Common use of Deposito cauzionale Clause in Contracts

Deposito cauzionale. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, e tenuto conto della particolare connotazione fiduciaria dell’appalto, avente ad oggetto la prestazione di servizi di viaggio e soggiorno di studio riferiti a minori, l’appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto relativo alla stagione, 2009 costituirà, mediante garanzia fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa, un deposito cauzionale in misura pari al 10 per cento dell’importo totale aggiudicatogli per l’intero biennio. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di escussione parziale della cauzione prestata, l’appaltatore dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della cauzione stessa riportandone il valore all’aliquota del 10 per cento di cui al comma 1; ove non provveda, la stazione appaltante provvederà in sua vece, addebita dogli i relativi costi. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura a saldo relativa al contratto della stagione 2010, sulla quale viene apposto il timbro di regolare esecuzione.

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Deposito cauzionale. A titolo di garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con la sottoscrizione D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una deposito cauzionale di € , pari al % dell’importo netto del contratto, e tenuto conto della particolare connotazione fiduciaria dell’appalto, avente ad oggetto la prestazione di servizi di viaggio e soggiorno di studio riferiti a minori, l’appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto relativo alla stagione, 2009 costituirà, mediante garanzia fideiussoria polizza fidejussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa, un deposito cauzionale in misura pari al 10 per cento dell’importo totale aggiudicatogli per l’intero bienniosenza eccezioni ed oneri di preventiva escussione. La fideiussione bancaria o la Tale polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa. Qualora l'ammontare della stazione appaltante. In cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di escussione parziale inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione prestata, l’appaltatore dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della cauzione stessa riportandone il valore all’aliquota del 10 per cento residua nonché la richiesta di cui al comma 1; ove non provveda, la stazione appaltante provvederà in sua vece, addebita dogli i relativi costiogni maggior danno. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione provvisoria avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte della stazione appaltantedell'’Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura a saldo relativa al contratto della stagione 2010, sulla quale viene apposto il timbro di regolare esecuzioneincameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

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Deposito cauzionale. A Prima della sottoscrizione contrattuale il concessionario deve corrispondere un importo di stabilito in € 2.500,00 a garanzia dell’esatta osservanza del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, tramite polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, avente scadenza al 6° mese successivo il termine della concessione. proposto in sede di offerta a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, tramite garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, avente scadenza al 6° mese successivo il termine della concessione. La mancata o incompleta presentazione della polizza fideiussoria determina la revoca dell'aggiudicazione, l'escussione della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 25 del presente capitolato, nonché l'individuazione di un nuovo aggiudicatario. Qualora tale polizza abbia durata inferiore alla richiesta, il concessionario deve presentare contestualmente alla stessa un impegno sottoscritto a trasmettere al concedente una nuova polizza entro la scadenza della polizza trasmessa. La mancata o incompleta presentazione anche solo di una nuova polizza fideiussoria determina la revoca della concessione. Lo svincolo della polizza fideiussoria sarà effettuato alla scadenza della concessione solo a seguito di verifica dell’integrale adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione dal concessionario, previa verifica del contratto, e tenuto conto della particolare connotazione fiduciaria dell’appalto, avente ad oggetto la prestazione di servizi di viaggio e soggiorno di studio riferiti a minori, l’appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto relativo alla stagione, 2009 costituirà, mediante garanzia fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa, un deposito cauzionale in misura pari al 10 per cento dell’importo totale aggiudicatogli per l’intero bienniobuono stato dei locali. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve fideiussoria sopra indicata dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel concedente. In caso Il concedente resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla polizza fideiussoria l'ammontare dei danni riscontrati negli immobili oggetto di escussione parziale della cauzione prestataconcessione ed ogni eventuale suo credito, l’appaltatore dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della cauzione stessa riportandone il valore all’aliquota del 10 per cento di cui al comma 1; ove non provveda, la stazione appaltante provvederà in sua vece, addebita dogli i relativi costi. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura a saldo relativa al contratto della stagione 2010, sulla quale viene apposto il timbro di regolare esecuzionesalvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.

