Diffusione delle informazioni Clausole campione

Diffusione delle informazioni. 1. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica le leggi e le normative nazionali o gli atti dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali. 2. Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per le parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza.
Diffusione delle informazioni. Invio di informazioni alle Parti 1. Le Parti forniscono senza indugio a qualsiasi altra Parte che ne faccia richiesta tutte le informazioni necessarie a stabilire che l’appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e conforme al presente Accordo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta scelta. Qualora vi sia il rischio che la diffusione di tali informazioni possa nuocere alla concorrenza in occasione di successive gare di appalto, la Parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad un altro offerente, se non previa consultazione e con l’accordo della Parte che le ha comunicate. 2. Indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, ciascuna Parte, com- presi i suoi committenti, si astiene dal fornire a un particolare offerente informazioni che potrebbero nuocere ad una leale concorrenza tra gli offerenti. 3. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come un obbligo per le Parti e i relativi committenti, autorità e organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui diffusione: a) potrebbe ostacolare l’applicazione delle leggi; b) potrebbe nuocere ad una leale concorrenza tra gli offerenti; c) arrecherebbe pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di determinate persone, nonché alla protezione della proprietà intellettuale; oppure d) sarebbe comunque contraria all’interesse pubblico.
Diffusione delle informazioni. In caso di richiesta di consegna da parte di Autorità Giudiziarie o Amministrative (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Magistratura), delle informazioni affidate al Fornitore dal Cliente, il Fornitore fornirà al Cliente tempestiva notifica di tale richiesta, tranne nei casi di divieto da parte dell’Autorità stessa.
Diffusione delle informazioni. Invio di informazioni alle Parti
Diffusione delle informazioni. Le informazioni scientifiche e tecnologiche risultanti dalla collaborazione nell’ambito del presente Accordo quadro, diverse dalle informazioni che non sono pubbliche per motivi di sicurezza nazionale, commerciale o industriale, sono rese disponibili alla comunità scientifica mondiale tramite i canali abituali e in conformità delle procedure ordinarie delle Parti e dei rispettivi ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi partecipanti.
Diffusione delle informazioni. Tutte le informazioni ai Prestatori dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno pubblicate e rese disponibili sulla Piattaforma. Il Richiedente potrà adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti della Società ai sensi del Contratto di Finanziamento mettendo a disposizione tali informazioni sulla Piattaforma.
Diffusione delle informazioni. L’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, dopo aver deliberato le convenzioni a favore dei propri iscritti ritenendole coerenti con il presente regolamento, provvederà a diffondere le informazioni relative attraverso i propri canali informativi (area riservata agli iscritti del sito internet, bacheca).
Diffusione delle informazioni. 10.1 Le informazioni concernenti la disciplina e le attività del Centro sono di norma diffuse attraverso il sistema di comunicazione interna, sonora e video, e attraverso internet sul sito dell’Ente Gestore. 10.2 In particolare il listino prezzi è giornalmente diffuso sul sito internet.
Diffusione delle informazioni. 10.1 Le informazioni concernenti la disciplina e le attività del CAAN sono di norma diffuse attraverso il sistema di comunicazione interna, sonora e video, e attraverso internet sul sito dell'Ente Gestore. 10.2 In particolare il listino prezzi è giornalmente diffuso sul sito internet.
Diffusione delle informazioni. Art. 11 Pulizia e smaltimento dei rifiuti Art. 12 Sicurezza