Common use of Danni ai veicoli in parcheggio Clause in Contracts

Danni ai veicoli in parcheggio. L’assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4. Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili. L’assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall’esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici. L’Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l’assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente. Sono esclusi i danni:  derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;  derivanti dall’esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest’ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, le risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

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Danni ai veicoli in parcheggio. L’assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4. Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4. La presente garanzia opera a secondo rischio relavamente all’operatività della polizza Globale Fabbricati. Si precisa, inoltre, che nei casi di non operatività della polizza Globale Fabbricati, la presente polizza opera a primo rischio. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili. L’assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall’esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici. L’Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, installazione, ristrutturazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l’assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente. Sono esclusi i danni: derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; derivanti dall’esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest’ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, le la risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

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Danni ai veicoli in parcheggio. L’assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4. Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili. L’assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall’esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici. L’Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l’assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente. Sono esclusi i danni:  derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;  danni derivanti dall’esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest’ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, le risultanze la risultanza dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

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Danni ai veicoli in parcheggio. L’assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4. Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4. La presente garanzia opera a secondo rischio relativamente all’operatività della polizza Globale Fabbricati. Si precisa, inoltre, che nei casi di non operatività della polizza Globale Fabbricati, la presente polizza opera a primo rischio. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili. L’assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall’esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici. L’Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, installazione, ristrutturazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l’assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente. Sono esclusi i danni: derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; derivanti dall’esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest’ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, le risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

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