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Deposito cauzionale. A Le Ditte partecipanti dovranno costituire garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti con provvisoria pari al 2% dell’importo presunto della fornitura. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere accompagnata da dichiarazione di impegno da parte del garante a rinnovare la sottoscrizione del contrattostessa, e tenuto conto su richiesta della particolare connotazione fiduciaria dell’appaltostazione appaltante, avente ad oggetto la prestazione di servizi di viaggio e soggiorno di studio riferiti nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La fideiussione, a minoriscelta dell'offerente, l’appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto relativo alla stagione, 2009 costituirà, mediante garanzia fideiussoria può essere bancaria o polizza cauzionale assicurativaassicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, un deposito cauzionale n. 385, che svolgono in misura via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia provvisoria sarà automaticamente svincolata al momento della presentazione di quella definitiva, pari al 10 10% (dieci per cento dell’importo totale aggiudicatogli per l’intero bienniocento) del rispettivo ammontare della fornitura, Iva esclusa, da parte della Ditta aggiudicataria, mentre alla Ditta non aggiudicataria sarà restituita dopo il perfezionamento dell’aggiudicazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve Le garanzie provvisoria e definitiva devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2La garanzia definitiva rimane valida per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura oggetto del codice civilepresente Capitolato; pertanto la garanzia sarà svincolata, nonché l'operatività previa deduzione di eventuali crediti dell’ Azienda verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Azienda. Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro quindici giornidovesse ridursi per l’effetto di applicazioni di penali, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di escussione parziale della cauzione prestata, l’appaltatore dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della cauzione stessa riportandone il valore all’aliquota del 10 o per cento di cui al comma 1; ove non provvedaqualsiasi altra causa, la stazione appaltante provvederà in sua vece, addebita dogli i relativi costi. La mancata costituzione Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria relativa richiesta da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura a saldo relativa al contratto della stagione 2010, sulla quale viene apposto il timbro di regolare esecuzionedell’Azienda.

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Deposito cauzionale. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, e tenuto conto della particolare connotazione fiduciaria dell’appalto, avente ad oggetto la prestazione di servizi di viaggio e soggiorno di studio riferiti a minori, l’appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto relativo alla stagionestagione 2009, 2009 costituirà, mediante garanzia fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa, un deposito cauzionale in misura pari al 10 20 per cento dell’importo totale aggiudicatogli per l’intero biennio. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di escussione parziale della cauzione prestata, l’appaltatore dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della cauzione stessa riportandone il valore all’aliquota del 10 20 per cento di cui al comma 1; ove non provveda, la stazione appaltante provvederà in sua vece, addebita dogli addebitandogli i relativi costi. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura a saldo relativa al contratto della stagione 2010, sulla quale viene apposto il timbro di regolare esecuzione.

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Deposito cauzionale. A garanzia dell’esatta osservanza degli esatti e puntuali obblighi assunti con la sottoscrizione del contrattoassunti, e tenuto conto della particolare connotazione fiduciaria dell’appalto, avente ad oggetto la prestazione di servizi di viaggio e soggiorno di studio riferiti a minori, l’appaltatore, l’affittuario dovrà produrre prima della sottoscrizione stipula del contratto relativo alla stagioneuna cauzione, 2009 costituiràper un ammontare pari all’importo del canone annuale, mediante garanzia fideiussoria bancaria sotto forma o polizza cauzionale assicurativa, un deposito cauzionale in misura pari al 10 per cento dell’importo totale aggiudicatogli per l’intero biennio. La di versamento presso la tesoreria dell’Ente concedente o di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere assicurativa, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente medesimo (senza che il beneficiario sia tenuto a provare l’inadempimento del debitore e senza poter opporre eccezioni relative all’inesistenza o all’inesigibilità del credito), che dovrà espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio della alla preventiva escussione del debitore principaledebitore, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957rinunzia a qualsiasi eccezione da parte del garante, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima la sua operatività entro quindici giorni, a giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Ente proprietario e la durata pari a quella della stazione appaltanteconcessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del terrreno stabilito dall’ente concedente. In caso di escussione parziale della La cauzione prestatasarà restituita soltanto alla scadenza, l’appaltatore dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della cauzione stessa riportandone il valore all’aliquota del 10 per cento di cui al comma 1; ove non provvedadopo la riconsegna degli immobili, la stazione appaltante provvederà in sua vecedefinizione e la verifica dei rapporti contrattuali. Se il concessionario non dovesse versare il corrispettivo o le penalità previste dal capitolato e regolamento, addebita dogli i relativi costi. La mancata costituzione oltre che dal contratto, entro quindici giorni dal ricevimento della garanzia determina richiesta di pagamento, la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria proprietà potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per del concessionario (qualora il mancato od inesatto adempimento e cessa deposito cauzionale avvenisse mediante fideiussione, il contratto di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura fideiussione dovrà fare esplicito riferimento a saldo relativa al contratto della stagione 2010, sulla quale viene apposto il timbro di regolare esecuzionequesta possibilità).

