Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni Clausole campione

Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni. Nessun (ri) assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.
Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni. Il Contraente
Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni. Il Contraente U.I.A. SRL
Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni. Nessun (ri) ASSICURATORE sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) ASSICURATORE sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) ASSICURATORE a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.
Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni. Nessun (ri) assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America. Il Contraente U.I.A. SRL Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli: Sezione A Oggetto dell’Assicurazione - Obbligazione temporale dell’Assicuratore (Claims Made - Retroattività) Definizioni Esclusioni Estensioni Obblighi dell’Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento Arbitrato speciale Surrogazione Casi di cessazione dell’Assicurazione Sezione B Condizioni Generali di Assicurazione 1.Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio 2.Altri contratti con altri assicuratori 3.Pagamento del Premio 4.Modifiche/Cessione della polizza 5.Aggravamento del rischio 6.Diminuzione del rischio 7.Pagamento dell’indennizzo 8.Oneri fiscali 9.Foro competente 10.Rinvio alle norme di legge 11.Estensione territoriale 12.Elezione di domicilio 13.Xxxxxxxx broker (se operante)
Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni. Nessun (ri) assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America. Il Contraente U.I.A. SRL Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli: Sezione A Oggetto dell’Assicurazione - Obbligazione temporale dell’Assicuratore (Claims Made - Retroattività) Definizioni Esclusioni Estensioni Obblighi dell’Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento Arbitrato speciale Surrogazione Casi di cessazione dell’Assicurazione Sezione B Condizioni Generali di Assicurazione
Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni. Nessun (ri) assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America. Il Contraente U.I.A. SRL Il sottoscritto Assicurato dichiara di aver preso visione e di approvare le condizioni tutte del presente Certificato e, agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, dichiara: 1 di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «CLAIMS MADE», a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo; 2 di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli di questo Certificato: Articolo 4 Forma dell’assicurazione (“Claims made” – Retroattività)
Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni. Nessun (ri) assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America. Il Contraente U.I.A SRL DISPOSIZIONI DELLA POLIZZA DA APPROVARE SPECIFICATAMENTE PER ISCRITTO Ai sensi e per gli effetti degli artt., 1341 e 1342 del Codice Civile, il CONTRANTE, anche per conto di ciascun ASSICURATO approva specificamente per iscritto le seguenti disposizioni della POLIZZA: OBBLIGAZIONE TEMPORALE DELL’ASSICURATORE (CLAIMS MADE - RETROATTIVITÀ) Art.1 Oggetto dell’Assicurazione; Art.2 Rischi esclusi dall’Assicurazione; Art.3 Estensioni
Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni. Il Contraente ALLEGATO A001 Polizza di Responsabilità Civile Professionale Chimici Tecnici Laureati o Diplomati Liberi Professionisti APPENDICE STANDARD A POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE L’oggetto della professione del chimico consiste in: Analisi chimiche, certificazioni, Perizie, consulenze e pareri Interventi sulla produzione, Studio e messa a punto di processi chimici, di procedimenti delle metodologie chimiche; esecuzione di impianti chimici, compilazione dei progetti, preventivi, stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, direzione dei lavori, avviamento, consegne, contabilità, inventari e consegne di impianti industriali, impianti pilota, laboratori chimici, giudizi sulla qualità di merci o prodotti, della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, perizie, consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi, consulenze in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, analisi e valutazione del rischio, interventi di prevenzione e protezione, assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del D.l. n° 626, DL. N° 494. L n°81, L n° 231, il tutto viene indicato in modo puramente esemplificativo e non esaustivo.
Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT/O ENTI PUBBLICI