Accordo riveduto sugli appalti pubblici1
Traduzione
Accordo riveduto sugli appalti pubblici1
Concluso a Marrakech il 15 aprile 1994
Approvato dall’Assemblea federale l’8 dicembre 19942
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 19 dicembre 1995 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1996
Le Parti contraenti al presente Accordo
(qui di seguito denominate le «Parti»),
riconosciuta la necessità di creare un quadro multilaterale efficace per gli appalti pubblici al fine di realizzare una maggiore liberalizzazione ed espansione del com- mercio internazionale e di migliorare il quadro che lo disciplina;
riconosciuto che le misure nell’ambito degli appalti pubblici non dovrebbero essere elaborate, adottate o applicate al fine di accordare una protezione agli offerenti, ai beni o alle prestazioni di servizio nazionali o di creare una discriminazione tra gli offerenti, i beni o le prestazioni di servizio esteri;
riconosciuto che l’integrità e la prevedibilità dei sistemi degli appalti pubblici sono condizioni essenziali per una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche, per la performance economica delle Parti e per il funzionamento del sistema com- merciale multilaterale;
riconosciuto che gli impegni procedurali del presente Accordo dovrebbero essere sufficientemente flessibili da permettere di tener conto delle circostanze specifiche di ogni Parte;
riconosciuta la necessità di tener conto delle esigenze di sviluppo nonché dei bisogni finanziari e commerciali dei Paesi in sviluppo, e in particolare di quelli meno svilup- pati;
riconosciuta l’importanza di misure trasparenti in materia di appalti pubblici, di eseguire appalti in modo trasparente e imparziale e di evitare conflitti d’interesse e pratiche fraudolente conformemente agli strumenti internazionali applicabili, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
riconosciuta l’importanza di utilizzare e incoraggiare l’impiego di mezzi elettronici per gli appalti disciplinati dal presente Accordo;
desiderose di incoraggiare i Membri dell’OMC che non sono parte al presente Ac- cordo ad accettarlo e ad aderirvi,
RU 1996 609; FF 1994 IV 1
1 Nuovo testo dell’Acc. riveduto giusta il n. 1 del Prot. del 30 mar. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2019, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6493 6491; FF 2017 1787).
2 Art. 1 cpv. 1 n. del DF dell’8 dic. 1994 (RU 1995 2116).
hanno convenuto quanto segue:
Art. I Definizioni Ai fini del presente Accordo:
a) per «beni o prestazioni di servizio commerciali» s’intendono beni o pre- stazioni di servizio generalmente venduti o offerti sul mercato e abitualmen- te acquistati da acquirenti non pubblici per fini non pubblici;
b) per «Comitato» s’intende il Comitato degli appalti pubblici istituito dall’ar- ticolo XXI paragrafo 1;
c) per «commessa edile» s’intende una prestazione di servizio finalizzata alla realizzazione, mediante qualsivoglia mezzo, di opere di ingegneria civile o edile, in base alla divisione 51 della Classificazione centrale provvisoria dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC – Central Product Classification);
d) il termine «Paese» include anche territori doganali distinti che sono Parte al presente Accordo. Salvo indicazione contraria, le espressioni accompagnate dall’epiteto «nazionale» si riferiscono anche ai territori doganali distinti che sono Parte al presente Accordo;
e) per «giorni» s’intendono i giorni del calendario civile;
f) per «aste elettroniche» s’intendono i processi iterativi con cui gli offerenti, mediante l’impiego di mezzi elettronici, possono presentare nuove tariffe o il nuovo valore degli elementi non tariffari quantificabili dell’offerta relativi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consentono la classificazione o la ri- classificazione delle offerte;
g) con l’espressione «per scritto» o «scritto» s’intende qualsiasi espressione verbale o numerica che può essere letta, riprodotta e successivamente comu- nicata, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate elettronicamente;
h) per «incarico diretto» s’intende una procedura di gara in cui il committente contatta uno o più offerenti di sua scelta;
i) per «misura» s’intende qualsiasi legge, regolamento, procedura, istruzione o pratica amministrativa o qualsiasi iniziativa emananti da un committente in relazione a un appalto disciplinato;
j) per «elenco» s’intende un elenco degli offerenti che secondo un committente soddisfano le condizioni per l’iscrizione in tale elenco e di cui il committente intende avvalersi a più riprese;
k) per «bandi di gara» s’intendono i bandi con cui un committente invita gli offerenti interessati a presentare una domanda di partecipazione, un’offerta, o entrambe;
l) per «compensazioni» s’intende qualsiasi condizione o impegno che incentiva lo sviluppo locale o migliora i conti della bilancia dei pagamenti di una Par- te, quali l’uso di contenuti di origine nazionale, la concessione di licenze tecnologiche, gli investimenti, il commercio in compensazione e azioni o re- quisiti simili;
m) per «pubblico concorso» s’intende una procedura di gara in cui tutti gli offe- renti interessati possono presentare un’offerta;
n) per «persona» s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica;
o) per «committenti» s’intendono i soggetti indicati da ciascuna Parte nell’Alle- gato 1, 2 o 3 dell’Appendice I;
p) per «offerenti qualificati» s’intendono gli offerenti riconosciuti dal commit- tente poiché soddisfano le condizioni di partecipazione;
q) per «procedura selettiva» s’intende una procedura di gara in virtù del quale il committente invita unicamente offerenti qualificati a presentare offerte;
r) l’espressione «prestazione di servizio» include le commesse edili, se non al- trimenti precisato;
s) per «norma» s’intende un documento approvato da un organismo accreditato contenente regole, linee guida o caratteristiche di beni, prestazioni di servi- zio o relativi processi e metodi di produzione destinati a un uso comune e ri- petuto, la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può comprendere o riguardare esclusivamente la terminologia, i simboli, le prescrizioni in ma- teria di imballaggio, marcatura ed etichettatura relativi a un bene, una presta- zione di servizio, un processo o un metodo di produzione;
t) per «offerente» s’intende qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisce o potrebbe fornire beni o prestazioni di servizi; e
u) per «specifiche tecniche» s’intende qualsiasi requisito che definisca:
i) le caratteristiche del bene o della prestazione di servizio oggetto dell’appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimen- sioni, o i processi e i metodi per la relativa produzione e fornitura, op- pure
ii) i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura ed etichettatura relativi a un bene o a una prestazione di servizio.
Art. II Campo d’applicazione
Applicazione dell’Accordo
1. Il presente Accordo si applica a tutte le misure riguardanti gli appalti disciplinati, anche se detti appalti sono effettuati esclusivamente o parzialmente con mezzi elettronici.
2. Ai fini del presente Accordo, per «appalto disciplinato» s’intende una procedura d’appalto a fini pubblici:
a) di beni, di prestazioni di servizio o di entrambi:
i) come precisato negli Allegati dell’Appendice I3 delle Parti, e
3 Le appendici e gli all. non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati su Internet all’indirizzo xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxxxxx_x/xxxxx_x/xxxxxxxxxx_x.xxx
ii) che non sia finalizzata alla vendita o alla rivendita commerciale oppure alla produzione o alla fornitura di beni e prestazioni di servizio destinati alla vendita o alla rivendita commerciale;
b) in qualsiasi forma contrattuale, compreso l’acquisto, il leasing, la locazione e la locazione-vendita, con o senza opzione di acquisto;
c) il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi 6–8, al momento della pub- blicazione del bando di cui all’articolo VII, sia pari o superiore al valore so- glia precisato negli Allegati dell’Appendice I delle Parti;
d) indetta da un committente; e
e) non esclusa dal campo d’applicazione dal paragrafo 3 o dagli Allegati dell’Appendice I delle Parti.
3. Salvo altrimenti disposto dalle Parti negli Allegati dell’Appendice I, il presente Accordo non si applica:
a) all’acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni im- mobili nonché ai relativi diritti;
b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferi- menti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;
c) alla fornitura o all’acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolte ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del de- bito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e al- tri titoli;
d) ai contratti di pubblico impiego;
e) agli appalti indetti:
i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda l’aiuto allo sviluppo,
ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo in- ternazionale sullo stazionamento di truppe o sull’attuazione congiunta di progetti da parte dei Paesi firmatari, oppure
iii) in base a particolari procedure o condizioni di un’organizzazione inter- nazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di as- sistenza internazionale, ove la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente Accordo.
4. Le Parti specificano negli Allegati dell’Appendice le informazioni seguenti:
a) nell’Allegato 1, gli enti del Governo centrale le cui procedure di appalto so- no disciplinate dal presente Accordo;
b) nell’Allegato 2, gli enti dei Governi subnazionali le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente Accordo;
c) nell’Allegato 3, tutti gli altri enti le cui procedure di appalto sono discipli- nate dal presente Accordo;
d) nell’Allegato 4, i beni disciplinati dal presente Accordo;
e) nell’Allegato 5, le prestazioni di servizio, diverse dalle commesse edili, di- sciplinate dal presente Accordo;
f) nell’Allegato 6, le commesse edili disciplinate dal presente Accordo; e
g) nell’Allegato 7, eventuali note generali.
5. Se, nell’ambito di un appalto disciplinato, il committente esige da persone non elencate negli Allegati dell’Appendice I delle Parti, la conclusione di contratti se- condo particolari prescrizioni, l’articolo IV si applica mutatis mutandis a tali prescri- zioni.
Valutazione
6. Il committente che, per stabilire se un appalto è disciplinato o meno, procede a stimarne il valore deve:
a) astenersi dal suddividerlo in appalti singoli o dall’individuare e avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell’appalto allo scopo di escluderlo in tutto o in parte dal campo d’applicazione del presente Accordo; e
b) includere la stima massima del valore totale dell’appalto per tutta la sua du- rata, sia esso aggiudicato a uno o a più offerenti, tenendo conto di tutte le forme di remunerazione, inclusi:
i) premi, retribuzioni, commissioni e interessi, e
ii) qualora l’appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore totale di tali opzioni.
7. Nel caso in cui una singola richiesta di appalto determini l’aggiudicazione di più di una commessa o l’aggiudicazione di lotti separati (qui di seguito denominati
«prestazioni periodiche»), la stima massima del valore totale si basa su:
a) il valore delle prestazioni periodiche per lo stesso tipo di bene o prestazione di servizio aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell’esercizio pre- cedente del committente, rettificato, se possibile, per tener conto delle modi- fiche previste in termini di quantità e valore dei beni o delle prestazioni di servizio da aggiudicare durante i 12 mesi successivi; oppure
b) il valore stimato delle prestazioni periodiche per lo stesso tipo di bene o pre- stazione di servizio da aggiudicare nei 12 mesi successivi alla conclusione del contratto iniziale o nel corso dell’esercizio del committente.
8. Per gli appalti di beni o prestazioni di servizio conclusi sotto forma di leasing, locazione o locazione-vendita oppure per gli appalti che non prevedono espressa- mente un prezzo totale, la base di calcolo del valore della commessa è la seguente:
a) nel caso di contratti di durata determinata:
i) la stima massima del valore totale per tutta la loro durata, se essa è infe- riore o uguale a 12 mesi, oppure
ii) la stima massima del valore totale, compreso il valore residuo di stima, se la durata supera i 12 mesi;
b) nel caso di commesse di durata indeterminata, l’importo mensile stimato moltiplicato per 48; e
c) nei casi di incertezza sulla durata determinata o indeterminata si applica la lettera b.
Art. III Eccezioni in materia di sicurezza ed eccezioni generali
1. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in modo tale da impedire a una Parte qualsiasi di attuare misure o di mantenere riservate determi- nate informazioni qualora essa lo ritenga necessario per tutelare interessi essenziali della sua sicurezza, nell’ambito di acquisti di armi, di munizioni o di materiale bellico o di acquisti indispensabili alla sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale.
2. Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in cui vigono condizioni analo- ghe, o una restrizione dissimulata al commercio internazionale, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in modo da impedire a una Parte qual- siasi di istituire o applicare misure:
a) necessarie a tutelare la moralità pubblica, l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
b) necessarie a tutelare la salute e la vita delle persone, degli animali o dei ve- getali;
c) necessarie a tutelare la proprietà intellettuale; oppure
d) concernenti beni fabbricati o prestazioni di servizio fornite da persone disa- bili, in istituti filantropici o nelle prigioni.
