Common use of Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato Clause in Contracts

Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il Contraente o l’Assicurato devono: • fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire il danno; • comunicare per iscritto all’Agenzia alla qua- le è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’even- to, la causa presumibile che lo ha determi- nato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno, entro tre giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen- zia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave. Inoltre, il Contraente o l’Assicurato devono: • trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità; • inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’Agen- zia o alla Direzione della Società, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso; • conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza ave- re, per tale titolo, diritto ad alcuna indenni- tà; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura di ammortamento, in caso di distru- zione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società. Il Contraente o l’Assicurato, che dolosa- mente non adempie l’obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all’indennità. Se il Contraente o l’Assicurato omette colposa- mente di adempiere tale obbligo, la Società ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista, www.guardianiassicurazioni.it

Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devonodeve: • fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire diminuire il danno; • comunicare per iscritto all’Agenzia alla qua- le quale è assegnata la polizza Polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’even- todell’evento, la causa presumibile che lo ha determi- natodeterminato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno, entro tre 10 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen- zia all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza Polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave. Inoltre, il Contraente Sinistro grave o l’Assicurato devono: di lesioni gravi a persona o decessi; • trasmettere, appena sia noto, una distinta comunicazione con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose Cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantitàquantità e valore; • inoltrare denuncia del sinistro Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’Agen- zia all’Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di furtoFurto, rapina, scippo Rapina o quando si ipotizzi un fatto reato doloso; 17 • conservare le tracce ed i residui del sinistroSinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato incaricato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta 30 giorni dalla data della denuncia, senza ave- reavere, per tale titolo, diritto ad alcuna indenni- tàindennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura procedura di ammortamento, in caso di distru- zione distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società. Il Contraente o l’Assicurato, che dolosa- mente non adempie l’obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all’indennità. Se Relativamente alle Sezioni Danni ai beni e Danni da acqua il Contraente o l’Assicurato omette colposa- mente deve contattare la Centrale Operativa di adempiere tale obbligoPronto Assistance Servizi S.c.r.l. nel caso in cui decidesse di avvalersi della prestazione di cui all’ Art. 8.12 Riparazione diretta o di cui all’Art. 8.13 Pronto rientro, fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio. Relativamentealle Sezioni DanniaiTerzie DannidaacquailContraenteol’Assicuratodeveinoltrecomunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall’infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione di ogni elemento utile. Relativamente alla Sezione Eventi catastrofali il Contraente o l’Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Società e del perito incaricato la documentazione comprovante la tipologia costruttiva del Fabbricato (Antisismica, Cemento armato, Muratura, Bioedilizia, Legno). Relativamente alla Sezione Tutela legale il Contraente o l’Assicurato deve: • immediatamente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società ha il o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza; • fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato. ! Relativamente alla Sezione Assistenza l’Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa: • gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto, ecc.); • tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell’evento, ora e luogo dell’accadimento, numero persone presenti sul luogo dell’assistenza, presenza di ridurre l’indennità in ragione eventuali animali, ecc.). L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del pregiudizio soffertodiritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Fabbricato Modello 7264 Ed. 15/03/2018

Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devonodeve: • fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire diminuire il danno; • comunicare per iscritto all’Agenzia alla qua- le quale è assegnata la polizza Polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’even- todell’evento, la causa presumibile che lo ha determi- natodeterminato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno, entro tre 10 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen- zia all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza Polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave. Inoltre, il Contraente Sinistro grave o l’Assicurato devono: di lesioni gravi a persona o decessi; • trasmettere, appena sia noto, una distinta comunicazione con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose Cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantitàquantità e valore; • inoltrare denuncia del sinistro Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’Agen- zia all’Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di furtoFurto, rapina, scippo Rapina o quando si ipotizzi un fatto reato doloso; 17 • conservare le tracce ed i residui del sinistroSinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato incaricato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta 30 giorni dalla data della denuncia, senza ave- reavere, per tale titolo, diritto ad alcuna indenni- tàindennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura procedura di ammortamento, in caso di distru- zione distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società. Il Contraente o l’Assicurato, che dolosa- mente non adempie l’obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all’indennità. Se Relativamente alle Sezioni Danni ai beni e Danni da acqua il Contraente o l’Assicurato omette colposa- mente deve contattare la Centrale Operativa di adempiere tale obbligoPronto Assistance Servizi S.c.r.l. nel caso in cui decidesse di avvalersi della prestazione di cui all’ Art. 8.12 Riparazione diretta o di cui all’Art. 8.13 Pronto rientro, fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio. Relativamentealle Sezioni Dannia Xxxxxx Xxxxxxx acquail Contraenteol’Assicuratodeveinoltrecomunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall’infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione di ogni elemento utile. Relativamente alla Sezione Eventi catastrofali il Contraente o l’Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Società e del perito incaricato la Società ha il diritto documentazione comprovante la tipologia costruttiva del Fabbricato (Antisismica, Cemento armato, Muratura, Bioedilizia, Legno). Deve altresì contattare la Centrale Operativa di ridurre l’indennità Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. nel caso in ragione del pregiudizio soffertocui decidesse di avvalersi della prestazione all’Art.

