Common use of DESTINATARI E REQUISITI Clause in Contracts

DESTINATARI E REQUISITI. Sono destinatari dei benefici i nuclei familiari, che si trovano in una situazione di morosità incolpevole, così come definita all’art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 ossia in una “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Il Comune, nel consentire l’accesso ai benefici, verifica che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti: 1) abbia cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi delle normative vigenti; 2) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9; 3) abbia residenza da almeno un anno nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio situato nel comune di Sesto San Xxxxxxxx; 4) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l’esecuzione; 5) possieda un reddito I.S.E. non superiore ad €. 35.000,00 o un valore I.S.E.E. non superiore ad €. 26.000,00; 6) non vi sia titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; 7) sia in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause, relative a se stesso/a o ad altro componente del nucleo familiare: a) perdita del lavoro per licenziamento; b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; g) modificazione del nucleo familiare per cause, come separazione, abbandono del coniuge o allontanamento di un componente del nucleo, detenzione, che abbiano comportato una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo. La consistente riduzione di reddito, riconducibile ad almeno una delle cause sopra elencate, si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%. La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l’incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno uno degli anni solari a partire da quello in cui si è verificata la/e causa/e della morosità e sino a quello in cui insorge la morosità stessa. Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti ATS per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

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Samples: Avviso Pubblico Per Il Riconoscimento Dei Benefici a Favore Degli Inquilini Morosi Incolpevoli

DESTINATARI E REQUISITI. Sono destinatari dei benefici i nuclei familiari, che si trovano in una situazione di morosità incolpevole, così come definita all’art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 ossia in una “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Il Comune, nel consentire l’accesso ai benefici, verifica che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti: 1) abbia cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, possieda un regolare titolo di soggiorno Possono presentare richiesta ai sensi delle normative vigenti; 2) sia titolare del presente Avviso gli inquilini di alloggi situati nel territorio del Distretto socio-sanitario di Reggio Nell’Xxxxxx comprendente i Comuni di Reggio Nell’Xxxxxx, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo che, al momento della presentazione dell’istanza, abbiano la titolarità o contitolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad per uso abitativo regolarmente registrato residenziale ai sensi delle norme vigenti, con esclusione degli immobili di alloggi appartenenti alle categorie catastali A1A/1, A8 A/8, A/9 e A9; 3siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: - Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato della UE oppure cittadinanza extra UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata di almeno un anno; - ISEE ordinario o corrente (del nucleo familiare dell’inquilino) abbia residenza in corso di validità non superiore ad € 35.000,00; - Contratto di locazione registrato da almeno un anno nell’alloggio oggetto della procedura alla data di rilascio situato nel comune presentazione dell’istanza; - Rinegoziazione/trasformazione del proprio contratto di Sesto San Xxxxxxxx; 4) sia destinatario locazione registrata presso l’ Agenzia delle Entrate successivamente al 11/07/2022; Sono cause di esclusione le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE: - avere ricevuto, nell’anno 2022, la concessione di un atto contributo del Fondo per l’emergenza abitativa derivante da deliberazioni della Giunta Regionale; - avere ricevuto, nell’anno 2022, la concessione di intimazione di sfratto per morosità con citazione un contributo del Fondo per la convalida o morosità incolpevole di cui al art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124; - essere assegnatario di un procedimento alloggio di sfratto in cui è intervenuta Edilizia Residenziale Pubblica. E’ ammessa la convalidapresentazione di una sola domanda per nucleo famigliare dell’inquilino, ma non è ancora avvenuta l’esecuzione; 5) possieda un reddito I.S.E. non superiore relativa ad una sola rinegoziazione. 35.000,00 o un valore I.S.E.E. non superiore ad €. 26.000,00; 6) non vi sia titolarità Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da parte di più nuclei famigliari, ciascun componente del nucleo familiare, se in possesso dei requisiti, può presentare domanda di diritti contributo separatamente per la propria quota di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; 7) sia in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause, relative a se stesso/a o ad altro componente del nucleo familiare: a) perdita del lavoro per licenziamento; b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; g) modificazione del nucleo familiare per cause, come separazione, abbandono del coniuge o allontanamento di un componente del nucleo, detenzione, che abbiano comportato una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo. La consistente riduzione di reddito, riconducibile ad almeno una delle cause sopra elencate, si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%. La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l’incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno uno degli anni solari a partire da quello in cui si è verificata la/e causa/e della morosità e sino a quello in cui insorge la morosità stessa. Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti ATS per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

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Samples: Contributo Per La Rinegoziazione Dei Contratti Di Locazione

DESTINATARI E REQUISITI. Sono 1. I destinatari dei benefici del contributo RISTORO LAZIO IRAP sono le MPMI e i nuclei familiariprofessionisti titolari di partita IVA operanti nel Lazio, che si trovano in sono soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 446/1997 e che svolgono una situazione delle attività elencate nell’appendice 2 al presente atto, individuate tra quelle che sono state incluse nei DDLL Ristori relativi alle zone gialle o che hanno subito una sospensione di morosità incolpevole, così come definita all’artattività a seguito dei XX.XX.XX.XX. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 e dei Trasporti del 30 22 marzo 2016 ossia in una “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”2020. 2. Il Comunecontributo è destinato ai soggetti che hanno attivato la partita I.V.A. in data antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso e che hanno versato o devono versare una quota IRAP 2020 riferibile alla Regione Lazio. 3. I soggetti di cui ai precedenti punti devono possedere, nel consentire l’accesso ai beneficia pena di esclusione, verifica che il richiedente sia in possesso dei alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 1a. essere una MPMI secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento della Commissione (UE) abbia cittadinanza italiana N. 651 del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato - oppure, essere un libero professionista titolare di una partita IVA attiva rilasciata prima della data di pubblicazione dell’avviso (requisito accertato mediante le dichiarazioni di cui all’appendice 3 e 3bis dimensioni di impresa); b. avere unità operativa nel territorio regionale; per i liberi professionisti avere il luogo di esercizio dell'attività nel territorio regionale; c. essere soggetti passivi dell’IRAP ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 446/1997; d. essere regolarmente iscritto (Registro Imprese o Repertorio Economico Amministrativo) alla CCIAA ed esercitare, in relazione all’unità operativa o al luogo di esercizio destinatari dell'intervento, un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate nell’appendice 2 al presente Avviso (come da allegato 1 alla DGR 1000/2020); e. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; tale requisito non si applica ai liberi professionisti; f. non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 al 31/12/2019; In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; g. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; x. non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: i. delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; xxx. xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; iv. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; v. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; vi. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. vii. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovverodivieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi delle normative vigenti; 2) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9; 3) abbia residenza da almeno un anno nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio situato nel comune di Sesto San Xxxxxxxx; 4) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida n. 159 o di un procedimento tentativo di sfratto infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. L'esclusione di cui al presente punto h. va accertata nei confronti: - del titolare se si tratta di impresa individuale; - di un socio, se si tratta di società in nome collettivo; - dei soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la convalida, ma non riabilitazione ovvero quando il reato è ancora avvenuta l’esecuzionestato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 5) possieda un reddito I.S.E. i. non superiore ad €. 35.000,00 avere amministratori e/o un valore I.S.E.E. non superiore ad €. 26.000,00Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 6) non vi sia titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiarej. essere in regola con la Disciplina antiriciclaggio; 7x. xxxxxxxxx gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) sia prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell’ambiente; l. essere in una situazione regola con il versamento dei contributi verso gli Enti Previdenziali; m. essere in regola con la disciplina Antimafia; n. essere in regola con le disposizioni in materia di morosità incolpevoleaiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l’impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007]; o. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805]; p. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia in aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una situazione rete di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause, relative a se stesso/a distribuzione o ad altro componente del nucleo familiare: a) perdita del lavoro per licenziamentoaltre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario q. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di lavoroprodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria o r. non essere in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) mancato rinnovo posizione di contratti a termine conflitto di interessi o di lavoro atipici; e) cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti pantouflage come da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; g) modificazione del nucleo familiare per cause, come separazione, abbandono del coniuge o allontanamento di un componente del nucleo, detenzione, che abbiano comportato una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo. La consistente riduzione di reddito, riconducibile ad almeno una delle cause sopra elencate, si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%. La verifica è effettuata considerando il canone di locazione specifica dichiarazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l’incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno uno degli anni solari a partire da quello in cui si è verificata la/e causa/e della morosità e sino a quello in cui insorge la morosità stessa. Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti ATS per l'attuazione di un progetto assistenziale individualeappendice 5).

