Danni da interruzione o sospensioni di attività. A deroga della relativa esclusione delle “Norme di polizza” la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: Euro 1.000.000,00.
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