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Deposito cauzionale. A titolo di garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 113 e 75 (comma 7) del D.l.vo 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione, ha costituito un deposito cauzionale di € pari al % dell'importo netto del contratto, e tenuto conto della particolare connotazione fiduciaria dell’appalto, avente ad oggetto la prestazione di servizi di viaggio e soggiorno di studio riferiti a minori, l’appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto relativo alla stagione, 2009 costituirà, mediante garanzia fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa, un deposito cauzionale in misura pari al 10 per cento dell’importo totale aggiudicatogli per l’intero biennio. La fideiussione bancaria o la assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione. Tale polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di escussione parziale inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione prestata, l’appaltatore dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della cauzione stessa riportandone il valore all’aliquota del 10 per cento residua nonché la richiesta di cui al comma 1; ove non provveda, la stazione appaltante provvederà in sua vece, addebita dogli i relativi costiogni maggior danno. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della fideiussione prestata a titolo di cauzione provvisoria avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte della stazione appaltantedell' Amministrazione anche in deroga all'articolo 1957 del Codice civile. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura a saldo relativa al contratto della stagione 2010, sulla quale viene apposto il timbro di regolare esecuzioneincameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

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Samples: www.poliziadistato.it

Deposito cauzionale. A titolo di garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 113 (comma 1) e 75 (comma 7) del contrattoDecreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 106/2011, e tenuto conto della particolare connotazione fiduciaria dell’appaltosuccessivo Regolamento di attuazione, avente ad oggetto la prestazione di servizi di viaggio e soggiorno di studio riferiti a minori, l’appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto relativo alla stagione, 2009 costituirà, mediante garanzia fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa, ha costituito un deposito cauzionale in misura di € pari al 10 per cento dell’importo totale aggiudicatogli per l’intero biennio. La fideiussione bancaria o la Tale polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di escussione parziale inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione prestata, l’appaltatore dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della cauzione stessa riportandone il valore all’aliquota del 10 per cento residua nonché la richiesta di cui al comma 1; ove non provveda, la stazione appaltante provvederà in sua vece, addebita dogli i relativi costiogni maggior danno. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della fideiussione prestata a titolo di cauzione provvisoria avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte della stazione appaltantedell' Amministrazione anche in deroga all'articolo 1957 del Codice civile. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura a saldo relativa al contratto della stagione 2010, sulla quale viene apposto il timbro di regolare esecuzioneincameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

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Samples: www.poliziadistato.it

Deposito cauzionale. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, e tenuto conto della particolare connotazione fiduciaria dell’appalto, avente ad oggetto la prestazione di servizi di viaggio e soggiorno di studio riferiti a minori, l’appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto relativo alla stagione, 2009 costituirà, mediante garanzia fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa, un deposito cauzionale in misura pari al 10 per cento dell’importo totale aggiudicatogli per l’intero bienniotriennio. salvo quanto previsto dall’art. 93 comma 7 d.lg 50/2016. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’EAP. In caso di escussione parziale della cauzione prestata, l’appaltatore dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della cauzione stessa riportandone il valore all’aliquota del 10 per cento di cui al comma 1; ove non provveda, la stazione appaltante l’EAP provvederà in sua vece, addebita dogli addebitandogli i relativi costi. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedell’EAP. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura a saldo relativa al contratto della stagione 20102019, sulla quale viene apposto il timbro di regolare esecuzione.

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Samples: www.enteassistenza.it

Deposito cauzionale. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione Il Concessionario dovrà versare, preliminarmente alla stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, nella misura e tenuto conto secondo le modalità espressamente prescritte dall’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. La suddetta cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del Concessionario, o a causa di inadempienza delle obbligazioni contrattuali o negligente esecuzione del servizio. Il Concedente ha inoltre diritto di valersi della particolare connotazione fiduciaria dell’appaltocauzione: - per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei servizi, avente ad oggetto la prestazione nel caso di servizi di viaggio e soggiorno di studio riferiti a minori, l’appaltatore, prima della sottoscrizione risoluzione del contratto relativo alla stagionedisposta in danno del Concessionario, 2009 costituiràsino all’individuazione del nuovo contraente; - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, mediante garanzia fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativadelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, un protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori; - per provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti dal Concessionario nei confronti del subconcessionario, nelle ipotesi di riscontrata inadempienza. Il deposito cauzionale in misura pari al 10 per cento dell’importo totale aggiudicatogli per l’intero biennio. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalesarà svincolato, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniove nulla osti, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di escussione parziale della cauzione prestataservizio ultimato e regolarmente eseguito, l’appaltatore dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della cauzione stessa riportandone il valore all’aliquota in seguito all’emissione del 10 per cento di cui al comma 1; ove non provveda, la stazione appaltante provvederà in sua vece, addebita dogli i relativi costi. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura a saldo relativa al contratto della stagione 2010, sulla quale viene apposto il timbro certificato di regolare esecuzione, da parte del Responsabile del Settore comunale competente. Il concessionario sarà tenuto alla reintegrazione della cauzione di cui l’Ente concedente abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante la concessione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Del Servizio Di Refezione Scolastica E Altri Servizi Ristorativi Comunali Del Comune Di Chiuduno, Per Il Periodo 19 Settembre 2016 – 18 Settembre 2020