Common use of Deposito cauzionale Clause in Contracts

Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 pari al 00,00% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

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Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello StatoStato e nei termini previsti dall’art. 113 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 dell’importo minimo di € pari al 00,0010 % dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancarian. rilasciata in data dalla , senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014garanzia compresa. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla DittaSocietà, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno contratto ed incamerare la cauzione residua, residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria fidejussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta Società è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 dell’Amministrazione come da articolo 113 del Codice CivileD. Lgs. 163/2006: Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della DittaSocietà, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

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Deposito cauzionale. A titolo Le ditte concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara a garanzia della sottoscrizione del contratto. La ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste dall’art. 103 del D.lgs 50/2016 Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l’Ente dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti della ditta. Resta salva per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la Dittacauzione risultasse insufficiente, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 pari al 00,00% dell’importo netto previa detrazione dei corrispettivi dovuti. Alla scadenza del contratto, ridotto liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del 50% in quanto applicabile il beneficio deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancariasopra sarà incamerata dall’Ente, senza eccezioni in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed oneri di preventiva escussione, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014indennizzi dovuti alla stessa. Qualora l’ammontare l'importo della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmentemedesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla DittaComune avrà la facoltà di bloccare i pagamenti all’impresa appaltatrice nelle necessarie quantità, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in promuovendo nel caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.un’azione giudiziaria;

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Deposito cauzionale. A titolo di garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti la Dittacontrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l’applicazione di penali, l’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 54 dell’art. 32 comma 8 del Regolamento per l’amministrazione D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 predetto decreto legislativo d’importo pari al 00,0010% dell’importo netto del contrattocorrispettivo contrattuale offerto in sede di gara. La cauzione definitiva, ridotto se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 50% in quanto applicabile il beneficio debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.75 all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancaria, senza eccezioni ed oneri regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di preventiva escussione, giusta lettera Terni. In caso di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014. Qualora l’ammontare decurtazione dell’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro a seguito dell’applicazione di penalità l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior dannonaturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui mancata costituzione della garanzia, determina la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Dittastazione appaltante, volta ad ottenere la sospensione che aggiudica il servizio al soggetto che segue in graduatoria. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazioned.lgs. n. 50/2016.

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Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 Alle condizioni previste dall’art. 103 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 pari al 00,00% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014D. Lgs. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa50/2016, la Ditta dovrà prestare, per la sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, dell’importo netto del corrispettivo contrattuale, pari al 10% dell’importo totale dei corrispettivi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Anche per la cauzione definitiva si applica quanto per essa espressamente previsto dalla normativa vigente; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Quanto sopra garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, dell’eventuale risarcimento danni, dell’integrità degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto della Ditta Appaltatrice, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il maggiore prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; a diversa assegnazione del servizio aggiudicato in caso di inottemperanza alla richiesta risoluzione del contratto per inadempienze della Ditta Appaltatrice. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di integrazione della cauzioneogni altra azione, venuta meno totalmente o parzialmente, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta Appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’AmministrazioneComune avesse dovuto avvalersi, in caso di inadempimentotutto o in parte, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare durante l’esecuzione del servizio. E’ ammessa la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior dannopresentazione della garanzia definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui deve prevedere espressamente la Ditta è tenuta in virtù rinuncia al beneficio della preventiva escussione del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere debitore principale e la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazionesua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale.

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Deposito cauzionale. All’interno della “BUSTA A titolo – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere prodotta la documentazione in originale comprovante la costituzione di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 un ammontare pari al 00,00ad Euro 1.700,00 (millesettecento/00) corrispondenti all’2% dell’importo netto a base di gara, a garanzia della stipulazione del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; contratto in caso di inottemperanza alla richiesta aggiudicazione, come previsto dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di integrazione qualità conforme alle norme europee della cauzioneserie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di questo benefìcio, venuta meno totalmente o parzialmentel’operatore economico segnala, in sede di offerta, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di Associazione temporanea di imprese, l’eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall’Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del prezzo 27.09.2000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici costituiti esclusivamente da versare alla Dittamicroimprese, fatte salve piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la facoltàriduzione di cui al secondo paragrafo, da parte dell’Amministrazioneper gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni oggetto della presente procedura, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di inadempimentocumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di dichiarare risolto Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il contrattodeposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all’Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior dannoil deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù costituzione del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del suddetto deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.potrà avvenire:

