Decorrenze e scadenze. 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale per la parte nor- mativa e per quella economica.
2. Il presente contratto, salvo quanto previsto in singole norme, è in vigore, sia per la parte economica che per quella normativa, fino al 30 giugno 2014.
3. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza. Allegato 1 Credito Siciliano Acireale Banca Popolare di Puglia e Basilicata Altamura Banca di Credito Cooperativo di Anagni Anagni Focus Gestioni Sgr Ancona Medioleasing Ancona Finaosta - Finanziaria Regionale Valle D’Aosta Aosta Banca Popolare di Aprilia Aprilia Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Arezzo Etruria Informatica Arezzo Mecenate Arezzo Cassa di Risparmio di Ascoli Xxxxxx Ascoli Xxxxxx Cassa di Risparmio di Asti Asti Banca della Campania Avellino Banca Popolare di Bari Bari Banca Mediolanum Basiglio Banca Popolare di Bergamo Bergamo Credito Bergamasco Bergamo Unione di Banche Italiane Bergamo Banca Sella Biella Banca Sella Holding Biella Biella Leasing Biella Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Biella Adale Sistemi Bologna Carifin Italia Bologna Cassa di Risparmio in Bologna Bologna Delta S.P.A. Bologna Detto Factor Bologna Xxxxxx Xxxxxxx Factor Bologna e-Stat Bologna Farbanca Bologna Holding Reti Bologna Imi Fondi Chiusi Sgr Bologna Imi Investimenti Bologna Intesa Sanpaolo Personal Finance Bologna Neos Finance Bologna Nettuno Fiduciaria Bologna Plusvalore Bologna River Holding Bologna Unipol Banca Bologna Unipol Leasing Bologna Unipol Merchant - Banca per le Imprese Bologna Alto Adige Banca Bolzano Banca Popolare dell’Alto Adige Bolzano Cassa di Risparmio di Bolzano Bolzano Cassa di Risparmio di Bra Bra Banca di Valle Camonica Breno Banco di Brescia San Paolo Cab Brescia Credito Lombardo Veneto S.P.A. Brescia * Il presente elenco è aggiornato al 27 febbraio 2013.
Decorrenze e scadenze. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scade il 31 dicembre 2019.
Decorrenze e scadenze. 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale per la parte normativa e per quella economica.
2. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2008, salvo quanto pre- visto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quel- la normativa, il 31 dicembre 2010.
3. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qua- lora non venga disdetto almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza.
Decorrenze e scadenze. Il presente contratto: − per la parte normativa decorre dalla data della sua stipulazione, salvo quanto stabilito in singole norme, e scade il 31 dicembre 2005; − per la parte economica scade il 31 dicembre 2005, ferme le diverse previsioni stabilite dalle Parti nel presente contratto. L’art. 10 (Procedura di rinnovo – Indennità di vacanza contrattuale) del c.c.n.l. 27 settembre 2005 è sostituito dal seguente:
Decorrenze e scadenze. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scade il 31 dicembre 2013.
Decorrenze e scadenze. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2008, salvo quanto previsto in singole norme, e scade, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre 2010. EDERCASSE 9
Decorrenze e scadenze. Il presente CIA decorre dal 05.04.2006 e scadrà al 31.12.2007. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente CIA si intendono ad ogni effetto valide e richiamate le disposizioni del vigente CCNL.
Decorrenze e scadenze. L’accordo decorre dalla data di stipulazione salvo quanto previsto in singole norme, e scade il 31 dicembre 2022.
Decorrenze e scadenze. Il presente Accordo decorrere dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scade il 31 Dicembre 2022.
Decorrenze e scadenze. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione 1° gennaio 2008, salvo quanto previsto in singole norme, e scade, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre 2010 il 31 dicembre 2013.
ART. 3 L'art. 10 (Procedura di rinnovo – Indennità di vacanza contrattuale) del c.c.n.l. 21 dicembre 2007 è sostituito dal seguente: