Common use of CRITERI DI INDENNIZZO Clause in Contracts

CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; ▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente; ▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 70.000,00. ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni, Contratto Di Assicurazione Infortuni

CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente IP viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente IP previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente IP indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta; ▪ nel in caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel in caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente IP soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente IP non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, conto con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente IP tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente saranno di IP sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente IP preesistente; ▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente IP in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’AssicuratoIP del genitore Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 78: ▪ corrisponde a favore del bambino/ragazzo Assicurato l’Indennizzo mensile previsto dal Piano Assicurativo per la durata assicurata prescelta dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza; l’Indennizzo mensile si incrementa annualmente sulla base del piano indicato nel Certificato di assicurazione ed è corrisposto fino al compimento del 21° anno di età del bambino/ragazzo Assicurato, corrisponde dopodiché la Compagnia corrisponderà l’eventuale somma residua in un’unica soluzione; ▪ presta a titolo gratuito le garanzie relative al medesimo un Indennizzo pari Pacchetto Base a € 70.000,00protezione del bambino/ragazzo fino al compimento del 21° anno di età del bambino/ragazzo Assicurato. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione della documentazione di seguito indicata: ▪ relazione medica sulle cause della IP; ▪ certificati medici comprovanti l’entità ed il decorso delle lesioni nonché la stabilizzazione dei postumi invalidanti; ▪ eventuale certificazione di invalidità rilasciata dall’INPS o altro organo preposto; ▪ eventuale documentazione presentata unitamente alla domanda di invalidità (originali di cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, valutazioni funzionali, ecc.); ▪ eventuale conferma di cessazione del rapporto di lavoro rilasciata dal datore di lavoro; a condizione che: ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale i postumi permanenti si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio., ancorché successivamente alla scadenza del Contratto; nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall’Infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, l’Indennizzo sarà liquidato in via definitiva secondo la valutazione in riferimento al quadro presentato dall’Assicurato in quel momento. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di IP. - una somma assicurata pari a € 600,00 al mese; - una durata assicurata pari a 5 anni; - un sinistro avvenuto in data 01/03/2022;

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni E Malattia

CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; ▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice o di una falange dell'alluce è stabilito nella metà; metà della percentuale fissata per la perdita anatomica di una falange dell'allucetotale del rispettivo dito, nella metà; mentre per la perdita di una falange di qualunque altro dito, dito l’indennizzo è stabilito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità di Invalidità Permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente; ▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente in misura da stabilirsi, stabilirsi caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 70.000,00. ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni

CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; ▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente; ▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 70.000,00. ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio.

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CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; ▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente; ▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 78, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari la somma assicurata relativa al Piano Assicurativo prescelto dall’Aderente al momento dell’adesione al Programma Assicurativo. La prestazione viene corrisposta a € 70.000,00. condizione che: ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio.

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CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; ▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed e uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente; ▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 70.000,00. ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni

CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente invalidità permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente invalidità permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente invalidità permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; ▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente invalidità permanente soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed e uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente d’invalidità permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente invalidità permanente preesistente; ▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente invalidità permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 70.000,00. ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni

CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia L’IMPRESA corrisponde l’Indennizzo l'INDENNIZZO per le sole conseguenze dirette dirette, esclusive ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistentioggettivamente constatabili dell'INFORTUNIO. Pertanto, se Se al momento dell’Infortunio l’Assicurato dell'INFORTUNIO, l'ASSICURATO non è affetto da menomazioni preesistentifisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio l'INFORTUNIO avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in In caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; ▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente saranno di cui all'art. 2.4 "INVALIDITÀ PERMANENTE" sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente invalidità preesistente. Relativamente alla GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE se l’ASSICURATO, per causa indipendente dall’INFORTUNIO che ha determinato un’INVALIDITÀ PERMANENTE a suo carico, decede: • prima che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dall’IMPRESA, l’INDENNIZZO verrà corrisposto ai BENEFICIARI designati in POLIZZA o, in assenza di designazione, agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria, purché i postumi permanenti siano obiettivamente accertabili sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta; ▪ per la perdita • dopo che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente un professionista incaricato dall’IMPRESA, l’INDENNIZZO verrà corrisposto ai BENEFICIARI designati in misura da stabilirsiPOLIZZA o, caso per casoin assenza di designazione, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o fonatoria causata dalla perdita stessatestamentaria. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito mancato accordo sull’accertabilità dei postumi permanenti e/o sulla loro quantificazione, resta salva la facoltà delle parti di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 70.000,00. ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunioricorrere all’arbitrato irrituale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni