DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Polizza Collettiva Di Assicurazione
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono influiscono sulla valutazione valuta- zione del rischio da parte dell’Impresa delle Imprese di Assicurazione possono compromettere il comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativaall’indennizzo, nonché determinare la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamentofinanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di AssicurazioneAssicurazione Aviva Assicurazioni S.p.A., per il tramite della ContraenteCon- traente, al fine fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione sotto- scrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato soprain- dicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ’”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).
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Samples: Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione valuta- zione del rischio da parte dell’Impresa delle Imprese di Assicurazione possono compromettere il comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativaall’indennizzo, nonché determinare la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di AssicurazioneAssicurazione Aviva Assicurazioni S.p.A., per il tramite della ContraenteCon- traente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione sotto- scrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato soprain- dicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ’”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).
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Samples: Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa delle Imprese di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa Qualora le Imprese di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di AdesioneAdesione al Programma Assicurativo, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa dovessero risultare già diagnosticati alla data di Assicurazione sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”Programma Assicurativo, l’Impresa le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato all’Assicurato, per il tramite della Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui è venuta sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - alla restituzione integrale del premio versato all’Impresaall’Assicurato, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa le Imprese di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica Sanitario per le quali l’Impresa le Imprese di Assicurazione non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa le Imprese di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresarestituiranno, per il tramite della Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula seguente formula: R = ((PVita+PDanni)*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(N-K)/N) Dove: • R = importo da rimborsare • PVita e PDanni = Premio versato al netto dei costi e tasse(solo danni) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALEpremio • H = costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza Decorrenza alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (coincidenteper le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni). Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Xxxx Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro Morterelativo alle Coperture Danni, con dal giorno in cui Xxxx Protezione S.p.A. ne invierà comunicazione scritta all’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese di Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del decesso)Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.
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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Insurance Agreement
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa delle Imprese di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa Qualora le Imprese di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa le Imprese di Assicurazione non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà provvederanno alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa le Imprese di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa le Imprese di Assicurazione non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle le Coperture Assicurative vengono risolte e i premi corrisposti rimangono acquisiti dalle Imprese di Assicurazione. L’Impresa non dovrà più corrispondere i successivi premi. Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Vera Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui l’Impresa di Assicurazione ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione restituirà all’atto della adesione alle Coperture Assicurative informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, la Contraente, l’Impresa e gli Assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data comprensiva del recesso (coincidente, domicilio in caso di sinistro Morte, con la data del decesso)trasferimento all’estero.
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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Insurance Agreement
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicuratodell’Assicurato o inerenti lo stato lavorativo, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. Fascicolo Informativo CPI Mutui Privati PU – Dip. Privati – Condizioni di Assicurazione - Ed. 10/2018 Mod. BU2968/03 Pag. 2 di 16 In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ’”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresaall’Assicurato, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicuratoall’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresaall’Assicurato, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).
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Samples: Assicurazione Collettiva, Insurance Agreement
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le Il contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o le di reticenze dell’Assicurato relative a circostanze tali che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione Società non avrebbe consentito prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la stipula del Contratto Società stessa
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: - di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa impugnare il contratto per domandarne l'annullamento dichiarando al Contraente di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza delle dichiarazioni dello la reticenza; - di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; - di trattenere il premio.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON O COLPA GRAVE: - di recedere dal contratto stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, mediante dichiarazione da farsi comunque al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa la reticenza; - di Assicurazione restituirà all’Impresa, per ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il tramite della Contraente, la parte premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula rischio diversa da quella di cui all’artal punto precedente. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALEIn caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto della sottoscrizione/PARZIALEadesione, SURROGAil Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest'ultimi anche tramite la Contraente - a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data comprensiva del recesso (coincidente, domicilio in caso di sinistro Morte, con la data del decesso)trasferimento all'estero.