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Samples: Contributo Per Il Sostegno Al Finanziamento Del Capitale Circolante Delle Pmi

DESTINATARI E REQUISITI. Sono destinatari dei benefici Possono presentare richiesta ai sensi del presente Avviso i nuclei familiariconduttori di alloggi situati nel territorio del Comune di Medicina , che si trovano - al momento della presentazione dell’istanza - abbiano in una situazione essere un contratto di morosità incolpevolelocazione per uso residenziale ai sensi delle norme vigenti (con esclusione di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, così come definita all’art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 ossia in una “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Il ComuneA/8, nel consentire l’accesso ai benefici, verifica che il richiedente sia A/9) ed in possesso dei seguenti requisiti: 1) abbia requisiti e condizioni: - cittadinanza italiana o italiana; - oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero, nei casi europea; - oppure cittadinanza di cittadini uno Stato non appartenenti appartenente all’Unione Europea, possieda un regolare titolo europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi delle normative vigenti; 2) sia titolare del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche; - ISEE ordinario o corrente, riferito al nucleo, in corso di un validità non superiore ad € 35.000,00; - residenza nell’alloggio oggetto del contratto; - contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9; 3) abbia residenza da almeno un anno nell’alloggio oggetto della procedura (alla data di rilascio situato nel comune presentazione dell’Istanza); - rinegoziazione del proprio contratto di Sesto San Xxxxxxxx; 4) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalidalocazione registrata presso l’Agenzia delle Entrate, ma non è ancora avvenuta l’esecuzione; 5) possieda un reddito I.S.E. non superiore ad €. 35.000,00 nei termini del successivo articolo 2; Gli stessi conduttori - o un valore I.S.E.E. non superiore ad €. 26.000,00; 6) non vi sia titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; 7) sia in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del membro dello stesso nucleo familiare dovuta ad ai fini ISEE - non devono trovarsi in una delle seguenti cause, relative a se stesso/a o ad altro componente del nucleo familiarecondizioni: a) perdita avere ricevuto, nell’anno 2021/2022, la concessione di un contributo del lavoro Fondo per licenziamentol’emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019; b) accordi aziendali o sindacali avere avuto, nell’anno 2021/2022, la concessione di un contributo del Fondo per la morosità incolpevole di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con consistente riduzione dell’orario di lavoroLegge del 28/10/2013, n. 124; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o decesso essere assegnatario di un componente del nucleo familiare che abbia comportato alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; g) modificazione del nucleo familiare per cause, come separazione, abbandono del coniuge o allontanamento conduttore di un componente del alloggio pubblico locato con contratto diverso da quello previsto per l’ERP. Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo, detenzionese in possesso dei succitati requisiti, che abbiano comportato una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo. La consistente riduzione può presentare domanda di reddito, riconducibile ad almeno una delle cause sopra elencate, si verifica quando il rapporto contributo separatamente per la propria quota di canone/reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%. La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l’incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno uno degli anni solari a partire da quello in cui si è verificata la/e causa/e della morosità e sino a quello in cui insorge la morosità stessa. Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti ATS per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

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Samples: Contributo Per La Rinegoziazione Dei Contratti Di Locazione

DESTINATARI E REQUISITI. Sono destinatari Le risorse sono destinate a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei benefici i nuclei familiari, che si trovano in una situazione canoni di morosità incolpevole, così come definita all’art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 ossia in una “situazione locazione erogando contributi nel caso di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento rinegoziazione di locazioni esistenti con riduzione dell’importo del canone locativo oppure di modificazione della tipologia contrattuale, sempre con riduzione dell’importo del canone, ivi inclusa la stipula di nuovi contratti a ragione canone concordato. Possono fare richiesta dei contributi oggetto del presente Avviso i soggetti che, alla data di presentazione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Il Comunedomanda, nel consentire l’accesso ai benefici, verifica che il richiedente sia sono in possesso dei seguenti requisiti: 1a) abbia cittadinanza italiana o oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero, nei casi oppure cittadinanza di cittadini uno Stato non appartenenti appartenente all’Unione Europea, possieda un regolare titolo Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno almeno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi delle normative vigentidel D.Lgs. n.286/98 e s.m.i.; 2b) sia titolare residenza in uno dei seguenti comuni dell’Unione di Comuni Valmarecchia: Santarcangelo di Romagna, Verucchio, Poggio Torriana, Novafeltria, San Leo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione; c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (con esclusione degli immobili appartenenti alle delle categorie catastali A1A/1, A8 A/8 e A9; 3A/9) abbia residenza da almeno un anno nell’alloggio oggetto redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della procedura stipula e regolarmente registrato. In caso di rilascio situato nel comune contratto in corso di Sesto San Xxxxxxxx; 4) sia destinatario registrazione presso l’Agenzia delle Entrate sono ammessi a contributo i contratti con relativa imposta pagata; oppure titolarità di un atto contratto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o assegnazione in godimento di un procedimento alloggio di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l’esecuzione; 5) possieda un reddito I.S.E. non superiore ad €proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. 35.000,00 o un valore I.S.E.E. non superiore ad €. 26.000,00; 6) non vi sia titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; 7) sia in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause, relative a se stesso/a o ad altro componente del nucleo familiare: a) perdita del lavoro per licenziamento; b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità redditualeCooperativa assegnante; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A.Valore ISEE, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia graveordinario oppure corrente, infortunio o decesso di un componente per l’anno 2020 del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego non superiore ad € 35.000,00 risultante da Attestazione INPS in corso di parte notevole del reddito validità. Esclusivamente per fronteggiare rilevanti spese mediche domande presentate entro il 30/10/2020, in caso di mancanza di valore ISEE 2020 il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, comunque nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro e assistenziali; g) modificazione del nucleo familiare per cause, come separazione, abbandono del coniuge o allontanamento di non oltre il 30/10/2020. Nel caso si riscontri un componente del nucleo, detenzione, che abbiano comportato una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo. La consistente riduzione di reddito, riconducibile ad almeno una delle cause sopra elencate, si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza valore ISEE 2020 superiore al 30%. La verifica è effettuata considerando limite di accesso oppure nel caso che il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l’incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno uno degli anni solari a partire da quello in cui si è verificata la/e causa/e della morosità e sino a quello in cui insorge la morosità stessa. Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantennerichiedente non consegni l’ISEE nel termine previsto, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti ATS per l'attuazione di un progetto assistenziale individualedovrà restituire all’Unione l’intero importo eventualmente indebitamente ricevuto.

