DIFESA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE Clausole campione

DIFESA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE. 9.1 La difesa della Foreground IP e della Background IP - ivi inclusi eventuali futuri miglioramenti, elaborazioni, innovazioni, nuove applicazioni e rivendicazioni - in caso di abusi, rivendicazioni, violazioni e/o concorrenza sleale da parte di terzi, è considerata interesse comune delle Parti, le quali si impegnano a esperire ogni utile tutela, azione e rimedio dandosene tempestiva notizia, e negozieranno in buona fede la ripartizione dei relativi costi. In tali ipotesi, la Parte che per prima venga a conoscenza di tali circostanze dovrà darne tempestiva comunicazione all’altra Parte. 9.2 Ciascuna Parte potrà agire per la difesa della Foreground IP e/o della Background IP, sia congiuntamente che in via autonoma, previa comunicazione scritta all’altra Parte, la quale, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione – o nel diverso termine indicato in detta comunicazione, laddove più breve al fine di rispettare i termini di legge prescritti per il tempestivo esperimento di ogni azione utile IP - dovrà a sua volta comunicare all’altra Parte la propria decisione di aderire o meno alle azioni da esperirsi per la difesa della Foreground IP e della Background IP. 9.3 Resta espressamente inteso tra le Parti che, laddove il Licenziante, per qualsivoglia motivo, ritenga di non voler aderire e/o, comunque, promuovere le azioni a difesa della Foreground IP e della Background IP, dovrà conferire al Licenziatario tutti i poteri di rappresentanza necessari ai fini dell’utile esperimento di dette azioni.

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  • Diritti di proprietà intellettuale 1) I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e i conseguenti diritti di utilizzazione economica sono attribuiti in via esclusiva al Fornitore che ha ideato e realizzato la Soluzione Innovativa. 2) Il Fornitore si impegna a non cedere la proprietà dei diritti di cui al comma precedente senza previo consenso espresso in forma scritta da parte della Amministrazione Contraente. 3) Per consentire l’esercizio della protezione dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale da parte del Fornitore, la Amministrazione Contraente si impegna a non espletare eventuali procedure di appalto commerciale relative alla Soluzione Innovativa prima di 3 (tre) mesi dalla data di stipula del presente Contratto. 4) Il Fornitore, pertanto, non potrà porre limitazioni nell’utilizzo dei Risultati al fine di attivare altri appalti, qualora la Amministrazione Contraente rispetti le tempistiche di cui al comma 3. 5) Il Fornitore si impegna a tutelare i Risultati con diligenza professionale, in funzione della loro natura e della massima protezione che è possibile ottenere sulla base delle leggi vigenti. Il Fornitore, pertanto, ha l’obbligo di procedere nel più breve tempo possibile ed entro comunque il termine massimo di 3 (tre) mesi, a tutelare giuridicamente i Risultati anche attraverso il deposito tempestivo ed accurato di apposite domande di privativa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, brevetto per invenzione industriale, modello, nonché l’adozione di misure di sicurezza volte a mantenere segreti i Risultati. Si intende quale tutela giuridica anche l’adozione di misure contrattuali e tecniche documentabili finalizzate al mantenimento del segreto dei Risultati. Si specifica che: - le modalità di tutela giuridica sono demandate al Fornitore e devono essere, oltre che documentabili, finalizzate a consentire la migliore commercializzazione della Soluzione Innovativa; - qualora la tutela giuridica si traduca in una procedura per l'ottenimento di un brevetto, il Fornitore dovrà assicurare una limitazione territoriale nazionale o sovra-nazionale, a seconda della propria strategia; 6) Il Fornitore si fa carico in via esclusiva di tutti gli oneri e i costi inerenti alla tutela dei Risultati, inclusi quelli connessi all’eventuale deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento della domanda di brevetto o della forma di tutela giuridica prescelta e alla sua eventuale successiva estensione. 7) Il Fornitore sarà titolare unico ed esclusivo del brevetto o di qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale avente ad oggetto la Soluzione Innovativa. 8) Qualora il Fornitore non provveda alla tutela giuridica della Soluzione Innovativa entro i termini previsti, la Amministrazione Contraente ha la facoltà di acquisire in proprio tali diritti a titolo gratuito e provvedere alla valorizzazione degli stessi tramite, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) tutela giuridica da parte della Amministrazione Contraente dei risultati nelle forme ritenute più idonee e opportune; b) rilascio dei Risultati, in tutto o in parte, in pubblico dominio, mettendo a disposizione della collettività i Risultati nelle forme che si renderanno più opportune, senza che il Fornitore abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta; c) eventuali altre forme di valorizzazione da individuare. Tale acquisizione si intende a titolo gratuito e senza che il Fornitore abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta nei confronti della Amministrazione Contraente. Al fine dell’esercizio delle opzioni di cui sopra, la Amministrazione Contraente, esperito il termine di cui al precedente comma 3, comunica al Fornitore una dichiarazione di esercizio della volontà di acquisizione dei diritti inerenti i risultati. Nei 15 giorni successivi al ricevimento di detta dichiarazione, il Fornitore può informare la Amministrazione Contraente dell’esistenza di giustificati motivi oggettivi che ostano al conseguimento della piena tutela giuridica della Soluzione Innovativa. La Amministrazione Contraente, preso atto delle eventuali dichiarazioni del Fornitore, comunica allo stesso, entro i 60 giorni successivi al ricevimento di tali dichiarazioni, la propria volontà di revocare o di confermare l’esercizio dell’acquisizione dei diritti. 9) Il Fornitore si impegna ad intraprendere tutte le azioni finalizzate alla commercializzazione della Soluzione Innovativa comunicando tempestivamente ad AREUS la data di avvio della commercializzazione. Il Fornitore compirà ogni diligente sforzo per commercializzare la Soluzione Innovativa presso altri possibili utilizzatori. 10) La Amministrazione Contraente - nel pieno rispetto della normativa inerente le acquisizioni della pubblica amministrazione e i principi di evidenza pubblica - compirà ogni diligente sforzo per favorire le condizioni per l’adozione della Soluzione Innovativa tramite la divulgazione dei risultati della procedura. 11) Qualora non si sia addivenuti alla commercializzazione della Soluzione Innovativa entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi, AREUS ha la facoltà di acquisire in proprio tali diritti. Tale acquisizione si intende a titolo gratuito e senza che il Fornitore abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta nei confronti della Amministrazione Contraente. Il termine di cui sopra può essere prorogato, su motivata istanza del Fornitore rivolta alla Amministrazione Contraente, del tempo oggettivamente necessario per realizzare, secondo criteri di diligenza professionale, un’efficiente commercializzazione della Soluzione Innovativa. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui al presente punto si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al precedente comma 6.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.