DICHIARAZIONE TARI. 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o dalla data di invio a mezzo posta elettronica e PEC. 4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: a) Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; d) Numero degli occupanti i locali; e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)
DICHIARAZIONE TARI. 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori degli occupanti/detentori o detentoripossessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributotermine indicato nel precedente articolo 48. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, r o posta elettronica o certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, postale o dalla la data di invio a mezzo accettazione per la posta elettronica e (PEC).
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
a) a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b) b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c) c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di del numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d) d. Numero degli occupanti i locali;
e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f) e. Data di in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o cessazione del il possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g) f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)
DICHIARAZIONE TARI. 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributotermine indicato nel precedente articolo 56. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/rr o a mezzo fax o PEC, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o dalla data di invio a mezzo posta elettronica e PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
a) Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d) Numero degli occupanti i localilocali (solo se necessario);
e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)
DICHIARAZIONE TARI. 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stessostesso (Allegato 4), entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/rdeve pervenire al protocollo comunale, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o dalla data di invio a mezzo posta elettronica e PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
a) a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenzaresidenza o, nel caso di utenze non domestiche, denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b) b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualificaqualifica o, nel caso di utenze non domestiche, generalità delle Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
c) c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calpestabile/catastale e destinazione d’uso dei singoli locali;
d) d. Numero degli occupanti i locali;
e) e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f) f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g) La g. Annotazioni relative alla sussistenza o il al venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa (chiusura contratto di locazione, cessazione attività, cessazione utenze ecc.). In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
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Samples: Regolamento Per L’applicazione Della Tassa Rifiuti Tari