Mancato o ritardato pagamento Clausole campione

Mancato o ritardato pagamento. Il mancato, inesatto, o ritardato pagamento può comportare gravi conseguenze a carico del Cliente e/o Garante, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la vendita forzata dei beni. In tali casi, inoltre, il soggetto inadempiente potrebbe essere segnalato nei Sistemi di Informazioni Creditizie di cui Cofidis si avvale che comporta maggiori difficoltà di ottenere in futuro ulteriori crediti.
Mancato o ritardato pagamento. Il mancato, inesatto, o ritardato pagamento può comportare gravi conseguenze a carico del Cliente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la vendita forzata dei beni. In tali casi, inoltre, il soggetto inadempiente potrebbe essere segnalato nei Sistemi di Informazioni Creditizie di cui Cofidis si avvale che comporta maggiori difficoltà di ottenere in futuro altri crediti. A tale proposito, il Cliente acconsente espressamente a ricevere l’eventuale preavviso di segnalazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie attraverso comunicazioni telefoniche registrate sul proprio numero di cellulare, o tramite forme di messaggistica istantanea (per esempio: WhatsApp).
Mancato o ritardato pagamento. Nel caso di pagamento mancato o ritardato rispetto a modalità e termini previsti nella conferma d’ordine, il venditore potrà scegliere tra il risolvere o il dare esecuzione al contratto. Ove il contratto sia risolto il venditore ha diritto a trattenere i pagamenti già ricevuti a titolo parziale o integrale di risarcimento del danno. Ove il contratto non venga risolto il venditore è legittimato a sospendere la propria prestazione ex art. 1460 del Codice Civile Italiano. Nel caso di ritardo nel pagamento decorreranno a favore della Casa venditrice gli interessi convenzionati di mora sull’importo scoperto, con tasso pari a quello praticato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 5 (cinque) punti, salvo il diritto ad ulteriore risarcimento del danno.
Mancato o ritardato pagamento. 3.1 Il ritardo di pagamento, anche parziale, delle fatture emesse dal Venditore, dà luogo all’immediata decorrenza degli interessi di mora che saranno addebitati alle condizioni e nella misura previste dal Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231 attuativo della direttiva 29.06.2000/35/CE ed eventuali successive modifiche.
Mancato o ritardato pagamento. 4.1 L’Acquirente non può comunque sospendere o ritardare i pagamenti, neppure in caso di contestazione, reclamo o ritardo nella consegna dei Prodotti da parte di Xxxxxxx o per qualsiasi altro motivo, né potrà operare la compensazione tra le somme allo stesso spettanti a qualsiasi titolo ed il prezzo dovuto per l'acquisto dei Prodotti. In caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, l’Acquirente dovrà sulla somma in sospeso un interesse di mora pari a quello previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
Mancato o ritardato pagamento. Il pagamento delle fatture deve rispettare le scadenze e le condizioni pattuite. Per nessun motivo il Cliente può sospendere o ritardare il pagamento. Xxxxxxx potrà concedere al Cliente una specifica deroga all’originale scadenza pattuita. In caso di ritardo dei pagamenti di qualunque importo, anche minimo, Arduini si riserva la facoltà di sospendere immediatamente e senza alcun preavviso la consegna dei Materiali, anche oggetto di diverso ordine d’acquisto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento pattuite Xxxxxxx avrà la facoltà di addebitare interessi di mora dovuti ai ritardi di pagamento nella misura di cui all’art. 5 del X.X.xx n 231/2002, nei limiti comunque della L. 108/96 Legge sull'usura, nonché tutte le spese per il recupero del credito. Xxxxxxx avrà il diritto di richiedere il pagamento integrale di quanto indicato nella conferma d'ordine anche qualora il Cliente cancelli in parte o integralmente un ordine e avrà diritto di trattenere gli eventuali acconti ricevuti a titolo di compensazione e/o risarcimento. Il Cliente resta obbligato al risarcimento di tutti i danni (emergenti o da lucro cessante) derivanti dal mancato adempimento dei contratti stessi.
Mancato o ritardato pagamento. Il ritardato pagamento, anche parziale, delle nostre fatture darà luogo alla decorrenza degli interessi di mora, che saranno calcolati sul totale della fornitura, comprensivo di imposte ed ogni altra spesa accessoria inerente, nella misura prevista dal Decreto Legislativo n.231 del 9.10.2002, attuativo della Direttiva 2000/35/CE, dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 192 del 9.11.2012 ed eventuali successive modifiche. Il mancato o ritardato pagamento delle fatture, autorizza S.M.C. Srl, salvo ogni altra azione, a richiedere il pagamento anticipato delle ulteriori forniture ovvero di ritenere sospeso o risolto il Contratto, di sospendere od annullare altri contratti in corso, senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzi o alcuna altra riserva al riguardo; l’Acquirente resta obbligato al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla mancata esecuzione dei contratti.
Mancato o ritardato pagamento. In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini stabiliti nel presente contratto saranno applicati mensilmente gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
Mancato o ritardato pagamento. Per il ritardato pagamento delle fatture, BARON PE.S.I. srl si riserva la facoltà di addebitare un interesse annuo pari al tasso di sconto incrementato del 2%, calcolato dalla data di emissione della fattura al momento dell’effettivo pagamento. Sono a carico del Cliente/Committente tutti i costi relativi al recupero del credito, comprese le eventuali spese legali. BARON PE.S.I. srl si riserva il diritto di sospendere o di interrompere le attività in caso di mancato pagamento delle fatture già emesse.
Mancato o ritardato pagamento. 5.1 Nell’eventualità di un pagamento totalmente o parzialmente ritardato, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Venditrice sulla somma dovuta e fatturata un interesse di mora. Tale tasso di interessi sarà pari al tasso XXXXXXX a tre mesi in vigore durante il periodo di mora maggiorato di 8 punti, oppure, se maggiore, al tasso ufficiale di interesse in vigore nello Stato del Cliente al momento del mancato pagamento aumentato di 10 punti percentuali.