Art. IV Principi generali
Non discriminazione
1. Per quanto riguarda le misure concernenti gli appalti disciplinati, ciascuna Parte, compresi i suoi committenti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni, alle prestazioni di servizio e agli offerenti di beni o prestazioni di servizio di un’altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi com- mittenti, accorda a:
a) beni, prestazioni di servizio e offerenti nazionali; e
b) beni, prestazioni di servizio e offerenti di un’altra Parte.
2. Riguardo a qualsiasi misura concernente gli appalti disciplinati, ciascuna Parte, compresi i suoi committenti, si astiene:
a) dall’accordare a un offerente stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro offerente stabilito sul me- desimo territorio in funzione del grado di controllo o di partecipazione este- ri; oppure
b) dal discriminare un offerente stabilito sul territorio nazionale in base al prin- cipio secondo cui i beni o le prestazioni di servizio da esso offerti per un de- terminato appalto sono beni o prestazioni di servizio di un’altra Parte.
Impiego di mezzi elettronici
3. Nel caso di appalti disciplinati condotti per via elettronica, il committente:
a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l’appalto, compresi quelli relativi all’autenticazione e alla crittografia, siano comu- nemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informa- tici comunemente disponibili; e
b) predispone dei meccanismi atti a garantire l’integrità delle domande di parte- cipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda i termini di ricevimento, e a prevenire accessi indebiti.
Svolgimento dell’appalto
4. Il committente svolge l’appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità:
a) in modo conforme al presente Accordo e utilizzando procedure quali il pub- blico concorso, la procedura selettiva e l’incarico diretto;
b) onde evitare i conflitti d’interesse; e
c) onde impedire pratiche fraudolente.
Regole d’origine
5. Ai fini degli appalti disciplinati, la Parte non applica ai beni o alle prestazioni di servizio importati da un’altra Parte o provenienti da un’altra Parte regole d’origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, in occasione di operazioni com- merciali normali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o prestazioni di servizio provenienti dalla stessa Parte
Compensazioni
6. Relativamente agli appalti disciplinati, le Parti non prendono in considerazione, non impongono e non applicano alcuna compensazione.
Misure non specifiche all’appalto
7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a qualsiasi tipo di dazio doganale e tributo im- posto sull’importazione o ad essa connesso, alle relative modalità di riscossione, agli altri regolamenti o formalità d’importazione né alle misure che incidono sul com- mercio di prestazioni di servizio diverse dalle misure che regolano gli appalti disci- plinati.
Art. V Paesi in sviluppo
1. Nei negoziati per l’adesione e durante l’attuazione e l’amministrazione del pre- sente Accordo, le Parti tengono debitamente conto delle esigenze di sviluppo, finan- ziarie e commerciali nonché della situazione dei Paesi in sviluppo e dei Paesi meno sviluppati (di seguito denominati collettivamente «Paesi in sviluppo», salvo se diversamente identificati), riconoscendo che tali esigenze e situazioni possono dif-
ferire significativamente da Paese a Paese. Secondo quanto disposto dal presente articolo e su richiesta, le Parti accordano un trattamento speciale e differenziato:
a) ai Paesi meno sviluppati; e
b) a qualsiasi altro Paese in sviluppo, laddove e nella misura in cui questo trat- tamento speciale e differenziato ne soddisfi le necessità di sviluppo.
2. Al momento dell’adesione di un Paese in sviluppo al presente Accordo, ciascuna Parte accorda immediatamente a beni, prestazioni di servizio e offerenti di tale Paese il trattamento più favorevole che accorda, in virtù dei suoi Allegati dell’Appendice I, alle altre Parti al presente Accordo, subordinatamente alle disposizioni negoziate tra la Parte e il Paese in sviluppo al fine di mantenere un adeguato equilibrio di oppor- tunità ai sensi del presente Accordo.
3. In base alle sue necessità di sviluppo e con il consenso delle Parti, durante un periodo di transizione e conformemente a uno scadenzario, un Paese in sviluppo può adottare o mantenere una o più delle seguenti misure transitorie figuranti nei suoi Allegati dell’Appendice I, applicate in modo tale da non discriminare le altre Parti:
a) un programma di xxxxxx preferenziali, purché il programma:
i) preveda prezzi preferenziali unicamente per la parte dell’offerta che comprende beni o prestazioni di servizio originari del Paese in sviluppo che applica il prezzo preferenziale, oppure beni e prestazioni di servizio originari di altri Paesi in sviluppo ai quali il Paese in sviluppo che ap- plica il prezzo preferenziale ha l’obbligo di accordare il trattamento na- zionale in virtù di un accordo preferenziale, fermo restando che, laddo- ve l’altro paese in sviluppo sia Parte al presente Accordo, tale trattamento sia soggetto alle condizioni stabilite dal Comitato, e
ii) sia trasparente e che il prezzo preferenziale e la sua applicazione nell’ambito dell’appalto siano descritti chiaramente nel bando di gara;
b) una compensazione, purché l’eventuale richiesta, considerazione o imposi- zione della stessa sia chiaramente indicata nel bando di gara;
c) l’inclusione progressiva di enti o di settori specifici; e
d) un valore soglia che sia maggiore del suo valore soglia permanente.
4. Nei negoziati per l’adesione al presente Accordo, le Parti possono convenire il differimento dell’applicazione di obblighi specifici del presente Accordo, ad ecce- zione dell’articolo IV paragrafo 1 lettera b, da parte del Paese in sviluppo aderente mentre tale Paese li mette in atto. Il periodo d’attuazione è il seguente:
a) per i Paesi meno sviluppati, cinque anni dall’adesione al presente Accordo; e
b) per gli altri Paesi in sviluppo, solamente il periodo necessario ad attuare l’obbligo specifico, e in ogni caso non più di tre anni.
5. I Paesi in sviluppo che hanno negoziato un periodo di attuazione per un obbligo di cui al paragrafo 4 indicano, nel loro Allegato 7 dell’Appendice I, il periodo d’at- tuazione concordato, l’obbligo specifico soggetto al periodo d’attuazione ed even- tuali obblighi temporanei cui hanno accettato di conformarsi durante il periodo d’at- tuazione.
6. Successivamente all’entrata in vigore del presente Accordo per un Paese in sviluppo, il Comitato, su richiesta del Paese in sviluppo, può:
a) prolungare il periodo di transizione per una delle misure adottate o mantenu- te di cui al paragrafo 3 o il periodo d’attuazione negoziato conformemente al paragrafo 4; oppure
b) approvare l’adozione di una nuova misura transitoria conformemente al pa- ragrafo 3, in circostanze speciali non previste durante il processo di ade- sione.
7. Un Paese in sviluppo che ha negoziato misure transitorie di cui al paragrafo 3 o 6, uno dei periodi d’attuazione di cui al paragrafo 4 o una qualsiasi proroga conforme- mente al paragrafo 6 intraprende le azioni necessarie nel corso del periodo di tran- sizione o di attuazione per assicurare la conformità con il presente Accordo al termi- ne di tale periodo. Il Paese in sviluppo notifica senza indugio al Comitato ciascuna azione.
8. Le Parti tengono debitamente conto di qualsiasi richiesta di cooperazione tecnica e di rafforzamento delle capacità presentata da un Paese in sviluppo in relazione alla sua adesione o alla sua attuazione del presente Accordo.
9. Il Comitato può stabilire procedure per l’applicazione del presente articolo. Tali procedure possono includere disposizioni relative alle votazioni su decisioni concer- nenti le richieste di cui dal paragrafo 6.
10. Il Comitato esamina il funzionamento e l’efficacia del presente articolo ogni cinque anni.
Art. VI Informazioni sul sistema degli appalti
1. Le Parti:
a) pubblicano senza indugio in un mezzo d’informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato, di ampia diffusione e accessibile al pubblico, le leg- gi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e amministrative d’applicazione ge- nerale, le clausole contrattuali tipo imposte per legge o regolamento e allega- te come riferimento nei bandi e nella documentazione di gara, ma anche le procedure e le eventuali modifiche dell’appalto disciplinato; e
b) forniscono spiegazioni al riguardo alle Parti che ne fanno richiesta.
