Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio. (1) L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue: a) dopo le ore 24 del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l’opposizione contro sanzioni e misure amministrative; b) tre mesi dopo il primo giorno di validità della polizza, per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza decorre dalle ore 24 del giorno di inclusione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti. (2) Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto. (3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. (4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o della rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuo o della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.). (5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro i termini pattuiti. Nell’ipotesi di mancato pagamento, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenza, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa. (6) Se alla scadenza pattuita il Contraente non paga il premio dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto.
Appears in 3 contracts
Samples: Insurance Contract, Insurance Agreement, Insurance Agreement
Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio. (1) L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:
a) dopo le ore 24 del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l’opposizione contro sanzioni e misure amministrative;
b) tre mesi dopo il primo giorno di validità della polizza, per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza decorre dalle ore 24 del giorno di inclusione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.
(2) Se Ai sensi dell’art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3) Se Se, alle scadenze convenute convenute, il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.
(4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o della dell’ultima rata, se ROLANDXXXXXX, in caso di mancato pagamento del premio annuo o della rata di premiodell’ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, scadenza di quel premio o di quella rata di premio (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo accordi diversi.
(5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro i termini pattuiti. il termine pattuito.
(6) Nell’ipotesi di mancato pagamentoparziale pagamento del premio dovuto, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenzacompetenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(67) Se Se, alla scadenza pattuita pattuita, il Contraente non paga il premio intero dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto (6) di cui sopra.
Appears in 2 contracts
Samples: Assicurazione Universale Per La Tutela Legale Penale, Assicurazione Universale Per La Tutela Legale Penale
Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio. (1) L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:
(a) dopo le dalle ore 24 (ventiquattro) del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l’opposizione contro sanzioni e misure amministrative;
(b) fermo quanto previsto al successivo punto (2), tre mesi dopo il dal primo giorno di validità decorrenza della polizza, per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza decorre dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di inclusione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.
(2) Se Ai sensi dell’art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.
(4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o della dell’ultima rata, se ROLANDXXXXXX, in caso di mancato pagamento del premio annuo o della rata di premiodell’ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, scadenza di quel premio o di quella rata di premio (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo accordi diversi.
(5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro i termini pattuiti. il termine pattuito.
(6) Nell’ipotesi di mancato pagamentoparziale pagamento del premio dovuto, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenzacompetenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(67) Se Se, alla scadenza pattuita pattuita, il Contraente non paga il premio intero dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto.. In caso di pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto
Appears in 2 contracts
Samples: Assicurazione Universale Per La Tutela Legale Penale, Assicurazione Per La Tutela Legale
Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio. (1) L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:
a) dopo le ore 24 del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l’opposizione contro sanzioni e misure amministrative;
b) tre mesi dopo il primo giorno di validità della polizza, per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza decorre dalle ore 24 del giorno di inclusione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.
(2) Se Ai sensi dell’art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3) Se Se, alle scadenze convenute convenute, il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.
(4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o della dell’ultima rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuo o della rata di premiodell’ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, scadenza di quel premio o di quella rata di premio (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo accordi diversi.
(5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro i termini pattuiti. il termine pattuito.
(6) Nell’ipotesi di mancato pagamentoparziale pagamento del premio dovuto, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenzacompetenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(67) Se Se, alla scadenza pattuita pattuita, il Contraente non paga il premio intero dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto (6) di cui sopra.
Appears in 2 contracts
Samples: Assicurazione Per La Tutela Legale, Assicurazione Per La Tutela Legale
Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio. (1) L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:
a) dopo le ore 24 del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l’opposizione contro sanzioni e misure amministrative;
b) tre mesi dopo il primo giorno di validità della polizza, per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza decorre dalle ore 24 del giorno di inclusione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.
(2) Se Ai sensi dell’art. 1901, comma 1, Cod.Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.
(4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del dell’ultimo premio annuo o della dell’ultima rata, se ROLANDXXXXXX, in caso di mancato pagamento del dell’ultimo premio annuo o della rata di premiodell’ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, scadenza (art. 1901, comma 3, Cod. .Civ.), salvo diversi accordi.
(5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro i termini pattuiti. il termine pattuito.
(6) Nell’ipotesi di mancato parziale pagamento, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenzacompetenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(67) Se alla scadenza pattuita il Contraente non paga il premio intero dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto (6) di cui sopra.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione Per La Tutela Legale
Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio. (1) L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:
a) dopo le dalle ore 24 (ventiquattro) del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l’opposizione contro sanzioni e misure amministrative;
b) fermo quanto previsto al successivo punto (2), tre mesi dopo il dal primo giorno di validità decorrenza della polizza, per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza decorre dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di inclusione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.
(2) Se Ai sensi dell’art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.
(4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o della dell’ultima rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuo o della rata di premiodell’ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, scadenza di quel premio o di quella rata di premio (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo accordi diversi.
(5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro i termini pattuiti. il termine pattuito.
(6) Nell’ipotesi di mancato pagamentoparziale pagamento del premio dovuto, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenzacompetenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(67) Se Se, alla scadenza pattuita pattuita, il Contraente non paga il premio intero dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto.. In caso di pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione Per La Tutela Legale
Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio. (1) L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:
a) dopo le ore 24 del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l’opposizione contro sanzioni e misure amministrative;
b) : tre mesi dopo il primo giorno di validità della polizza, per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza decorre dalle ore 24 del giorno di inclusione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.
(2) Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentante Generale per l’Italia: Xxxxxx Xxxxxxxx
(4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o della rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuo o della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.).
(5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro i termini pattuiti. Nell’ipotesi di mancato pagamento, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenza, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(6) Se alla scadenza pattuita il Contraente non paga il premio dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione Universale Per La Tutela Legale Penale
Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio. (1) L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:
a) dopo le a. dalle ore 24 (ventiquattro) del primo giorno di validità della polizza, polizza per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, e, qualora pattuita in polizza, per procedimenti penali e per l’opposizione contro sanzioni e misure amministrativeresponsabilità amministrativa da danno erariale;
b) b. tre mesi dopo il dal primo giorno di validità della polizza, per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza decorre dalle ore 24 del giorno di inclusione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.
(2) Se Ai sensi dell’art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.
(4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del dell’ultimo premio annuo o della dell’ultima rata, se ROLANDXXXXXX, in caso di mancato pagamento del dell’ultimo premio annuo o della rata di premiodell’ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, scadenza (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo diversi accordi.
(5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro i termini pattuiti. il termine pattuito.
(6) Nell’ipotesi di mancato pagamentopagamento parziale del premio dovuto, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenzacompetenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(67) Se alla scadenza pattuita il Contraente non paga il l’intero premio dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente punto (6).
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione Per La Tutela Legale