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Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devonodeve: • fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire diminuire il danno; • comunicare per iscritto all’Agenzia alla qua- le quale è assegnata la polizza Polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’even- todell’evento, la causa presumibile che lo ha determi- natodeterminato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno, entro tre 10 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen- zia all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza Polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave. Inoltre, il Contraente Sinistro grave o l’Assicurato devono: di lesioni gravi a persona o decessi; • trasmettere, appena sia noto, una distinta comunicazione con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose Cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantitàquantità e valore; • inoltrare denuncia del sinistro Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’Agen- zia all’Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di furtoFurto, rapinaRapina, scippo Scippo o quando si ipotizzi un fatto dolosoreato doloso 33; • conservare le tracce ed i residui del sinistroSinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato incaricato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta 30 giorni dalla data della denuncia, senza ave- reavere, per tale titolo, diritto ad alcuna indenni- tàindennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura procedura di ammortamento, in caso di distru- zione distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società. Il Contraente o l’Assicurato, che dolosa- mente non adempie l’obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all’indennità. Se Relativamente alla Sezione Danni ai Terzi il Contraente o l’Assicurato omette colposa- mente deve inoltre: • comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall’infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione di adempiere tale obbligoogni elemento utile. Relativamente alla Sezione Danni ai beni il Contraente o l’Assicurato deve: • contattare la Centrale Operativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. nel caso in cui decidesse di avvalersi della prestazione di cui all’Art. 12.12 Riparazione diretta, fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio. Relativamente alla Sezione Eventi catastrofali il Contraente o l’Assicurato deve inoltre: • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato la documentazione comprovante la tipologia costruttiva dell’Abitazione (Antisismica, Cemento armato, Muratura, Bioedilizia, Legno). Relativamente alla Sezione Tutela legale e al PACK PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alla garanzia Protezione Legale) il Contraente o l’Assicurato deve: • immediatamente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società ha il o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza; • fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato. Relativamente alla Sezione Assistenza e al PACK PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alle garanzie Assistenza Malware - Assistenza per Cyber Bullismo) l’Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa: • gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto, ecc.); • tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell’evento, ora e luogo dell’accadimento, numero persone presenti sul luogo dell’assistenza, presenza di ridurre l’indennità in ragione eventuali animali, ecc.). L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del pregiudizio soffertodiritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

