Responsabilità civile personale. La società risponde, per danni a cose e/o persone, della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra loro:
a) degli amministratori, del segretario, del direttore generale, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
b) di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore;
c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc., terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente.
d) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.
e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a pre...
Responsabilità civile personale. L’assicurazione si estende alla responsabilità civile personale derivante ai tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di allenamento, di corsi, di gare organizzate dalla Contraente e dai Comitati Centrali e Periferici, dalle Società Sportive affiliate ed aggregate, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e, ove sia operante, di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o fra di loro.
Responsabilità civile personale. L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale di ciascun prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: 1. alle persone considerate “terzi” (escluso l’assicurato/contraente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del massimale R.C.T.; 2. agli altri prestatori di lavoro, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O., solo se operante la garanzia premium “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro”. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o addetti al servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche.
Responsabilità civile personale. La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale degli Assicurati e dei partecipanti a corsi organizzati dall’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.
Responsabilità civile personale. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
a) alle persone considerate “terzi” (escluso il Contraente/ Assicurato) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale R.C.T.;
b) agli altri Prestatori di lavoro limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di ser- vizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 (già 626/94).
Responsabilità civile personale. La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e del personale non dipendente mentre opera per conto dell'Assicurato e si trova nelle ubicazioni ove si svolge l'attività. Relativamente al D.L. N. 626 del 19/09/1994, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione, sia un dipendente.
Responsabilità civile personale. La società risponde della:
Responsabilità civile personale a) Rc personale dei prestatori di lavoro
b) Rc personale degli amministratori e del segretario
Responsabilità civile personale. La garanzia comprende la responsabilità civile personale del Rappresentante dell’Ente, di ciascun dipendente dell’Assicurato nonché di tutti i soggetti compresi xx.xx.xx, prestatori di lavoro “temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, volontari etc, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: • alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.; • agli altri dipendenti dell’Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e del D.lgt. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 ess.mm.ii. in qualità: -di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza", - di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
Responsabilità civile personale. A parziale deroga dell’art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni, punto 2) – la garanzia è operante per la responsabilità civile personale dell’Assicurato dipendente, non attinente lo svolgimento dell’attività professionale, per danni involontariamente cagionati a terzi. La garanzia è prestata previa applicazione per ogni sinistro di una franchigia di € 150,00.