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Samples: Assicurazione Tutela Legale
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa delle Imprese di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa l’Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà potrà annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle le Coperture Assicurative vengono risolte e i premi corrisposti rimangono acquisiti dall’Impresa di Assicurazione. L’Impresa non dovrà più corrispondere i successivi premi. Le Coperture Assicurative Danni cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui l’Impresa di Assicurazione ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa Qualora fossero fornite all’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresaall’atto della adesione alle Coperture Assicurative informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di decorrenza del Contratto di Assicurazione, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite dell’Impresa Locataria, prima della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla del Contratto di Leasing al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la Data di decorrenza del recesso (coincidenteContratto di Assicurazione avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se la Data di decorrenza del Contratto di Assicurazione fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in caso relazione al suo stato di sinistro Morte, con la data del decesso)salute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa delle Imprese di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa Qualora le Imprese di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di AdesioneAdesione al Programma Assicurativo, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa dovessero risultare già diagnosticati alla data di Assicurazione sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”Programma Assicurativo, l’Impresa le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato all’Assicurato, per il tramite della Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui è venuta sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà provvederanno alla restituzione integrale del premio versato all’Impresaall’Assicurato, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa le Imprese di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica Sanitario per le quali l’Impresa le Imprese di Assicurazione non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa le Imprese di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresarestituiranno, per il tramite della Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove seguente formula: Rimborso del Premio Puro: (PVita + PDanni/1,025)*(1-H)*[(N-K)*(N-K+1)] / [N*(N+1)] Rimborso dei Costi: (PVita + PDanni/1,025)*H*[ (N-K)/N] Dove ▪ PVita = Premio versato per la variabile K, si intenderanno i Copertura Morte ▪ PDanni /1,025 = Premio versato per le Coperture Danni al netto delle imposte (Invalidità Totale Permanente – Ricovero Ospedaliero – Inabilità temporanea al lavoro) ▪ H = Costi sul premio ▪ N = durata originaria del Finanziamento espressa in mesi interi ▪ K = mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza Decorrenza alla Data del recesso (coincidentesinistro Morte oppure alla Data di recesso. Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Avipop Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro Morterelativo alle Coperture Danni, con dal giorno in cui l’Impresa di Assicurazione, tramite la Contraente ne invierà comunicazione scritta all’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese di Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del decesso)Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.
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Samples: Insurance Agreement
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa delle Imprese di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa Qualora le Imprese di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa le Imprese di Assicurazione non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà provvederanno alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa le Imprese di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa le Imprese di Assicurazione non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle le Coperture Assicurative vengono risolte e i premi corrisposti rimangono acquisiti dalle Imprese di Assicurazione. L’Impresa non dovrà più corrispondere i successivi premi. Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Avipop Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui l’Impresa di Assicurazione ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione restituirà all’atto della adesione alle Coperture Assicurative informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, la Contraente, l’Impresa e gli Assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data comprensiva del recesso (coincidente, domicilio in caso di sinistro Morte, con la data del decesso)trasferimento all’estero.
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Samples: Insurance Agreement
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze reticenze, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il comportare: • la perdita totale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare all’indennizzo • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dal Contratto da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Nel primo caso, l’Impresa di Assicurazione restituirà ai Beneficiari la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula: Rimborso del Premio Puro: (PVita)*(1-H)*[(N-K)*(N-K+1)] / [N*(N+1)] Rimborso dei Costi: (PVita)*H*[ (N-K)/N] Dove PVita = Premio versato per la Copertura Morte H = Costi sul premio N = durata originaria del Finanziamento espressa in mesi interi K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del sinistro. Nel secondo caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato previa comunicazione allo stesso dell’annullamento o recesso dalla Copertura Assicurativa da effettuarsi entro 3 mesi dal giorno in cui l’Impresa di Assicurazione è venuta a conoscere l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa dall’Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, della compilazione del Questionario Sanitario o del Rapporto di Visita Medica devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione della compilazione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico Sanitario o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamentoFinanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della ContraenteAssicurazione prima dell’erogazione, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa In caso di Assicurazione venisse variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, la Contraente e gli Assicurati sono tenuti – questi ultimi anche tramite la Contraente – a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo dare tempestiva comunicazione di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa tale variazione all’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale comprensiva del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, domicilio in caso di sinistro Morte, con la data del decesso)trasferimento all’estero.