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Samples: www.assicoop.it

Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devonodeve: • fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire diminuire il danno; • comunicare per iscritto all’Agenzia alla qua- le quale è assegnata la polizza Polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’even- todell’evento, la causa presumibile che lo ha determi- natodeterminato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno, entro tre 10 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen- zia all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza Polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave. Inoltre, il Contraente Sinistro grave o l’Assicurato devono: di lesioni gravi a persona o decessi; • trasmettere, appena sia noto, una distinta comunicazione con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose Cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantitàquantità e valore; • inoltrare denuncia del sinistro Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’Agen- zia all’Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di furtoFurto, rapinaRapina, scippo Scippo o quando si ipotizzi un fatto dolosoreato doloso 33; • conservare le tracce ed i residui del sinistroSinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato incaricato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta 30 giorni dalla data della denuncia, senza ave- reavere, per tale titolo, diritto ad alcuna indenni- tàindennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura procedura di ammortamento, in caso di distru- zione distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società. Il Contraente o l’Assicurato, che dolosa- mente non adempie l’obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all’indennità. Se Relativamente alla Sezione Danni ai Terzi il Contraente o l’Assicurato omette colposa- mente deve inoltre: • comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall’infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione di adempiere tale obbligoogni elemento utile. Relativamente alla Sezione Danni ai beni il Contraente o l’Assicurato deve: • contattare la Centrale Operativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. nel caso in cui decidesse di avvalersi della prestazione di cui all’Art. 12.12 Riparazione diretta, fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio. Relativamente alla Sezione Eventi catastrofali il Contraente o l’Assicurato deve inoltre: • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato la documentazione comprovante la tipologia costruttiva dell’Abitazione (Antisismica, Cemento armato, Muratura, Bioedilizia, Legno). Relativamente alla Sezione Tutela legale e al PACK PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alla garanzia Protezione Legale) il Contraente o l’Assicurato deve: • immediatamente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società ha il o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza; ! • fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato. Relativamente alla Sezione Assistenza e al PACK PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alle garanzie Assistenza Malware - Assistenza per Cyber Bullismo) l’Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa: • gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto, ecc.); • tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell’evento, ora e luogo dell’accadimento, numero persone presenti sul luogo dell’assistenza, presenza di ridurre l’indennità in ragione eventuali animali, ecc.). L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del pregiudizio soffertodiritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

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Samples: www.28corso.it

Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il Contraente o l’Assicurato devono: • fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire il danno; • comunicare per iscritto all’Agenzia alla qua- le è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’even- to, la causa presumibile che lo ha determi- nato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno, entro tre giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen- zia all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave. Inoltre, il Contraente o l’Assicurato devono: • trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità; • inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’Agen- zia all’Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di furto, rapinara- xxxx, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso; • conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza ave- re, per tale titolo, diritto ad alcuna indenni- tà; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; • mettere a disposizione della Società e del perito pe- rito incaricato ogni documento utile e ogni altro al- tro elemento che possa comprovare il danno; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura di ammortamento, in caso di distru- zione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società. Il Contraente o l’Assicurato, che dolosa- mente non adempie l’obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all’indennità. Se il Contraente o l’Assicurato omette colposa- mente di adempiere tale obbligo, la Società ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista

Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devonodeve: • fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire il danno; • comunicare per iscritto all’Agenzia alla qua- le quale è assegnata la polizza Polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’even- todell’evento, la causa presumibile che lo ha determi- natodeterminato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del dannoaccadimento, entro tre 10 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen- zia all’Agenzia NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI alla quale è assegnata la polizza Polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave. Inoltre, il Contraente Sinistro grave o l’Assicurato devono: • trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità; • inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’Agen- zia di lesioni gravi a persona o alla Direzione della Società, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso; • conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza ave- re, per tale titolo, diritto ad alcuna indenni- tà; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilitàdecessi; • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno; • fare tempestiva denuncia anche fornire alla Società tutti gli elementi utili per identificare l’Animale (numero microchip o tatuaggio); • comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al debitore ed esperireSinistro, se dall’infor- tunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione di ogni elemento utile; • inviare alla Società copia fotostatica della documentazione comprovante le spese sostenute (distinte e ricevute) da cui ne risulti il pagamento, relativamente al rimborso delle spese sostenute per il rilascio del patentino per i proprietari dei cani di cui all’Art. 3.1 Garanzia base lettera f). L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la legge lo consente, la pro- cedura di ammortamento, in caso di distru- zione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società. Il Contraente perdita totale o l’Assicurato, che dolosa- mente non adempie l’obbligo di avviso o di salvataggio, perde il parziale del diritto all’indennità. Se il Contraente o l’Assicurato omette colposa- mente di adempiere tale obbligo, la Società ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del pregiudizio soffertoCodice Civile.

