Corsi di formazione. 8.1. I corsi sono organizzati, con la collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, secondo il modello generale concordato nell’Intesa stipulata il 20 luglio 2004 e le modifiche e le integrazioni definite nell’Allegato Tecnico per la seconda posizione economica, che fa parte integrante del presente Accordo; la formazione, ai sensi della citata intesa, si basa sul modello dell’e-learning integrato e si attua nella prospettiva dell’educazione permanente degli adulti, dove le esperienze di vita e di lavoro hanno un ruolo centrale nei processi d’apprendimento. 8.2. I corsi di formazione, comprensivi delle attività in presenza, sono finalizzati all’attuazione, da parte del personale interessato, delle ulteriori mansioni concernenti i compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa. 8.3. I contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, con particolare riferimento alla specifica configurazione dei momenti in presenza, possono essere 8.4. I momenti in presenza sono organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali per favorire il confronto professionale tra pari, attraverso la riflessione sulle esperienze professionali e di servizio maturate e per sviluppare sicura consapevolezza in ordine alle conoscenze e competenze già acquisite. 8.5. In caso di svolgimento del servizio in provincia o regione diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene nella provincia in cui il candidato presta servizio. 8.6. Le attestazioni dell’avvenuta positiva partecipazione ai corsi di qualificazione di cui all’articolo 3 dell’Intesa 20 luglio 2004 nonché ai corsi relativi all’attribuzione della posizione economica di cui all’articolo 7 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2004-2005 ed all’attribuzione della prima posizione economica di cui all’articolo 50, comma 2, del CCNL 29 novembre 2007, come modificato dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, costituiscono credito formativo ai fini dei corsi di formazione previsti dal presente Accordo. 8.7. Gli aspiranti che non abbiano frequentato i corsi possono frequentarli, secondo le modalità disciplinate nell’Allegato Tecnico dell’Accordo Nazionale del 20 ottobre 2008. 8.8. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 8.9. Gli Uffici scolastici regionali provvedono al finanziamento delle prove selettive e delle iniziative di formazione necessarie per la componente in presenza e per quella on-line. Prove selettive e corsi di cui al presente Accordo sono prioritariamente finanziati: 8.10. In sede di contrattazione regionale può essere concordato che le procedure di formazione del personale interessato alle posizioni economiche, ivi comprese le prove selettive, siano finanziate, pro-quota, dalle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007.
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Samples: Accordo Nazionale, Accordo Nazionale
Corsi di formazione. 8.1. I corsi sono organizzati, con la collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, secondo il modello generale concordato nell’Intesa stipulata il 20 luglio 2004 e le modifiche e le integrazioni definite nell’Allegato Tecnico per la seconda posizione economica, che fa parte integrante del presente Accordo; la formazione, ai sensi della citata intesa, si basa sul modello dell’e-learning integrato e si attua nella prospettiva dell’educazione permanente degli adulti, dove le esperienze La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di vita e di lavoro hanno un ruolo centrale nei processi d’apprendimento.
8.2. I corsi di formazione, comprensivi delle attività in presenza, sono finalizzati all’attuazione, da parte del personale interessato, delle ulteriori mansioni concernenti i compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa.
8.3. I contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, con particolare riferimento alla specifica configurazione dei momenti in presenza, possono essere
8.4. I momenti in presenza sono organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali per favorire il confronto professionale tra pari, attraverso la riflessione sulle esperienze professionali e di servizio maturate e per sviluppare sicura consapevolezza in ordine alle conoscenze e competenze già acquisite.
8.5. In caso di svolgimento del servizio in provincia o regione diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene nella provincia in cui il candidato presta servizio.
8.6. Le attestazioni dell’avvenuta positiva partecipazione ai corsi di qualificazione di cui all’articolo 3 dell’Intesa 20 luglio 2004 nonché ai corsi relativi all’attribuzione della posizione economica di cui all’articolo 7 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2004-2005 ed all’attribuzione della prima posizione economica di cui all’articolo 50, comma 2, del CCNL 29 novembre 2007, come modificato dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, costituiscono credito formativo ai fini dei tenere corsi di formazione previsti dal presente Accordo.
8.7. Gli aspiranti con qualificazione legalmente riconosciuta (ECM) al personale Tecnico, Paramedico e di Laboratorio dell’INRCA, orientato all’acquisizione di informazioni e di operatività necessarie per gestire in maggior sicurezza il gas erogato sia con mezzi mobili che non abbiano frequentato i corsi possono frequentarli, secondo le modalità disciplinate nell’Allegato Tecnico dell’Accordo Nazionale del 20 ottobre 2008.
8.8attraverso l’impianto fisso. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento Ditta candidata dovrà presentare tra la documentazione di gara il programma dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico.
