Costi di emergenza Clausole campione

Costi di emergenza. In situazioni di emergenza le PERSONE ASSICURATE sono autorizzate a sostenere COSTI DI DIFESA senza il preventivo consenso scritto dell’ASSICURATORE nel caso in cui lo stesso non possa essere ragionevolmente ottenuto anticipatamente. L’ASSICURATORE si impegna ad approvarli con effetto retroattivo alla data in cui la PERSONA ASSICURATA avrebbe potuto ottenere il consenso scritto dell’ASSICURATORE. La garanzia è prestata entro il sottolimite indicato al punto 4.1 i) del Modulo che è parte della prestazione cui l’ASSICURATORE è tenuto in forza dell’art. 1917, comma 3 del Codice Civile.
Costi di emergenza. In situazioni di emergenza le PERSONE ASSICURATE sono autorizzate a sostenere COSTI DI DIFESA senza il preventivo consenso scritto dell’ASSICURATORE nel caso in cui lo stesso non possa essere ragionevolmente ottenuto anticipatamente. L’ASSICURATORE si impegna ad approvarli con effetto retroattivo alla data in cui la PERSONA ASSICURATA avrebbe potuto ottenere il consenso scritto dell’ASSICURATORE. La garanzia è prestata entro il sottolimite di EURO 250.000,00.
Costi di emergenza. Nel caso in cui, a causa di un’emergenza, non sia ragionevolmente possibile ottenere l’autorizzazione scritta degli Assicuratori con riguardo ai Costi e Spese, ai Costi per Indagini ed Esami, alle Spese di Difesa in Sede Cautelare o d’Urgenza, ai Costi per estradizione (se la garanzia è stata attivata), ai Costi per Corporate Manslaughter (se la garanzia è stata attivata) sostenuti in conseguenza di qualsiasi Reclamo in garanzia, gli Assicuratori si impegnano ad approvare retroattivamente i costi e le spese sopra indicati fino ad un massimo pari, in aggregato, al 15% (quindici per cento) del minore tra il Limite di Indennizzo e il Sottolimite eventualmente presente per tali costi e spese. A parziale deroga di quanto previsto nel presente Certificato, lo stesso non è operante per le Società estere qualora questo risulti in contrasto con le leggi vigenti nel Paese in cui le società stesse operano. Relativamente alla Perdita riconducibile all’attività di qualsiasi Persona Assicurata di una delle Società estere sopra citate, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne la Contraente degli esborsi e/o perdite finanziarie che la Contraente stessa dovesse sostenere e/o subire per tenere indenne ciascuna Persona Assicurata quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in relazione ai Reclami avanzati per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione nei confronti di tale Persona Assicurata in conseguenza di un Atto Dannoso. Eventuali circostanze conosciute dalle società estere sono da intendersi conosciute dalla Contraente Per Maggior Termine per la Notifica dei Reclami si intende il periodo di 5 anni immediatamente successivo alla data di annullamento, di risoluzione o di scadenza di una garanzia o delle garanzie del presente Certificato, durante il quale un Reclamo basato su o traente origine da un presunto Xxxx Xxxxxxx commesso prima di tale data può essere presentata nei confronti delle Persone Assicurate. Gli Assicuratori sono tenuti al pagamento nel caso di un Reclamo presentato durante tale Maggior Termine per la Notifica dei Reclami e derivanti da Atti Dannosi di cui le Persone Assicurate siano venute a conoscenza dopo la data di annullamento o di scadenza di una garanzia o delle garanzie, a condizione che nel momento in cui gli assicurati sono venuti a conoscenza dell’atto illecito, la garanzia a cui si riferisce la richiesta di risarcimento non sia stata sottoscritta presso il medesimo assicuratore.
Costi di emergenza. A parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 34 - “Gestione delle controversie - Spese legali” di Polizza, qualora per casi indipendenti dalla sua volontà l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di trasmettere ad AXA il preventivo analitico delle spese ritenute necessarie per resistere alla Richiesta di Risarcimento, AXA presterà comunque l’indennizzo delle spese strettamente necessarie alla difesa di una Richiesta di Risarcimento sino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella riepilogativa “Tabella limiti sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo”.
Costi di emergenza. L’Assicuratore terrà indenne l’Assicurato per i Costi di Emergenza.
Costi di emergenza. L’Assicuratore terrà indenne l’Assicurato per i Costi di Emergenza. L’esborso massimo dell’Assicuratore per tali Costi di Emergenza è in tutti casi limitato al Sottolimite di Indennizzo pari al minimo tra il 10% del Sottolimite per Costi di Emergenza ed Euro 250.000,00, da applicarsi all’insieme di tutte le Richieste di Risarcimento comunicate all’Assicuratore nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e dell’intero Periodo di Garanzia Postuma se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all’Articolo 2.3.1), qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle Persone Assicurate coinvolte.
Costi di emergenza. Qualora non sia ragionevolmente possibile ottenere il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore a sostenere Costi di Difesa o Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento, l’Assicuratore approverà a posteriori tali costi entro il Sottomassimale indicato al punto 7 della Scheda.
Costi di emergenza. In situazioni di emergenza le PERSONE ASSICURATE sono autorizzate a sostenere COSTI DI DIFESA senza il preventivo consenso scritto dell'ASSICURATORE nel caso in cui lo stesso non possa essere ragionevolmente ottenuto anticipatamente. L'ASSICURATORE si impegna ad approvarli con effetto retroattivo alla data in cui la PERSONA ASSICURATA avrebbe potuto ottenere il consenso scritto dell'ASSICURATORE. La garanzia è prestata entro il sottolimite indicato nella Scheda di Polizza sezione Responsabilità Civile degli Amministratori e degli altri Organi Aziendali che è parte della prestazione cui l'ASSICURATORE è tenuto in forza dell'art. 1917, comma 3 del codice civile.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.