Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Concessionario assume l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso l’Ente Appaltante, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili al Concessionario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e/o dall’espletamento delle attività e dei servizi e relativi obblighi previsti dal Capitolato. Al fine di garantire una maggiore tutela dell’Ente Appaltante e dei terzi/utenti, l’Appaltatore ha stipulato la seguente copertura assicurativa: polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) che prevede nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del capitolato e del presente contratto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimi: - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 10.000.000,00 unico per sinistro; - Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro; - Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 10.000.000,00. Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto: - il Concedente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc); - le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Concedente. I contratti assicurativi devono avere efficacia per l’intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) deve essere allegata al presente contratto. Al termine di ciascuna annualità assicurativa il Concessionario dovrà presentare all’Ente concedente una copia degli atti attestanti l’avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).
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Samples: Service Agreement
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Concessionario L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’appaltatore stesso quanto da terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A fronte dell’obbligo di cui sopra, all’atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la Ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso l’Ente Appaltantecompresa l’Amministrazione Comunale, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili al Concessionario stesso all’aggiudicatario stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e/o dall’espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato. Al fine di garantire una maggiore tutela dell’Ente Appaltante dell’Amministrazione Comunale e dei terzi/utenti, l’Appaltatore ha stipulato la seguente copertura assicurativa: Ditta aggiudicataria dovrà stipulare – o dimostrare di possedere - una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) che prevede per i rischi derivanti dal presente appalto. La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del capitolato e del presente contrattocapitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa in proposito che la polizza prevede dovrà prevedere i seguenti massimali minimi: - ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 10.000.000,00 5.000.000,00 unico per sinistro; - sinistro ✓ Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 3.000.000,00 5.000.000,00 unico per sinistro; - sinistro ✓ Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 10.000.000,00. 5.000.000,00 in considerazione della tipologia di attività / servizi concessi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti rischi: • danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute; • danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori; • danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto; • committenza di lavori e servizi; • danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari dei servizi) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Gestione - che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera esonererà in alcun modo il Concessionario la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto: - il Concedente ✓ la SDSP sarà sempre tenuto tenuta indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc.); - ✓ le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Concedenteo alla SDSP. I contratti assicurativi devono Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intero periodo di durata della concessione dell’appalto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) deve dovrà essere allegata presentata agli uffici competenti prima dell’inizio del servizio, al presente contrattofine di raccogliere il preventivo benestare. Al termine di ciascuna annualità assicurativa il Concessionario la Ditta aggiudicataria dovrà presentare all’Ente concedente all’ente una copia degli atti attestanti l’avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).
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Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Concessionario assume All’atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la Ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso l’Ente Appaltantecompresa la stazione appaltante, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili al Concessionario stesso all’aggiudicatario stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e/o dall’espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato. Al fine di garantire una maggiore tutela dell’Ente Appaltante dell’ente e dei terzi/utenti, l’Appaltatore ha stipulato la seguente copertura assicurativa: Ditta aggiudicataria dovrà stipulare – o dimostrare di possedere – una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) che prevede per i rischi derivanti dal presente appalto. La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del capitolato e del presente contrattocapitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa in proposito che che:
I. la polizza prevede dovrà prevedere i seguenti massimali minimi: - ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 10.000.000,00 5.000.000,00 unico per sinistro; - sinistro ✓ Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro; - sinistro ✓ Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 10.000.000,005.000.000,00
II. in considerazione della tipologia dei servizi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti rischi: ✓ danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi; ✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Gestione – che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera esonererà in alcun modo il Concessionario la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto: - il Concedente sarà ✓ l’Amministrazione pubblica sempre tenuto tenuta indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative – dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc.); - ✓ le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Concedente. I contratti assicurativi devono avere efficacia per l’intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia o all’Amministrazione pubblica Copia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) deve dovrà essere allegata al presente presentata agli uffici prima della stipulazione del contratto. Al termine di ciascuna annualità assicurativa il Concessionario dovrà presentare all’Ente concedente una copia degli atti attestanti l’avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).