8.9. Gli Uffici scolastici regionali provvedono al finanziamento delle prove selettive corsi identificando i numero e delle iniziative di formazione necessarie per la componente in presenza e per quella on-line. Prove selettive e corsi di cui al presente Accordo sono prioritariamente finanziati:
8.10. In sede di contrattazione regionale può essere concordato che le procedure di formazione tipologia del personale interessato ospedaliero partecipante. Ogni corso dovrà essere articolato a partire dalle nozioni generali fino alle posizioni economicheoperazioni pratiche e, ivi comprese inoltre, dovrà contenere tutti i riferimenti normativi attualmente in vigore in Italia e le prove selettiveproiezioni normative dei prossimi anni in ambito Europeo. Allegato A.1 La ditta aggiudicataria dovrà fornire gas, siano finanziatemateriali e servizi, pro-quotacon modalità e qualità descritte nel capitolato tecnico, dalle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto nelle quantità sotto specificate per ogni presidio. Per i gas medicinali e tecnici vengono indicati quantità presunta e stato fisico. Ossigeno liquido F.U. 155.000 Mc Ossigeno gassoso F.U. in bombole 000 Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.X. in bombole 50 Kg Ossigeno compresso in pacchi F.U. 262 Mc Aria medicale F.U. in bombole 362 Mc Azoto liquido in Dewar da lt 10 785 Lt Argon ricerche 5.0 54 Mc Anidride Carbonica industriale (in bombole grandi e piccole) 198 Kg Ghiaccio secco 35 Kg Aria ultrapura in bombole 3 Mc OSSIGENO ARIA VUOTO Con opzione di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007.riscatto a fine contratto
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Corsi di formazione. 8.1Nell'ottica e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 66 del CCNL 17.9.2007 ed al fine di ricercare strumenti che diano concreta attuazione alla richiamata norma, l'Azienda si impegna a programmare ed attuare iniziative di formazione con finalità di istruzione, aggiornamento e sviluppo del bagaglio professionale dei dipendenti. L’Azienda si impegna altresì a far partecipare annualmente a tali iniziative almeno il 10% del personale. I corsi sono organizzatiin questione, con per i quali si farà ricorso anche a strumenti didattici utilizzanti le più moderne tecnologie informatiche e/o multimediali, riguarderanno il generalizzato arricchimento professionale, compresa la collaborazione dell’Agenzia nazionale conoscenza delle lingue straniere, per lo sviluppo dell’autonomia scolasticail sempre migliore espletamento delle mansioni e - verificandosene la necessità da un punto di vista tecnico, secondo il modello generale concordato nell’Intesa stipulata il 20 luglio 2004 organizzativo e le modifiche produttivo - potranno anche essere riferiti a processi di mobilità verticale e le integrazioni definite nell’Allegato Tecnico per orizzontale. Per quanto concerne in particolare la seconda posizione economicaformazione da tenersi in aula, che fa parte integrante del presente Accordo; la formazionestessa potrà essere sviluppata ed attuata sia avvalendosi delle strutture della GGIA (Generali Group Innovation Academy) sia ricorrendo, ai sensi della citata intesaove opportuno, si basa sul modello dell’e-learning integrato e si attua nella prospettiva dell’educazione permanente degli adulti, dove le esperienze a strutture esterne specializzate e/o a progetti di vita e di lavoro hanno un ruolo centrale nei processi d’apprendimento.
8.2formazione organizzati dal Fondo Banche Assicurazioni. I corsi Le iniziative di formazione, comprensivi di cui verrà data preventiva comunicazione ai lavoratori potenzialmente interessati, dovranno garantire una effettiva possibilità e parità di partecipazione nel rispetto della L. n. 903/1977 e del D. Lgs. n. 198/2006, nonché dell'art. 49 del CCNL 17.9.2007 e dell'art. 19 del presente CIA. Fermo quanto previsto in materia dal richiamato art. 66 CCNL, l'Impresa effettuerà in orario lavorativo i corsi dalla stessa organizzati; ove, peraltro, i corsi - per opportunità didattica - dovessero protrarsi oltre l'anzidetto orario, resta ferma la specificazione di cui all'undicesimo comma del predetto art. 66. Annualmente l’Azienda informerà le Rappresentanze Sindacali Aziendali in merito al programma formativo adottato e terrà conto delle attività in presenza, sono finalizzati all’attuazione, da parte del personale interessato, delle ulteriori mansioni concernenti i compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa.
8.3. I contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, con particolare riferimento alla specifica configurazione dei momenti in presenza, possono essere
8.4. I momenti in presenza sono organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali per favorire il confronto professionale tra pari, attraverso la riflessione sulle esperienze professionali e di servizio maturate e per sviluppare sicura consapevolezza in ordine alle conoscenze e competenze già acquisite.
8.5osservazioni dalle stesse formulate. In caso di svolgimento del servizio tale occasione l’Azienda fornirà inoltre informazioni riepilogative in provincia o regione diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene nella provincia in cui il candidato presta serviziomerito ai vari corsi/seminari svolti.
8.6. Le attestazioni dell’avvenuta positiva partecipazione ai corsi di qualificazione di cui all’articolo 3 dell’Intesa 20 luglio 2004 nonché ai corsi relativi all’attribuzione della posizione economica di cui all’articolo 7 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2004-2005 ed all’attribuzione della prima posizione economica di cui all’articolo 50, comma 2, del CCNL 29 novembre 2007, come modificato dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, costituiscono credito formativo ai fini dei corsi di formazione previsti dal presente Accordo.
