Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio. Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell’indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
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Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio. Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell’indennizzo - – fatti salvi i diritti dei terzi - – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
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Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio. Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell’indennizzo deII'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
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Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio. Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze circostan- ze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell’indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello quel- lo che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto pre- visto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
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