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Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario Fornitore assume l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a terzipersone o beni, ivi compreso l’Ente Appaltante, ed al proprio personale dipendente tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o prepostodi terzi, in conseguenza dipendenza di fatti imputabili al Concessionario stesso e/omissioni, negligenze o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall’esecuzione altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni dedotte contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore, con effetto dalla data di decorrenza di avvio del servizio, si obbliga a stipulare o a dimostrare di possedere con primario assicuratore (e a mantenere in contratto e/o dall’espletamento delle attività e dei servizi e relativi obblighi previsti dal Capitolato. Al fine di garantire una maggiore tutela dell’Ente Appaltante e dei terzi/utenti, l’Appaltatore ha stipulato vigore per tutta la seguente copertura assicurativa: polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) che prevede nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del capitolato e durata del presente contratto, suoi eventuali rinnovi e proroghe) un’adeguata copertura assicurativa per:
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Università di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta comprese tutte le operazioni di ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimiTale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro e anno e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: - committenza di lavori e servizi; - conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati e/o dati in uso, - danni a cose in consegna e/o custodia; - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Appaltatore, che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo; - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’Appaltatore - che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; - danni da inquinamento accidentale; - danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose dell’Appaltatore. La Società Assicuratrice si impegna ad informare tempestivamente all’Università, a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite pec, in caso di disdetta della polizza per qualsiasi motivo. Nel caso l’Appaltatore abbia già in corso polizze per i medesimi rischi dovrà essere emessa specifica appendice in cui si dichiara che i massimali di garanzia di importo pari a quanto indicato nel presente contratto d’appalto devono intendersi “dedicati” all’Università di Bologna.
b) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 10.000.000,00 unico per sinistro; - Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera di Xxxxxx (RCO): € 3.000.000,00 unico ) per sinistro; - Massimale infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, comunque tutti coloro dei quali l’Appaltatore si avvalga ed oggetto del contratto, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a €2.500.000,00 per sinistro interessante entrambe e €1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le garanzie RCT ed RCO: € 10.000.000,00altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
3. Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale L’operatività o parziale meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT e/o l’eventuale approvazione espressa dell’Università di Bologna sull’assicuratore prescelto dall’Appaltatore - che invierà copia delle polizze all’Università non esonera in alcun modo il Concessionario esonerano l’Appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.
4. L’Università di Bologna sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall’Appaltatore.
5. L’esistenza, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Università pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di legge, lasciando in capo allo stesso penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. L’appaltatore si obbliga – ad ogni scadenza della polizza - a presentare copia di documento (quietanza o nuovo contratto sottoscritto dalla Compagnia) attestante la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiativalidità della copertura assicurativa sino alla data di scadenza del presente contratto, suoi eventuali rinnovi o proroghe.
7. L’Appaltatore s’impegna a comunicare all’Università ogni modifica, rinnovo o proroga e pertanto: - a produrre nuova polizza in adeguamento a quanto previsto contrattualmente in occasione dell’affidamento.
8. Qualora il Concedente sarà sempre tenuto indenne Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
9. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per eventuali danni coperti o non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc); - le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
10. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai danneggiati od sensi dell’art. 1901 del c.c., l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al Concedente. I contratti assicurativi devono avere efficacia per l’intero pagamento dello stesso, entro un periodo di durata della concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell’Amministrazione di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) deve essere allegata al presente contratto. Al termine incamerare la cauzione a copertura di ciascuna annualità assicurativa il Concessionario dovrà presentare all’Ente concedente una copia degli atti attestanti l’avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici)quanto versato.
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Samples: Contratto Di Appalto Per Servizi Di Desktop Outsourcing
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Concessionario assume All’atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la Ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso l’Ente Appaltantecompresa la stazione appaltante, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili al Concessionario stesso all’aggiudicatario stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e/o dall’espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato. Al fine di garantire una maggiore tutela dell’Ente Appaltante della SDS e dei terzi/utenti, l’Appaltatore ha stipulato la seguente copertura assicurativa: Ditta aggiudicataria dovrà stipulare – o dimostrare di possedere – una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) che prevede per i rischi derivanti dal presente appalto. La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del capitolato e del presente contrattocapitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa in proposito che che:
I. la polizza prevede dovrà prevedere i seguenti massimali minimi: - ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 10.000.000,00 5.000.000,00 unico per sinistro; - ✓ Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro; - ✓ Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 10.000.000,005.000.000,00;
II. in considerazione della tipologia dei servizi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti rischi: ✓ danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi; ✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Gestione – che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera esonererà in alcun modo il Concessionario la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto: - il Concedente sarà ✓ l’Amministrazione pubblica sempre tenuto tenuta indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative – dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc.); - ✓ le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Concedenteo all’Amministrazione pubblica. I contratti assicurativi devono Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intero periodo di durata della concessione dell’appalto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) deve dovrà essere allegata al presente contratto. Al termine di ciascuna annualità assicurativa il Concessionario dovrà presentare all’Ente concedente una copia degli atti attestanti l’avvenuto rinnovo e relativo pagamento presentata agli uffici competenti prima dell’inizio del premio (quietanze/appendici)servizio.