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Samples: Insurance Contract
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa delle Imprese di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa Qualora le Imprese di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa le Imprese di Assicurazione non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione delle Coperture Assicurative secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà provvederanno alla restituzione integrale del premio versato all’Impresaall’Assicurato, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa le Imprese di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa le Imprese di Assicurazione non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa le Imprese di Assicurazione potrà esercitare il restituiranno all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di recesso dalle Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto al netto dei costi. Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Avipop Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui l’Impresa di Assicurazione ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicuratoall’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione restituirà all’ImpresaAssicurazione, per il tramite all’atto della Contraenteadesione alle Coperture Assicurative, informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che le stesse devono corrispondere a verità ed esattezza. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, la parte Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite la Contraente - a dare tempestiva comunicazione di Premio relativa al periodo tale variazione alle Imprese di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALEAssicurazione, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data comprensiva del recesso (coincidente, domicilio in caso di sinistro Morte, con la data del decesso)trasferimento all’estero.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativaall’indennizzo, nonché determinare la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa dall’Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettivadella adesione al Contratto di Assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione decorrenza del finanziamentoContratto di Assicurazione, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite dell’Impresa Locataria, prima della Contraente, Data di decorrenza del Contratto di Leasing al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula Data di decorrenza del finanziamento Contratto di Assicurazione avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione la Data di decorrenza del finanziamento Contratto di Assicurazione fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Artall’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).
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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze reticenze, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il comportare: • la perdita totale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare all’indennizzo • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dal Contratto da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Nel primo caso, i premi pagati restano acquisiti dall’Impresa di Assicurazione. Nel secondo caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato previa comunicazione allo stesso dell’annullamento o recesso dalla Copertura Assicurativa da effettuarsi entro 3 mesi dal giorno in cui l’Impresa di Assicurazione è venuta a conoscere l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione all’atto della adesione alle Coperture Assicurative informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamentoquesto, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite dell’Impresa Locataria, prima della Contraente, Data di decorrenza del Contratto di Leasing al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula Data di decorrenza del finanziamento Contratto di Assicurazione avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione la Data di decorrenza del finanziamento Contratto di Assicurazione fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Artall’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).
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Samples: Contratto Di Assicurazione
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativaall’Indennizzo, nonché determinare la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa dall’Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione della adesione alla Polizza CollettivaConvenzione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamentoFinanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).
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Samples: Assicurazione
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. La Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
A) HA DIRITTO, QUANDO LA CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HANNO AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
B) HA DIRITTO, QUANDO LA CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HANNO AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamentoContratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, alla Compagnia prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione della Compagnia è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa In caso di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo variazione delle informazioni di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti natura anagrafica fornite all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresasottoscrizione/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraenteadesione, la parte Contraente e l’Assicurato sono tenuti - quest’ultimi anche tramite la Contraente - a dare tempestiva comunicazione di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALEtale variazione alla Compagnia, comprensiva del domicilio/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, sede in caso di sinistro Morte, con la data del decesso)trasferimento all’estero.
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Samples: Assicurazione
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativaall’Indennizzo, nonché determinare la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa dall’Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione della adesione alla Polizza CollettivaConvenzione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione perfezionamento del finanziamentoFinanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).
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Samples: Contratto Di Assicurazione
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze reticenze, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il comportare: la perdita totale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare all’indennizzo la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dal Contratto da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle Nel primo caso, l’Impresa di Assicurazione restituirà ai Beneficiari, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula riportata all’Art. 5 “ESCLUSIONI”. Nel secondo caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato, per il tramite della Contraente, previa comunicazione allo stesso dell’annullamento o recesso dalla Copertura Assicurativa da effettuarsi entro 3 mesi dal giorno in cui l’Impresa di Assicurazione è venuta a conoscere l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora fossero fornite all’Impresa di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute chesalute, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. PertantoPertanto in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamentoContratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa In caso di Assicurazione venisse variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente - a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo dare tempestiva comunicazione di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato tale variazione all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione comprensiva del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, domicilio in caso di sinistro Morte, con la data del decesso)trasferimento all’estero.
