DURATA E RINNOVI Clausole campione

DURATA E RINNOVI. L'assegno di ricerca ha almeno durata annuale e potrà essere rinnovato per periodi non inferiori all’anno. La durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni; nel caso un assegnista frequenti contemporaneamente un corso di dottorato il periodo, nella durata normale del relativo corso, non deve essere conteggiato nel calcolo del limite massimo dei sei anni. Ai fini del rinnovo, la valutazione dell'attività svolta spetta al Consiglio della struttura presso cui si svolge la collaborazione, su relazione del responsabile dell'attività scientifica del titolare dell'assegno (tutor). Lo stesso Consiglio può proporre il rinnovo. Su proposta del predetto Collegio e sentito il Consiglio di Amministrazione per la copertura finanziaria, la decisione sul rinnovo spetta al Senato Accademico, che dovrà tener conto della disponibilità finanziaria oltre che dei risultati di ricerca conseguiti dal titolare dell'assegno. Nel caso in cui la copertura finanziaria relativa al rinnovo dell'assegno sia a totale carico del bilancio della Struttura, la decisione spetta al Consiglio della Struttura stessa. La formazione del titolare dell'assegno potrà prevedere un congruo periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con la Struttura di riferimento. L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a gravidanza, servizio militare, malattia. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del programma di ricerca, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
DURATA E RINNOVI. Il presente contratto è valido ed efficace per la sola durata del programma affidato al Collaboratore, ovverosia con decorrenza dal decorrenza dal ….. giorno/mese/anno ….. e scadenza il ….. giorno/mese/anno , per complessive xxx ore. Alla scadenza del termine anzidetto, il contratto verrà meno senza possibilità alcuna di rinnovo tacito. Resta ferma la facoltà di recesso sia della Committente che del Collaboratore anche prima della scadenza del ….. al momento della cessazione del rapporto, null'altro sia dovuto al Collaboratore se non il corrispettivo per le attività effettivamente prestate fino a quella data. Le Parti convengono che, anche successivamente alla cessazione del presente contratto, la Committente avrà la facoltà di utilizzare comunque il risultato delle attività sino a quel momento prestate dal Collaboratore.
DURATA E RINNOVI. 3.1 Il presente contratto ha la durata di anni 6 (sei) (oppure 9 (nove) con decorrenza dal … e scadenza il ….
DURATA E RINNOVI il presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione delle parti, e durata pari ad un anno salvo diversamente specificato. Al termine del contratto potrà essere considerato un eventuale prolungamento dello stesso. Il contratto si rinnova per la durata di un ulteriore anno dalla data di ciascuna ricarica di invii dei servizi di Mailing List.
DURATA E RINNOVI. Il presente Accordo ha durata di xxx anni (massimo 5 anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dalle Parti. Gli eventuali accordi attuativi conseguenti al presente Accordo avranno una durata compatibile con la durata complessiva dell’Accordo salvo l’ipotesi di recesso di cui al successivo comma. Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione tramite PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli eventuali accordi attuativi perfezionati e non ancora conclusi al momento della scadenza dell’Accordo.
DURATA E RINNOVI. Il presente accordo avrà efficacia dalla data di perfezionamento; e sarà tacitamente rinnovato. salvo diversamente specificato. Alla scadenza del contratto, il Servizio non terminerà automaticamente e dovrà essere cura del Cliente effettuare una comunicazione circa la sua disdetta come specificato all’ ART. 8. Il rinnovo può essere effettuato anche per un periodo diverso da quello stipulato inizialmente, analogamente ciò avverrà ad ogni scadenza successiva. È esclusa la disdetta anticipata dell'accordo eccezion fatta per, i casi previsti dall’accordo stesso. Nell'eventualità di disdetta, recesso o risoluzione il Fornitore è autorizzato a trattenere e ad incassare le somme pagate dal Cliente a titolo di penale salvo il risarcimento del maggior danno, in ogni caso il cliente non avrà più diritto agli sconti che gli sono stati concessi in fase di stipula e dovrà rimborsare la differenza tra il prezzo pagato con gli sconti e il prezzo senza sconti. .
DURATA E RINNOVI. 1. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, le imprese sono inserite negli appositi registri tenuti dall’Autorità portuale distinti per le imprese autorizzate all’esercizio delle operazioni portuali e per quelle autorizzate all’effettuazione dei servizi.
DURATA E RINNOVI il presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione delle parti, e durata pari ad un anno salvo diversamente specificato. Alla sua scadenza il contratto sarà tacitamente rinnovato per ugual periodo; analogamente ciò avverrà ad ogni scadenza successiva. Alle Parti è riservato il diritto di recesso del contratto tramite comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax, almeno 60 giorni prima della scadenza dello stesso. È’ esclusa la disdetta anticipata dell'accordo eccezion fatta per i casi previsti dall’accordo stesso (art.3); nell’eventualità di disdetta, recesso o risoluzione Neomedia s.r.l. è autorizzata a trattenere e ad incassare le somme pagate dal CLIENTE a titolo di penale salvo il risarcimento del maggior danno. Solo per i servizi con ricarica (SMS, newsletter, ecc.), il tacito rinnovo del contratto non prevede alcun obbligo da parte del CLIENTE di nuove ricariche. Nel caso di disdetta dei servizi da parte di Neomedia, la stessa si impegna a restituire al CLIENTE le somme della quota parte dei servizi ancora non utilizzati.
DURATA E RINNOVI. (i) Il presente accordo avrà efficacia dalla data di perfezionamento; e durata pari a 24 (ventiquattro) mesi. salvo diversamente specificato.
DURATA E RINNOVI. (ii) tacito rinnovo; (iii) incameramento della penale;