CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE Clausole campione

CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE. Nel caso in cui l’operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale: - dovrà indicare, nella sezione C – parte III del DGUE, gli estremi dell’autorizzazione del Giudice delegato, ai sensi dell’art. 110, comma 3, del Codice; - dovrà inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico la relazione di un professionista, ai sensi del comma 5 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000, xxxxxxx i dati identificativi delle stesso, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesti la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; la relazione dovrà essere prodotta in formato elettronico firmata digitalmente dal professionista medesimo ovvero, qualora non disponibile detto formato, in copia per scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista. Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l’impresa ausiliaria ex art. 89, D. Lgs. 50/2016, che si trovino nella situazione di cui all’art. 110, comma 3, D. Lgs. 50/2016. Qualora la partecipazione alle procedure di affidamento dell’impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento, a ciò autorizzati, ai sensi dell’art. 110 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sia stata subordinata da ANAC ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale e degli altri requisiti di selezione richiesti nel presente invito a gara, ai sensi dell’art. 110, comma 6, D. Lgs. 50/2016 e smi, come dichiarati nel relativo DGUE, l’impresa ausiliaria deve:
CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE. Nel caso in cui l’operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale nel DGUE nella sezione C – parte III dovrà indicare anche gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a del Codice e dovrà inserire all’interno della busta amministrativa la relazione, sottoscritta da un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale sottoscritta dal professionista stesso. Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell’impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata, così come dichiarato nel relativo DGUE, da ANAC ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara l’impresa ausiliaria, ivi indicata, deve produrre un proprio DGUE accompagnato dall’allegato B.
CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE. (ART. 110 DEL CODICE) Nel caso in cui l’operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale nel DGUE nella sezione C – parte III dovrà indicare anche gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e dovrà inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).