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Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Concessionario Fornitore assume l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a terzipersone o beni, ivi compreso l’Ente Appaltante, ed al proprio personale dipendente tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o prepostodi terzi, in conseguenza dipendenza di fatti imputabili omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A fronte dell’obbligo di cui sopra, il Fornitore provvede, a propria cura e spese: - alla stipula di una polizza assicurativa, con un massimale di €.2.000.000,00, a beneficio dell’Amministrazione, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Concessionario stesso contratto ed ai singoli Ordinativi di Fornitura: - alla stipula di una polizza assicurativa, con un massimale di € 2.000.000,00, a beneficio dell’Amministrazione, a copertura del rischio per danni ambientali; In particolare, dette polizze tengono indenne l’Amministrazione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o al proprio personale dipendente servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale di ciascuna polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato, in riferimento nei due anni successivi alla cessazione delle attività del medesimo contratto. Le polizze prevedono la rinunzia dell’assicuratore nei confronti dell’Amministrazione a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o preposto derivanti dall’esecuzione reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle prestazioni dedotte polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Amministrazione, pertanto, qualora il Fornitore non sia in contratto e/o dall’espletamento delle attività e dei servizi e relativi obblighi previsti dal Capitolato. Al fine grado di garantire una maggiore tutela dell’Ente Appaltante e dei terzi/utenti, l’Appaltatore ha stipulato provare in qualsiasi momento la seguente copertura assicurativa: polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a persone e/o cose (RCTO) che prevede nella descrizione titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del rischio l’efficacia delle maggior danno subito. Le garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del capitolato e del presente contratto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimi: - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 10.000.000,00 unico per sinistro; - Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro; - Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 10.000.000,00. Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto: - il Concedente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc); - le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Concedente. I contratti assicurativi devono avere efficacia per l’intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) deve essere allegata cui al presente contrattoarticolo, prestate dal Fornitore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Al termine di ciascuna annualità assicurativa Qualora il Concessionario dovrà presentare all’Ente concedente una copia degli atti attestanti l’avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici)Fornitore sia un raggruppamento temporaneo d’imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dalla normativa vigente, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario Fornitore assume l’obbligo di rimborsare eventuali in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni cagionati a terzieventualmente subiti da persone o beni, ivi compreso l’Ente Appaltante, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili al Concessionario tanto del Fornitore stesso e/o al proprio personale dipendente delle Amministrazioni Contraenti o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi e per l’intera durata della Convenzione, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione. In particolare detta polizza deve tenere indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché eventuali terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni medesime, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché a terzi utenti dei servizi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione, con particolare riferimento ai prodotti e/o preposto derivanti dall’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e/o dall’espletamento delle attività e dei servizi e relativi obblighi previsti dal Capitolatoservizi, inclusi i danni da intossicazione, tossinfezione alimentare, inquinamento.
3. Al fine di garantire una maggiore tutela dell’Ente Appaltante e dei terzi/utenti, l’Appaltatore ha stipulato la seguente copertura assicurativa: La polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) che prevede nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del capitolato e del presente contratto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimi: - RCT (Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): civile terzi) € 10.000.000,00 unico (diecimilioni/00) per sinistro; - Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera , RCP (RCO): Responsabilità civile prodotti) € 3.000.000,00 unico per sinistro; - Massimale 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: e per anno assicurativo. Massimale aggregato di polizza € 10.000.000,00. Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) per anno, con rinunzia dell’assicuratore, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale delle coperture non esonera pagamento dei premi assicurativi, in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto: - il Concedente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc); - le eventuali franchigie dichiarazioni inesatte e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno reticenti, in nessun deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 – salvo il caso essere opposti ai danneggiati od al Concedentedi dolo - e 1893 cod. I contratti civ..
4. Il Fornitore deve garantire sotto la propria responsabilità di avere adempiuto puntualmente agli oneri assicurativi devono avere efficacia per l’intero periodo e previdenziali previsti dalla legge in materia di durata della concessione infortuni sul lavoro, malattie professionali ed una fotocopia integrale assistenza sanitaria in favore dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) deve essere allegata al presente contratto. Al termine di ciascuna annualità assicurativa il Concessionario dovrà presentare all’Ente concedente una copia degli atti attestanti l’avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici)propri incaricati.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Derrate Alimentari E Non Alimentari