8.7. Gli aspiranti che non abbiano frequentato i corsi possono frequentarli, secondo le modalità disciplinate nell’Allegato Tecnico dell’Accordo Nazionale del 20 ottobre 2008.
8.8. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico.
8.9. Gli Uffici scolastici regionali provvedono al finanziamento delle prove selettive e delle iniziative di formazione necessarie per la componente in presenza e per quella on-line. Prove selettive e corsi di cui al presente Accordo sono prioritariamente finanziati:
8.10. In sede di contrattazione regionale può essere concordato che le procedure di formazione del personale interessato alle posizioni economiche, ivi comprese le prove selettive, siano finanziate, pro-quota, dalle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Corsi di formazione. 8.1Il servizio prevede l’erogazione, su richiesta dell’Autorità, di specifici corsi di formazione e/o addestramento, secondo le modalità e i protocolli stabiliti nel PFIA, svolti ai sensi dell'art. I 37 del d.lgs 81/2008 e s.m.i., nonché dell’ Accordo 26 Gennaio 2006 e degli Accordi 21 Dicembre 2011 quali “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi sono organizzati, con la collaborazione dell’Agenzia nazionale di formazione per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, secondo il modello generale concordato nell’Intesa stipulata il 20 luglio 2004 e le modifiche e le integrazioni definite nell’Allegato Tecnico per la seconda posizione economica, che fa parte integrante del presente Accordo; la formazione, ai sensi della citata intesa, si basa sul modello dell’e-learning integrato e si attua nella prospettiva dell’educazione permanente degli adulti, dove le esperienze di vita e di lavoro hanno un ruolo centrale nei processi d’apprendimento.
8.2. I corsi di formazione, comprensivi delle attività in presenza, sono finalizzati all’attuazionesvolgimento diretto, da parte del personale interessatodatore di lavoro, delle ulteriori mansioni concernenti i dei compiti di collaborazione amministrativa prevenzione e tecnica caratterizzati da autonomia protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e responsabilità operativa.
8.3. I contenuti 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le modalità Province autonome di svolgimento Trento e Bolzano per la formazione dei corsi di formazionelavoratori, con particolare riferimento alla specifica configurazione dei momenti in presenza, possono essere
8.4. I momenti in presenza sono organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali per favorire il confronto professionale tra pari, attraverso la riflessione sulle esperienze professionali e di servizio maturate e per sviluppare sicura consapevolezza in ordine alle conoscenze e competenze già acquisite.
8.5. In caso di svolgimento del servizio in provincia o regione diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene nella provincia in cui il candidato presta servizio.
8.6. Le attestazioni dell’avvenuta positiva partecipazione ai corsi di qualificazione di cui all’articolo 3 dell’Intesa 20 luglio 2004 nonché ai corsi relativi all’attribuzione della posizione economica di cui all’articolo 7 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2004-2005 ed all’attribuzione della prima posizione economica di cui all’articolo 50sensi dell'articolo 37, comma 2, del CCNL 29 novembre 2007, come modificato dalla sequenza contrattuale 25 luglio decreto legislativo 9 aprile 2008, costituiscono credito formativo ai fini dei corsi n. 81” di formazione previsti dal presente Accordo.
8.7seguito denominati “Accordo Stato Regioni”, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.8 dell’11 Gennaio 2012, ed eventuali successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. Gli aspiranti che non abbiano frequentato i corsi possono frequentarli, secondo le modalità disciplinate nell’Allegato Tecnico dell’Accordo Nazionale del 20 ottobre 2008.
8.8. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effettiIl Fornitore dovrà redigere, in quanto necessario supporto professionale allo caso di corso in aula, un apposito verbale per ciascun incontro di formazione, in cui oltre alla sede e alla data dell’incontro, saranno specificati i contenuti del corso e saranno riportati i nominativi dei partecipanti. Al termine del ciclo relativo a ciascun corso, a prescindere dalla modalità di erogazione dello stesso dovranno essere effettuate le verifiche previste dalla vigente normativa volte a valutare e documentare il grado di apprendimento da parte degli utenti. Inoltre, a prescindere dalla modalità di erogazione scelta dall’Autorità, il Fornitore dovrà distribuire agli utenti un questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi. I corsi dovranno essere effettuati nel rispetto dei programmi definiti nel PFIA (elaborato in autonomia dall’Autorità), e approvati dall’Autorità. L’attivazione del servizio comporta lo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione da parte del beneficio economicoFornitore delle seguenti attività: - Corsi di Formazione - Sessioni di addestramento Il prospetto seguente sintetizza le attività previsti per il servizio.
8.9. Gli Uffici scolastici regionali provvedono al finanziamento delle prove selettive e delle iniziative di formazione necessarie per la componente in presenza e per quella on-line. Prove selettive e corsi di cui al presente Accordo sono prioritariamente finanziati:
8.10. In sede di contrattazione regionale può essere concordato che le procedure di formazione del personale interessato alle posizioni economiche, ivi comprese le prove selettive, siano finanziate, pro-quota, dalle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007.
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Samples: Capitolato Tecnico