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Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devonodeve: • fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire diminuire il danno; • comunicare per iscritto all’Agenzia alla qua- le quale è assegnata la polizza Polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’even- todell’evento, la causa presumibile che lo ha determi- natodeterminato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno, entro tre 10 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen- zia all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza Polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave. Inoltre, il Contraente Sinistro grave o l’Assicurato devono: di lesioni gravi a persona o decessi; • trasmettere, appena sia noto, una distinta comunicazione con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose Cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantitàquantità e valore; • inoltrare denuncia del sinistro Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’Agen- zia all’Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di furtoFurto, rapina, scippo Rapina o quando si ipotizzi un fatto reato doloso; 20 • conservare le tracce ed i residui del sinistroSinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato incaricato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta 30 giorni dalla data della denuncia, senza ave- reavere, per tale titolo, diritto ad alcuna indenni- tàindennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura procedura di ammortamento, in caso di distru- zione distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società. Il Contraente o l’Assicurato, che dolosa- mente non adempie l’obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all’indennità. Se Relativamente alle Sezioni Danni ai beni e Danni da acqua il Contraente o l’Assicurato omette colposa- mente deve contattare la Centrale Operativa di adempiere tale obbligoPronto Assistance Servizi S.c.r.l. nel caso in cui decidesse di avvalersi della prestazione di cui all’ Art. 9.12 Riparazione diretta o di cui all’Art. 9.13 Pronto rientro, fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio. Relativamentealle Sezioni DanniaiTerzie DannidaacquailContraenteol’Assicuratodeveinoltrecomunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall’infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione di ogni elemento utile. Relativamente alla Sezione Eventi catastrofali il Contraente o l’Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Società e del perito incaricato la documentazione comprovante la tipologia costruttiva del Fabbricato (Antisismica, Cemento armato, Muratura, Bioedilizia, Legno). Relativamente alla Sezione Tutela legale il Contraente o l’Assicurato deve: • immediatamente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società ha il o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza; • fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato. ! Relativamente alla Sezione Assistenza l’Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa: • gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto, ecc.); • tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell’evento, ora e luogo dell’accadimento, numero persone presenti sul luogo dell’assistenza, presenza di ridurre l’indennità in ragione eventuali animali, ecc.). L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del pregiudizio soffertodiritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

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Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devonodeve: • fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire diminuire il danno; • comunicare per iscritto all’Agenzia alla qua- le quale è assegnata la polizza Polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’even- todell’evento, la causa presumibile che lo ha determi- natodeterminato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno, entro tre 10 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen- zia all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza Polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave. Inoltre, il Contraente Sinistro grave o l’Assicurato devono: di lesioni gravi a persona o decessi; • trasmettere, appena sia noto, una distinta comunicazione con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose Cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantitàquantità e valore; • inoltrare denuncia del sinistro Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’Agen- zia all’Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di furtoFurto, rapinaRapina, scippo Scippo o quando si ipotizzi un fatto dolosoreato doloso 33; • conservare le tracce ed i residui del sinistroSinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato incaricato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta 30 giorni dalla data della denuncia, senza ave- reavere, per tale titolo, diritto ad alcuna indenni- tàindennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura procedura di ammortamento, in caso di distru- zione distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società. Il Contraente o l’Assicurato, che dolosa- mente non adempie l’obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all’indennità. Se Relativamente alla Sezione Danni ai Terzi il Contraente o l’Assicurato omette colposa- mente deve inoltre: • comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall’infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione di adempiere tale obbligoogni elemento utile. Relativamente alla Sezione Danni ai beni il Contraente o l’Assicurato deve: • contattare la Centrale Operativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. nel caso in cui decidesse di avvalersi della prestazione di cui all’Art. 12.12 Riparazione diretta o di cui all’Art. 12.13 Pronto rientro, fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio. Relativamente alla Sezione Eventi catastrofali il Contraente o l’Assicurato deve inoltre: • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato la documentazione comprovante la tipologia costruttiva dell’Abitazione (Antisismica, Cemento armato, Muratura, Bioedilizia, Legno). Relativamente alla Sezione Tutela legale e al PACK PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alla garanzia Protezione Legale) il Contraente o l’Assicurato deve: • immediatamente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società ha il o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza; • fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato. ! Relativamente alla Sezione Assistenza e al PACK PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alle garanzie Assistenza Malware - Assistenza per Cyber Bullismo) l’Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa: • gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto, ecc.); • tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell’evento, ora e luogo dell’accadimento, numero persone presenti sul luogo dell’assistenza, presenza di ridurre l’indennità in ragione eventuali animali, ecc.). L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del pregiudizio soffertodiritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

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