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Deposito cauzionale. A titolo garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o negli atti da questo richiamati, l’Aggiudicatario ha costituito una garanzia degli obblighi contrattuali assunti definitiva di euro , pari al % ( percento) dell’importo netto di aggiudicazione, con fideiussione bancaria o cauzione, che prevede espressamente la Dittarinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di SERUSO. La garanzia fideiussoria verrà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore di documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia deve essere integrata, pena la risoluzione del contratto, ogni volta che SERUSO abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 pari al 00,00% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazionecontratto.

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Deposito cauzionale. A titolo Il Cassiere a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali, dell’esatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall’Ente, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare alla stessa Ente un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% del valore stimato dell’appalto ed avente decorrenza dall’inizio di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Dittaesecuzione del servizio e termine dopo sei mesi dalla fine del rapporto contrattuale. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 54 dell’art. 93, comma 7 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’impresa sia in possesso di certificazione di qualità, riferita all’attività oggetto della gara, la contabilità generale dello Stato, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 pari al 00,00% dell’importo netto del contratto, cauzione può essere presentata nell’importo ridotto del 50% in quanto applicabile il %. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della copia all’originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegazione di fotocopia del proprio documento di identità. La fideiussione prodotta dovrà contenere l’indicazione dell’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.75 all’articolo 1957, comma 2, del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancariacodice civile, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussionenonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014su semplice richiesta dell’Amministrazione il valore dell'intero deposito cauzionale. Qualora l’ammontare La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine provvisoria di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo cui all’art. 75 del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, D.Lgs. n. 163/2006 da parte dell’Amministrazione, che aggiudica la procedura al concorrente che segue in graduatoria. In caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento escussione del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazioneil Cassiere dovrà provvedere tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni naturali, successivi e continui al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.

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Samples: servizi-dac.dsi.infn.it

Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello StatoStato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 Euro pari al 00,0010% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art.75 all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.163/2006 D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria / fideiussione fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusta lettera giusto disciplinare di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 gara del XX/XX/2014. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua, residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civilecivile. Non è in alcun modo ammessa ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

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Samples: www.poliziadistato.it

Deposito cauzionale. A titolo di garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti inerenti all’esecuzione del servizio, l’Aggiudicatario dovrà versare all’atto della stipula del contratto il deposito cauzionale che è stabilito ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e va costituito come stabilito dal medesimo articolo. La mancata costituzione della cauzione determina la Dittarevoca dell’affidamento. Il deposito cauzionale, di cui al presente articolo dovrà essere costituito mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituto di credito o impresa assicurativa e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 gg a semplice richiesta scritta dell’Unione. Per l’impresa aggiudicataria il deposito cauzionale resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l’amministrazione appaltante. Nell’eventualità in cui l’Unione dovesse avvalersi della cauzione, l’aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare la stessa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e per la contabilità generale dello Stato, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 pari al 00,00% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.Cdella serie UNI CEI EN ISO/FT.1408 del XX/XX/2014. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causaIEC 17000, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine certificazione del sistema di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento qualità conforme alle norme europee della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in caso sede di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmenteofferta, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo possesso del prezzo da versare alla Dittarequisito, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazionee lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.provincia.re.it

Deposito cauzionale. A titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti la Dittaditta appaltatrice dovrà prestare una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale del servizio come previsto dall’art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 pari al 00,00% dell’importo netto del contratto, ridotto ridotta del 50% per gli operatori economici in quanto applicabile possesso della certificazione di qualità ISO. Per usufruire di tale beneficio la ditta concorrente segnala in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi previsti dalla normativa vigente. Essa potrà essere presentata mediante Polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, che dovrà contenere i seguenti requisiti minimi: - le generalità anagrafiche, la qualifica e i poteri del soggetto che sottoscrive la fidejussione, - validità per l’intero periodo contrattuale, - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’accezione di cui all’art.75 all’art. 1957, comma 2 del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancariac.c.; - l’obbligo di versare al Comune, a semplice richiesta scritta senza eccezioni ed oneri di preventiva escussioneeccezione alcuna o ritardi, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014. Qualora l’ammontare della somma garantita. - L’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, sarà comunicato assieme all’aggiudicazione e la Ditta ditta dovrà provvedere al reintegro alla costituzione della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso stabilito dall’Amministrazione.

