Dazi all’esportazione. Una Parte non adotta né mantiene dazi, tasse od oneri diversi dagli oneri nazionali applicati conformemente all’articolo 2.8 (Trattamento nazionale in materia di imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali) in relazione all’esportazione di merci verso un’altra Parte.
Dazi all’esportazione. 1. Con l’entrata in vigore del presente Accordo le Parti eliminano tutti i dazi e gli oneri, comprese tutte le forme di sovrattassa e le altre forme di contributo, relativi all’esportazione di prodotti verso un’altra Parte.