Variazione dei servizi. L Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti in confronto alle previsioni contrattuali e/o di offerta. Il Committente si riserva espressamente la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre ed aumentare il complesso delle prestazioni oggetto del presente Appalto sino alla concorrenza del quinto d’ obbligo, alle medesime condizioni economiche e contrattuali. La valutazione del quinto è riferita all’importo complessivo del contratto e non a presunti valori di andamento annuali. Entro tale ambito, è escluso per l Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto e lo stesso rimarrà comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni così ridotte. Rimane in ogni caso escluso per l Appaltatore, in caso di riduzione, il diritto a qualsivoglia compreso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
Variazione dei servizi. Gli elaborati del progetto identificativo del servizio devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa dei servizi oggetto dell'appalto. La Stazione appaltante, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), potrà introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in meno, nei limiti della normativa vigente. L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai servizi assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto (DEC). Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei servizi non saranno ricompensate da parte della Stazione appaltante. Le varianti in corso d’opera sono ammesse e non sottoponibili a nuova procedura di affidamento, nel caso siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. c, punti 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016 e quindi se determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e che non alterino la natura generale del contratto. L’importo di contratto potrà essere parimenti modificato senza la necessità di una nuova procedura di affidamento se il valore della modifica è al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del Nuovo Codice D.Lgs. n. 50/2016, sia contenuto entro un importo non superiore al 10% del valore iniziale di contratto e che non comporti una modifica che alteri la natura complessiva del contratto per la realizzazione dell'opera (art. 106, comma 2, lett. a - b, del D.Lgs n. 50/2016). Nel caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche ai sensi del citato art. 106, comma 2, lett. b, del D.Lgs n. 50/2016. L'importo in aumento deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alil Direttore dell’Esecuzione del Contratto prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto d...
Variazione dei servizi. Salvo quanto esplicitato nell’articolo 4 del presente capitolato, il Comune può disporre variazioni/modifiche al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria per i periodi di sospensione dell’attività in caso di forza maggiore e calamità naturali. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP.
Variazione dei servizi. 1. Qualsiasi variazione economica dei servizi conseguente a modificazioni richieste dal Comune sarà oggetto di apposito atto riportante in allegato la relativa scheda di analisi di costo.
2. Per le variazioni in aumento o diminuzione le parti contraenti possono richiedere l’aggiornamento degli importi.
Variazione dei servizi. L’Amministrazione Comunale si riserva di ridurre o estendere i servizi affidati (o servizi analoghi compresa la televigilanza), ferme restando le condizioni stabilite dal contratto di appalto, fino alla misura del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e art. 29 comma 1 del D.leg.vo 163/2006, nonché nei casi previsti dallo stesso X.xxxxx 163/2006 e dal suo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 2017/2010).
Variazione dei servizi. L’Amministrazione Comunale si riserva di modificare o interrompere alcuni servizi senza che per ciò sia dovuta indennità alcuna o aggiungere singoli servizi di vigilanza in qualsiasi momento, alle stesse condizioni del presente appalto.
Variazione dei servizi. 1. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto del DEC, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;
b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore ritenesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al DEC prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;
c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito nel contrat- to, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, non sono considerati varianti gli interventi disposti dal DEC per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale...
Variazione dei servizi. (Definizione)
Variazione dei servizi. 1. L’impresa può apportare, anche su richiesta dell’Ente affidante, in relazione ad esigenze specifiche mirate al miglioramento dell’offerta, a miglioramenti di efficienza e/o al soddisfacimento delle esigenze dell’utenza, parziali variazioni all’organizzazione dei servizi.
2. Le variazioni di cui al comma 1 che comportino riduzione o aumento entro il limite del 5% della percorrenza annua non determinano variazioni dell’ammontare degli importi di cui all’articolo 4.
3. variazioni tra il 5% ed il 10 % determinano riduzione o aumento proporzionale all’importo di cui all’art.4.
4. In ogni caso tutte le variazioni devono essere specificatamente autorizzate dall’Ente affidante.
Variazione dei servizi. Per tutta la durata dell'appalto, dell’associazione si riserva la possibilità di richiedere, con preavviso di giorni 7, l'estensione dei servizi appaltati, nonché assegnare altri servizi similari o complementari a quelli in corso d'esecuzione. In tal caso le parti concorderanno le modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali, fermo restando l’obbligo della ditta ad eseguire le prestazioni richieste.