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Samples: Fondo Regionale Per l'Accesso Alle Abitazioni in Locazione

DESTINATARI E REQUISITI. Sono destinatari dei benefici i nuclei familiari, che si trovano in una situazione di morosità incolpevole, così come definita all’art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 ossia in una “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Il Comune, nel consentire l’accesso ai benefici, verifica che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti: 1A) abbia cittadinanza Cittadinanza italiana o - Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero, nei casi all'Unione europea - Cittadinanza di cittadini uno Stato non appartenenti all’Unione Europea, possieda un regolare titolo appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi delle normative vigentidel D. Lgs. 286/98 e successive modifiche.; 2B) sia titolare Titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo primario stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente alla data del contratto per un alloggio sito nel Comune di Colorno, regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni: - la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con esclusione degli l’obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore; - l’alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell’art. 18 della L. 179/92 e s.m., A8 e A9mentre l’ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario; In questo ultimo caso la sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante; 3C) abbia residenza da almeno un anno nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio situato nel comune di Sesto San Xxxxxxxx; 4) sia destinatario Non essere assegnatario di un atto alloggio di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida Edilizia residenziale pubblica o di un procedimento alloggio comunale; Le seguenti condizioni non sono causa di sfratto esclusione dal contributo: a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 (“equo canone”) e dalla Legge n. 359/1992 (“patti in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l’esecuzionederoga”); 5b) possieda titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un reddito I.S.E. non superiore ad €. 35.000,00 alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o un valore I.S.E.E. non superiore ad €. 26.000,00;agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. 6D) non vi sia titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare, Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale. Le seguenti condizioni non sono causa di residenza, esclusione dal contributo: a) titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”; b) titolarità di una quota su altro immobile fruibile un alloggio non superiore al 50%; c) titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%; d) alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell’alloggio; e) concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l’uso dell’alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell’alloggio stesso; f) alloggio non adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore. 7E) sia in una situazione I contratti così detti ad “uso foresteria” non sono ammissibili a contributo. E’ ammissibile a contributo l’eventuale contratto di morosità incolpevole, ossia in una situazione sublocazione tra il rappresentante legale dell’impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento sublocazione deve essere registrato all’Ufficio del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause, relative a se stesso/a o ad altro componente Registro. F) Patrimonio mobiliare del nucleo familiare: a) perdita , non superiore a € 35.000 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000. Tale limite di € 35.000 è aumentato del lavoro 30% per licenziamento; b) accordi aziendali i nuclei in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o sindacali con consistente riduzione dell’orario abbia un grado di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; g) modificazione del nucleo familiare per cause, come separazione, abbandono del coniuge o allontanamento di un componente del nucleo, detenzione, che abbiano comportato una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo. La consistente riduzione di reddito, riconducibile ad almeno una delle cause sopra elencate, si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza inavalidità superiore al 3066%. La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l’incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno uno degli anni solari a partire da quello in cui si è verificata la/e causa/e della morosità e sino a quello in cui insorge la morosità stessa. Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti ATS per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.;

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Samples: Concessione Del Contributo Per Il Sostegno All'accesso Alle Abitazioni in Locazione