Dazi all’esportazione Clausole campione

Dazi all’esportazione. Una Parte non adotta né mantiene dazi, tasse od oneri diversi dagli oneri nazionali applicati conformemente all’articolo 2.8 (Trattamento nazionale in materia di imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali) in relazione all’esportazione di merci verso un’altra Parte.
Dazi all’esportazione. 1. Con l’entrata in vigore del presente Accordo le Parti eliminano tutti i dazi e gli oneri, comprese tutte le forme di sovrattassa e le altre forme di contributo, relativi all’esportazione di prodotti verso un’altra Parte.