la raccolta rifiuti ed il loro trasporto agli impianti di destino, la retribuzione avverrà con il riconoscimento di un “canone” mensile. Il canone sopra indicato si intende remunerativo per tutte le parti dell’intervento per le quali in sede di progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti dal Capitolato e definita le rispettive quantità. Salva diversa valutazione del Committentedai suoi allegati, il corrispettivo è stabilito a misura nel caso di appalti di importo inferiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro; nel caso di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, di opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e di consolidamento dei terreni. Salvo i casi stabiliti dalla disciplina vigente e salva diversa previsione contrattuale, il corrispettivo stabilito in Contratto e i relativi prezzi che lo compongono non possono essere oggetto di revisione o adeguamento in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione nei costi dei materiali e della mano d’opera eventualmente intervenute nel corso di esecuzione degli stessi. È inoltre esclusa, salva diversa previsione contrattuale, l’applicabilità del comma 1 dell’art. 1664 cod. civ.. 44.2 Ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto, il pagamento delle somme spettanti all’Appaltatore a fronte dei lavori eseguiti deve essere registrato su conti correnti dedicati e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, l’Appaltatore comunica al Committente, con da eseguirsi secondo le modalità e nei termini da quest’ultimo stabilitistabilite, per esplicita ammissione che l’Appaltatore abbia eseguito gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicatiopportuni calcoli estimativi ed abbia analizzato le caratteristiche del territorio comunale, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su gli elementi caratteristici dei servizi. Il Comune provvederà a versare all’Appaltatore, tramite mandati di essi. L’Appaltatore è obbligato, inoltre, pagamento a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi. 44.3 Nel corso di esecuzione del lavoro, sono corrisposti all’Appaltatore i pagamenti in acconto con le modalità stabilite nel Contratto e a misura dell’avanzamento del lavoro. 44.4 Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine fissato nel Contratto, viene compilato un apposito stato di avanzamento in contraddittorio con l’Appaltatore ed emesso il documento di “entrata merci”, copia del quale è rilasciata all’Appaltatore. 44.5 Qualora il corrispettivo del lavoro sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura per suo favore presso la sola parte a corpoTesoreria Comunale, i lavori sono valutati negli stati d’avanzamento lavori sulla base canoni annui convenuti a rate mensili posticipate da liquidarsi entro 60 giorni dal ricevimento delle aliquote percentuali riferite, unitamente ai relativi importi, all’ammontare complessivo dell’intervento secondo quanto stabilito nel Contratto; percentuali ed importi possono essere indicati per gruppi di lavorazioni complessive omogenee dell’intervento ovvero anche disaggregati nelle loro componenti principali unitamente ai relativi importifatture. Nell’ipotesi in cui il corrispettivo contrattuale sia determinato a misura ovvero parte a corpo e parte a misura per la parte a misura, i lavori sono valutati ai prezzi di Contratto, tenuto conto del ribasso contrattuale. 44.6 Gli stati di avanzamento sono compilati al solo scopo di servire di base ai certificati di pagamento in acconto senza che le relative indicazioni possano essere contrapposte alle risultanze della liquidazione finale. 44.7 Il Direttore dei lavori invia all’Appaltatore copia degli stati di avanzamento. 44.8 Il Committente può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni. 44.9 Il Committente prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila Euro degli stati di avanzamento verifica, ai sensi della disciplina vigente in materia ove applicabile, se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al su richiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Qualora il DURC relativo all’Appaltatore segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente dagli Enti previdenziali e assistenziali, compresa la Cassa edile. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo, previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive. Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione dei lavori, senza che lo stesso Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, è in facoltà di sostituirsi all’Appaltatore provvedendo, anche in corso d’opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori le somme dovute da quest’ultimo. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti nei confronti - dovuti a causa di forza maggiore - non daranno diritto all’Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore e cottimista ovvero fornitore e posatore in opera, nell’ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore e cottimistacontratto.

