Common use of CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ Clause in Contracts

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ. 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

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CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ. (Di cui all’art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139) 1. L'indennità ) L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. ) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è' dovuto anche in caso di mancato accordo. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decretoregolamento. 4. L'importo L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affaredell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 11 -bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimentoprocedimento . 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo l’organismo e il mediatore media tore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario l’onorario del mediatore per l'intero l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo dell’articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell'indennitàdell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi d’interessi si considerano come un'unica un’unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo all’articolo 5, comma 1, del decreto dec reto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

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Samples: Regolamento Per La Mediazione Civile E Commerciale

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ. 1. L'indennità L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 (oltre iva) per le liti di valore fino a euro 250.000,00 oppure di euro 80,00 (oltre iva) per le liti di valore superiore ad euro 250.000,00, che è versato dall'istante dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L'importo L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affaredell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all'articolo all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio all’esito del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che - nel corso del quale il Mediatore chiarisce le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo modalità e il mediatore non possono rifiutarsi funzionamento della procedura di svolgere mediazione - e solo nel caso in cui le parti manifestino la volontà di proseguire nel tentativo di mediazione. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario l’onorario del mediatore per l'intero l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo dell’articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell'indennitàdell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi d’interessi si considerano come un'unica un’unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

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Samples: Regolamento Di Mediazione

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ. 1. L'indennità L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 40,00+ iva che è versato dall'istante dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L'importo L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affaredell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo dell’articolo 11 del decreto legislativoDecreto Legislativo; d) nelle materie di cui all'articolo 5, all’articolo 5 comma 1, 1 del decreto legislativoDecreto Legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

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Samples: Regolamento Per La Mediazione

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ. 1. L'indennità L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo parte, per lo svolgimento del primo incontro, l’importo di euro 40,00 che è versato dall'istante per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e di € 80,00 per quelle di valore superiore. Le spese di avvio devono essere versate dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. Sono a carico delle parti anche le eventuali spese vive documentate. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decretoRegolamento. 4. L'importo L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affaredell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a di un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all'articolo all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativolegislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta ad € 40,00 per il primo scaglione e ad euro cinquanta € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione l’applicazione della lettera c) del presente comma comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le Le indennità debbano devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativolegislativo 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativolegislativo citato, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario l’onorario del mediatore per l'intero l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo dell’articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell'indennitàdell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi d’interessi, si considerano come un'unica un’unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decretoRegolamento, sono derogabili. L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, più i costi relativi all'eventuale utilizzo del servizio di mediazione secondo modalità telematiche. Le spese di avvio (pari ad € 40,00 per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e ad € 80,00 per quelle di valore superiore) sono a carico di ogni parte. Le spese di avvio devono essere versate dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. Alle spese di avvio vanno aggiunte eventuali ulteriori spese vive documentate. Le spese di mediazione, indicate di seguito nella tabella A, sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Ad esse va aggiunto il rimborso delle eventuali ulteriori spese vive documentate. Il servizio di mediazione secondo modalità telematiche ha un costo aggiuntivo pari ad € 30,00 + IVA per ciascuna parte collegata a distanza ed ha una durata di 90 giorni dalla data di attivazione da parte dell'Organismo. Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte) Fino a Euro 1.000: Euro 65; da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130; da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240; da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360; da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600; da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000; da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000; da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800; da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200; oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200. Gli importi indicati nella suddetta tabella sono al netto dell'IVA e potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti. Gli stessi importi dovranno essere corrisposti successivamente al primo incontro gratuito, solo nell'ipotesi di avvio della procedura di mediazione.

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Samples: Regolamento Di Procedura Di Mediazione

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ. 17.1 Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere all’Organismo, inclusive delle spese amministrative e del compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell’avvio della procedura. L'indennità Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interessi si considerano come una sola parte. 7.2 Le spese di avvio del procedimento sono versate dalla parte richiedente al momento del deposito della domanda e, dalla controparte, contestualmente all’accettazione di partecipazione alla procedura di mediazione. 7.3 Le indennità di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore cui è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti, per l’intero procedimento di mediazione indipendentemente dal numero di incontri svolti. -L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese -Per la spesa di avvio, a valere sull'indennità sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3, l’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. - Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4regolamento. L'importo - L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affaredell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a ad un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all'articolo 5all’artico5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta ad € 40,00 per il primo scaglione e ad euro cinquanta € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella quelle che ha introdotto la mediazione, mediazione partecipa al procedimento. 5. - Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello fra lo scaglione immediatamente precedente a e quello effettivamente applicabile; l'importo l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. ; - Gli importi dovuti per il singolo primo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. ; - Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. ; - Qualora il valore valora risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stimastina, l'organismo l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000€ 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. - Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio dell’inizio del primo incontro di mediazione in nella misura non inferiore alla della metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le Le indennità debbano debbono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo all’art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi nell’ipotesi di cui all'articolo 5, all’art. 5 comma 1, 1 del decreto legislativo, l'organismo l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 10. ; - Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario l’onorario del mediatore per l'intero l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di degli incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della di una proposta ai sensi dell'articolo dell’articolo 11 del decreto legislativo. 11. - Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. - Ai fini della corresponsione dell'indennitàdell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi di interessi si considerano come un'unica un’unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. - Gli importi minimi delle indennità per ciascun ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decretoallegata, sono derogabili. 7.4 L’eventuale parte di indennità non ancora versata e gli eventuali aumenti devono essere corrisposti al termine della procedura e sono condizione per il rilascio del verbale. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. 7.5 Oltre alle indennità complessive devono essere corrisposte altresì le spese vive purché documentate dall’Organismo di mediazione.

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Samples: Regolamento Di Conciliazione Ordinaria E Codice Etico

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ. 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

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Samples: Regolamento Di Procedura Per La Mediazione