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Samples: Insurance Agreement
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze reticenze, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il comportare: • la perdita totale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare all’indennizzo • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dal Contratto da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle Nel primo caso, l’Impresa di Assicurazione restituirà ai Beneficiari, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula: Rimborso del Premio Puro: (PVita)*(1-H)*[(N-K)*(N-K+1)] / [N*(N+1)] Rimborso dei Costi: (PVita)*H*[ (N-K)/N] Dove PVita = Premio versato per la Copertura Morte H = Costi sul premio N = durata originaria del Finanziamento espressa in mesi interi K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del sinistro. Nel secondo caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato, per il tramite della Contraente, previa comunicazione allo stesso dell’annullamento o recesso dalla Copertura Assicurativa da effettuarsi entro 3 mesi dal giorno in cui l’Impresa di Assicurazione è venuta a conoscere l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora fossero fornite all’Impresa di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute chesalute, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. PertantoPertanto in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamentoContratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa In caso di Assicurazione venisse variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente - a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo dare tempestiva comunicazione di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato tale variazione all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione comprensiva del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, domicilio in caso di sinistro Morte, con la data del decesso)trasferimento all’estero.
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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa delle Imprese di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo • ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa Qualora le Imprese di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di AdesioneAdesione al Programma Assicurativo, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa dovessero risultare già diagnosticati alla data di Assicurazione sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”Programma Assicurativo, l’Impresa le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato all’Assicurato, per il tramite della Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui è venuta sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - alla restituzione integrale del premio versato all’Impresaall’Assicurato, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa le Imprese di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica Sanitario per le quali l’Impresa le Imprese di Assicurazione non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa le Imprese di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresarestituiranno, per il tramite della Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula seguente formula: R = ((PVita+PDanni)*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(N-K)/N) Dove: • R = importo da rimborsare • PVita e PDanni = Premio versato al netto dei costi e tasse(solo danni) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALEpremio • H = costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza Decorrenza alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (coincidenteper le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni). Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Avipop Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro Morterelativo alle Coperture Danni, con dal giorno in cui Avipop Vita S.p.A., tramite la Contraente ne invierà comunicazione scritta all’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese di Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del decesso)Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.
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Samples: Assicurazione Collettiva
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, Pertanto qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamentodecorrenza delle Coperture Assicurative, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀRequisiti di Assicurabilità”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello rese dallo stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposteall’Assicurato, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicuratoall’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa I premi pagati restano acquisiti dalla Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione Assicurazione. L’Assicurato non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno dovrà più corrispondere i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso)successivi premi.
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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa delle Imprese di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo • ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa Qualora le Imprese di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di AdesioneAdesione al Programma Assicurativo, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa dovessero risultare già diagnosticati alla data di Assicurazione sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”Programma Assicurativo, l’Impresa le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato all’Assicurato, per il tramite della Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui è venuta sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - alla restituzione integrale del premio versato all’Impresaall’Assicurato, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa le Imprese di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica Sanitario per le quali l’Impresa le Imprese di Assicurazione non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa le Imprese di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresarestituiranno, per il tramite della Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula seguente formula: R = ((PVita+PDanni)*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(N-K)/N) Dove: • R = importo da rimborsare • PVita e PDanni = Premio versato al netto dei costi e tasse(solo danni) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALEpremio • H = costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza Decorrenza alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (coincidenteper le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni). Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Xxxx Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro Morterelativo alle Coperture Danni, con dal giorno in cui Xxxx Protezione S.p.A., tramite la Contraente ne invierà comunicazione scritta all’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese di Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del decesso)Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.
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Samples: Assicurazione Collettiva