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Samples: Capitolato d'Onere

Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. 44.1 Il corrispettivo del Contratto ècanone annuo complessivo, che l'Amministrazione Comunale corrisponderà all’Aggiudicataria per l’effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato è determinato dai contratti di norma, stabilito a corpo ovvero parte a corpo e parte a misuraaggiudicazione. In tale ultima ipotesi Dal canone sono contabilizzate a misura escluse solo le parti dell’intervento voci relative ai servizi a richiesta come individuati nel presente capitolato e gli oneri eventualmente aggiunti per il trasporto di cui all’art. 18. I prezzi indicati nelle offerte presentate dall’Aggiudicataria costituenti il canone annuo complessivo, si intendono remunerativi per le prestazioni previste nel presente Capitolato per esplicita ammissione dell’Aggiudicataria stessa che ha provveduto ai relativi calcoli estimativi. Entro il 31 Gennaio di ogni anno, per effetto di quanto disposto all’art. 7 del presente capitolato, si procederà altresì, per i servizi per i quali è esplicitamente previsto, alla determinazione del conguaglio del canone annuo per effetto delle differenze quantitative riscontrate. Il canone annuo verrà corrisposto in sede 12 (dodici) rate mensili posticipate, previa emissione di progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa regolare fattura da presentare entro il 15° giorno del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento. La fatturazione del servizio di prevenzione antigelo e definita le rispettive quantitàsgombero neve dovrà essere trasmessa, annualmente e separatamente dal canone annuo del servizio di igiene urbana, al termine della stagione invernale corrispondente. Salva diversa valutazione del CommittenteI pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva tramite la richiesta effettuata dall’Amministrazione Comunale di un DURC valido, il corrispettivo è stabilito a misura nonché nel caso di appalti subappalto, della documentazione prevista nel precedente art. 10. Nel caso in cui uno o più servizi contrattualmente previsti non fosse prestato dall’Aggiudicataria per causa di importo inferiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro; nel caso di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, di opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e di consolidamento dei terreni. Salvo i casi stabiliti dalla disciplina vigente e salva diversa previsione contrattualeforza maggiore, il corrispettivo stabilito Servizio preposto provvederà a quantificare il valore economico dovuto alla mancata attuazione dei servizi e a dedurlo dal canone d’appalto. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in Contratto applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra l’Amministrazione Comunale e l’Aggiudicataria. Il pagamento verrà effettuato nei termini di legge dalla presentazione della fattura, previamente munita del visto di liquidazione del responsabile Servizio preposto, come disposto dall’art.12. Si evidenzia che per effetto del vincolo del cosiddetto “Patto di Stabilità” introdotto con l’art. 29 della L. Fin. 289/2002 e successivamente confermato, potrà avvenire un differimento dei termini di pagamento sopra previsti. Il ritardo nel pagamento oltre il suddetto termine non potrà dar luogo né alla risoluzione del contratto né alla richiesta di indennizzi, essendo causa di forza maggiore. L’aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. L’aggiudicataria si obbliga tra l’altro a trasmettere alla Stazione Appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i relativi prezzi che lo compongono non possono essere oggetto subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, dai quali si possa riscontrare l’apposita clausola con la quale ciascuno di revisione o adeguamento in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione nei costi essi assume gli obblighi di tracciabilità dei materiali e della mano d’opera eventualmente intervenute nel corso flussi finanziari di esecuzione cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta degli stessi. È inoltre esclusa, salva diversa previsione contrattuale, l’applicabilità Il mancato rispetto di tale legge comporta la risoluzione espressa del comma 1 dell’art. 1664 cod. civ.. 44.2 Ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto, il pagamento delle somme spettanti all’Appaltatore a fronte dei lavori eseguiti deve essere registrato su conti correnti dedicati contratto per grave inadempimento contrattuale e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento la contestuale informazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, l’Appaltatore comunica al Committente, con le modalità e nei termini da quest’ultimo stabiliti, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi. 44.3 Nel corso di esecuzione del lavoro, sono corrisposti all’Appaltatore i pagamenti in acconto con le modalità stabilite nel Contratto e a misura dell’avanzamento del lavoro. 44.4 Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine fissato nel Contratto, viene compilato un apposito stato di avanzamento in contraddittorio con l’Appaltatore ed emesso il documento di “entrata merci”, copia del quale è rilasciata all’Appaltatore. 44.5 Qualora il corrispettivo del lavoro sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura per la sola parte a corpo, i lavori sono valutati negli stati d’avanzamento lavori sulla base delle aliquote percentuali riferite, unitamente ai relativi importi, all’ammontare complessivo dell’intervento secondo quanto stabilito nel Contratto; percentuali ed importi possono essere indicati per gruppi di lavorazioni complessive omogenee dell’intervento ovvero anche disaggregati nelle loro componenti principali unitamente ai relativi importi. Nell’ipotesi in cui il corrispettivo contrattuale sia determinato a misura ovvero parte a corpo e parte a misura per la parte a misura, i lavori sono valutati ai prezzi di Contratto, tenuto conto del ribasso contrattuale. 44.6 Gli stati di avanzamento sono compilati al solo scopo di servire di base ai certificati di pagamento in acconto senza che le relative indicazioni possano essere contrapposte alle risultanze della liquidazione finale. 44.7 Il Direttore dei lavori invia all’Appaltatore copia degli stati di avanzamento. 44.8 Il Committente può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni. 44.9 Il Committente prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila Euro degli stati di avanzamento verificaGoverno territorialmente competente, ai sensi dell’art. 3 della disciplina vigente in materia ove applicabile, se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al su richiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Qualora il DURC relativo all’Appaltatore segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente dagli Enti previdenziali e assistenziali, compresa la Cassa edile. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo, previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive. Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione dei lavori, senza che lo stesso Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, è in facoltà di sostituirsi all’Appaltatore provvedendo, anche in corso d’opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori le somme dovute da quest’ultimo. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore e cottimista ovvero fornitore e posatore in opera, nell’ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore e cottimistaLegge n. 136/2010.

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