Crediti del Cliente Clausole campione

Crediti del Cliente. Il Cliente non potrà per nessuna ragione o titolo emettere, senza il consenso del Fornitore, note di addebito o fatture per crediti di sua competenza o comunque addebitare al Fornitore importi dei quali quest’ultimo non si sia, espressamente e per iscritto, riconosciuto debitore. Il Cliente non potrà, salvo autorizzazione scritta, compensare o trattenere somme dovute al Fornitore. In ipotesi di sussistenza di crediti a favore del Cliente, il Fornitore è espressamente autorizzato a portare tali somme in compensazione con quanto dovutogli in forza delle forniture effettuate o da effettuarsi.
Crediti del Cliente. Il Cliente non potr‡ per nessuna ragione o titolo emettere, senza il consenso del Fornitore, note di addebito o fatture per crediti di sua competenza o comunque addebitare al Fornitore importi dei quali questíultimo non si sia, espressamente e per iscritto, riconosciuto debitore. Il Cliente non potr‡, dunque, salvo autorizzazione scritta, compensare o trattenere somme dovute al Fornitore; in tal caso il Fornitore potr‡ richiedere gli interessi per mancato o ritardato pagamento cosií come previsto al punto 10.2. In ipotesi di sussistenza di crediti a favore del Cliente, il Fornitore potr‡ portare tali somme in compensazione con quanto dovutogli in forza delle forniture effettuate o da effettuarsi. Il Fornitore ed il Cliente si impegnano, in ipotesi di esistenza di una specifica legislazione, ad accordarsi in ordine alla ipotesi di pagamento diretto e responsabilit‡ con i subfornitori. Il Cliente comunque non potr‡ mai raggiungere diretti accordi con i subfornitori del Fornitore, derogando alle presenti condizioni generali di fornitura.
Crediti del Cliente. Il Cliente non può, per nessun motivo, anche in caso di vizio o difetto riconosciuto da C.Matic, emettere, senza il consenso di questa, note di addebito o fatture o, in ogni caso, addebitare a C.Matic somme per le quali questa non si sia riconosciuta espressamente debitrice. Il Cliente del pari non potrà, salvo autorizzazione scritta, compensare o trattenere somme dovute a C.Matic. In tal caso, C.Matic potrà chiedere gli interessi per mancato o ritardato pagamento e sospendere le forniture o risolvere il contratto.
Crediti del Cliente. Il Cliente non potrà per nessuna ragione o titolo emettere, senza il consenso di MECAVIT S.r.l., note di addebito o fatture per crediti di sua competenza o comunque addebitare a MECAVIT S.r.l. importi dei quali quest’ultimo non si sia, espressamente e per iscritto, riconosciuto debitore. Il Cliente non potrà, dunque, salvo autorizzazione scritta, compensare o trattenere somme dovute a MECAVIT S.r.l.; in tal caso MECAVIT S.r.l. potrà richiedere gli interessi per mancato o ritardato pagamento così come previsto al punto 10.2. In ipotesi di sussistenza di crediti a favore del Cliente, il MECAVIT S.r.l. potrà portare tali somme in compensazione con quanto dovutogli in forza delle forniture effettuate o da effettuarsi.
Crediti del Cliente. Il Cliente non potrà per nessuna ragione o titolo emettere, senza il consenso di FCF, note di addebito o fatture per crediti di sua competenza o comunque addebitare a FCF importi dei quali quest’ultimo non si sia, espressamente e per iscritto, riconosciuto debitore. Il Cliente non potrà, dunque, salvo autorizzazione scritta, compensare o trattenere somme dovute a FCF; in tal caso FCF potrà richiedere gli interessi per mancato o ritardato pagamento cosi’ come previsto al punto 10.2. In ipotesi di sussistenza di crediti a favore del Cliente, FCF potrà portare tali somme in compensazione con quanto dovutogli in forza delle forniture effettuate o da effettuarsi. responsabilità con i subfornitori. Il Cliente comunque non potrà mai raggiungere diretti accordi con i subfornitori di FCF, derogando alle presenti condizioni generali di fornitura.

Related to Crediti del Cliente

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).