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Samples: Bando Di Gara

Deposito cauzionale. A titolo garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o negli atti da questo richiamati, l’Aggiudicatario ha costituito una garanzia degli obblighi contrattuali assunti definitiva di euro , pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, con fideiussione bancaria o cauzione, che prevede espressamente la Dittarinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di LAZIO INNOVA. La garanzia fideiussoria verrà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore di documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia deve essere integrata, pena la risoluzione del contratto, ogni volta che LAZIO INNOVA abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 pari al 00,00% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazionecontratto.

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Samples: www.lazioinnova.it

Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai Ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la contabilità generale dello StatoSocietà Appaltatrice dovrà sottoscrivere, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 pari al 00,00% dell’importo netto pri ma della stipula del contratto, ridotto una cauzione fideiussoria definitiva, per un importo pari al 10% dell’im porto contrattuale. In presenza di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Anche per la garanzia definiti va si applica il comma 7 dell’articolo 93 del 50% in quanto applicabile D.Lgs. n. 50/2016 (possesso di certificazioni UNI CEI EN 4 5000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000). La cauzione dovrà: - essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; - essere valida per tutto il periodo dell’appalto; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art.75 all’art. 1957, comma 2 del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancariaCodice Civile, senza eccezioni ed oneri nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, ogni contraria eccezione rimossa. Nel caso di preventiva escussioneinadempienze contrattuali, giusta lettera l’Amministrazione avrà il diritto di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014. Qualora l’ammontare avvalersi d’autorità della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causaprevista. La Ditta Appaltatrice avrà l’obbligo di reintegrare, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento un mese, l’importo della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; cauzione qualora l’Amministrazione abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. La cauzione dovrà essere adeguata annualmente in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo variazione del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazionecorrispettivo.

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Samples: www.comune.pozzilli.is.it

Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la DittaAll’atto della sottoscrizione del contratto l’affidatario, ai sensi dell’articolo 54 dell’art. 103 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello StatoD.Lgs. 50/16, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 pari al 00,00% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio deve produrre “una garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006 mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria / fideiussione bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior dannoassicurativa. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento, la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il Comune di Formia si riserva l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la Ditta è tenuta cauzione risultasse insufficiente. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Formia, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in virtù tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazionecapitolato, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale a titolo di penale, con l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di ricostituzione integrale dell'ammontare della cauzione definitiva entro 10 giorni dalla relativa richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

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Samples: www.comune.formia.lt.it

Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti assunti, la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 Ditta costituisce cauzione definitiva stabilita nella misura del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 pari al 00,0010% dell’importo netto contrattuale dell’appalto ai sensi dell’art. 103 del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio D.Lgs 50/2016. L’Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione definitiva tutte le somme di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancariadiventasse creditrice nei riguardi della Ditta, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussioneper inadempienze contrattuali o danni, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014o altro imputabili alla stessa Xxxxx. Qualora l’ammontare Conseguentemente alla riduzione della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causacauzione, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il è obbligata nel termine di 10 giorni 30 (diecitrenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare a reintegrare la cauzione residuastessa nella misura originaria. Diversamente la cauzione verrà integrata d’ufficio, nonché la richiesta sull’importo di liquidazione. Al termine dell’appalto sarà liquidata e saldata ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto ependenza, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, sentiti i pareri favorevoli dei competenti Uffici che attesteranno gli adempimenti da parte della Dittaditta a tutti gli obblighi verso il Comune, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento e l’assenza di incameramento prevedere verso dipendenti e gli Enti previdenziali, e assicurativi. Lo svincolo del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazionesarà oggetto d’apposito provvedimento amministrativo. Nel caso in cui la cauzione venisse prestata da intermediari Finanziari, questi dovranno attestare di essere iscritti nell’apposita lista del Ministero del Tesoro (art. 107 – D.Lgs n. 385 del 1/9/1993) e di svolgere in via prevalente questa attività.

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Samples: www.comune.quartucciu.ca.it