Spese ammissibili In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.
Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.
Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.
APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:
Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.