Common use of DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO Clause in Contracts

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).

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Samples: Assicurazione Creditor Protection, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono influiscono sulla valutazione valuta- zione del rischio da parte dell’Impresa delle Imprese di Assicurazione possono compromettere il comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativaall’indennizzo, nonché determinare la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamentofinanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di AssicurazioneAssicurazione Aviva Assicurazioni S.p.A., per il tramite della ContraenteCon- traente, al fine fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione sotto- scrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato soprain- dicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicuratodell’Assicurato o inerenti lo stato lavorativo, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. Fascicolo Informativo CPI Mutui Privati PU – Dip. Privati – Condizioni di Assicurazione - Ed. 10/2018 Mod. BU2968/03 Pag. 2 di 16 In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresaall’Assicurato, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicuratoall’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresaall’Assicurato, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa delle Imprese di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa Qualora le Imprese di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa le Imprese di Assicurazione non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà provvederanno alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa le Imprese di Assicurazione venisse venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa le Imprese di Assicurazione non avrebbe avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle le Coperture Assicurative vengono risolte e i premi corrisposti rimangono acquisiti dalle Imprese di Assicurazione. L’Impresa non dovrà più corrispondere i successivi premi. Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Vera Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui l’Impresa di Assicurazione ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione restituirà all’atto della adesione alle Coperture Assicurative informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, la Contraente, l’Impresa e gli Assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data comprensiva del recesso (coincidente, domicilio in caso di sinistro Morte, con la data del decesso)trasferimento all’estero.

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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione valuta- zione del rischio da parte dell’Impresa delle Imprese di Assicurazione possono compromettere il comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativaall’indennizzo, nonché determinare la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di AssicurazioneAssicurazione Aviva Assicurazioni S.p.A., per il tramite della ContraenteCon- traente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione sotto- scrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato soprain- dicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze reticenze, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il comportare:  la perdita totale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare all’indennizzo  la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dal Contratto da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle Nel primo caso, l’Impresa di Assicurazione restituirà ai Beneficiari, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula riportata all’Art. 5 “ESCLUSIONI”. Nel secondo caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato, per il tramite della Contraente, previa comunicazione allo stesso dell’annullamento o recesso dalla Copertura Assicurativa da effettuarsi entro 3 mesi dal giorno in cui l’Impresa di Assicurazione è venuta a conoscere l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora fossero fornite all’Impresa di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute chesalute, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. PertantoPertanto in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamentoContratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa In caso di Assicurazione venisse variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente - a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo dare tempestiva comunicazione di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato tale variazione all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione comprensiva del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, domicilio in caso di sinistro Morte, con la data del decesso)trasferimento all’estero.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativaall’indennizzo, nonché determinare la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa dall’Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettivadella adesione al Contratto di Assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione decorrenza del finanziamentoContratto di Assicurazione, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite dell’Impresa Locataria, prima della Contraente, Data di decorrenza del Contratto di Leasing al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula Data di decorrenza del finanziamento Contratto di Assicurazione avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione la Data di decorrenza del finanziamento Contratto di Assicurazione fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Artall’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativaall’Indennizzo, nonché determinare la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa dall’Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione della adesione alla Polizza CollettivaConvenzione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione perfezionamento del finanziamentoFinanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva E Facoltativa Tariffa 81bd Temporanea in Caso Di Morte in Forma Collettiva a Premio Unico Ed a Capitale Decrescente

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, Pertanto qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamentodecorrenza delle Coperture Assicurative, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni Nel caso di Finanziamenti di nuova erogazione, per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativaall’Indennizzo, nonché determinare la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa dall’Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione della adesione alla Polizza CollettivaConvenzione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica per le Coperture assunte con questo e la Data di erogazione del finanziamentoFinanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché la stipula l’erogazione del finanziamento Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Impresa, al netto delle imposte, per il tramite della Contraente. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali l’Impresa di Assicurazione non avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione potrà esercitare il diritto di recesso dalle Coperture Assicurative con effetto dal giorno in cui ne invierà comunicazione scritta all’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula di cui all’art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, dove per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso (coincidente, in caso di sinistro Morte, con la data del decesso).

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Samples: Contratto Di Assicurazione