2. Le Parti indicano:
a) nell’Appendice II, i mezzi elettronici o cartacei in cui pubblicano le infor- mazioni di cui al paragrafo 1;
b) nell’Appendice III, i mezzi elettronici o cartacei in cui pubblicano i bandi di cui agli articoli VII, IX paragrafo 7 e XVI paragrafo 2; e
c) nell’Appendice IV, l’indirizzo o gli indirizzi dei siti Internet in cui pubbli- xxxx:
i) le loro statistiche sugli appalti di cui all’articolo XVI paragrafo 5, oppu- re
ii) i loro bandi relativi alle aggiudicazioni di cui all’articolo XVI para- grafo 6.
3. Ciascuna Parte notifica senza indugio al Comitato qualsiasi modifica delle infor- mazioni fornite all’Appendice II, III, o IV.
Art. VII Bandi
Bandi di gara
1. Per ogni appalto disciplinato, fatte salve le circostanze contemplate all’articolo XIII, il committente pubblica un bando di gara sull’apposito mezzo d’informazione cartaceo o elettronico indicato nell’Appendice III. Il mezzo d’informazione deve essere di ampia diffusione e i bandi devono rimanere facilmente accessibili al pub- blico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nel bando. I bandi:
a) per i committenti di cui all’Allegato 1, devono essere accessibili gratuita- mente per via elettronica tramite un unico punto d’accesso, almeno per il pe- riodo di tempo minimo specificato nell’Appendice III; e
b) per i committenti di cui agli Allegati 2 e 3, ove accessibili per via elettronica, devono essere comunicati quanto meno mediante rimando su un portale elet- tronico accessibile gratuitamente.
Le Parti, compresi i loro committenti di cui agli Allegati 2 e 3, sono incoraggiate a rendere gratuitamente accessibili i loro bandi per via elettronica tramite un unico punto d’accesso.
2. Salvo diversamente disposto dal presente Accordo, ogni bando di gara include:
a) il nome e l’indirizzo del committente e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione sull’appalto, con indica- zione del costo e delle modalità di pagamento, se applicabili;
b) una descrizione dell’appalto che indichi la natura e la quantità dei beni o del- le prestazioni di servizio oggetto dell’appalto, oppure, se la quantità non è nota, una stima della quantità;
c) per le prestazioni periodiche, se possibile, una stima delle scadenze di pub- blicazione dei bandi di gara futuri;
d) una descrizione di tutte le opzioni;
e) le date di consegna dei beni o delle prestazioni di servizio o la durata della commessa;
f) il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste negoziazioni o un’asta elettronica;
g) eventualmente, l’indirizzo e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara;
h) l’indirizzo e il termine per la presentazione delle offerte;
i) la o le lingue in cui possono essere presentate le offerte e le domande di par- tecipazione, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della Parte del committente;
j) un elenco e una breve descrizione di tutte le condizioni di partecipazione per gli offerenti, comprese tutte le certificazioni o i documenti specifici che gli offerenti sono tenuti a presentare, a meno che tali prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara a disposizione di tutti gli offerenti in- teressati al momento della pubblicazione del bando di gara;
k) se, conformemente all’articolo IX, il committente intende selezionare un numero ristretto di offerenti qualificati da invitare a presentare un’offerta, i criteri di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione del numero di of- ferenti ammessi a presentare un’offerta; e
l) l’indicazione che l’appalto è disciplinato dal presente Accordo.
Sintesi del bando
3. Per ogni appalto previsto, il committente pubblica, contemporaneamente al bando di gara, una sintesi del bando facilmente accessibile in una delle lingue dell’OMC. La sintesi contiene per lo meno le seguenti informazioni:
a) l’oggetto dell’appalto;
b) il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, un termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per l’iscrizione in un elenco; e
c) l’indirizzo presso il quale può essere richiesta la documentazione di gara.
Preavviso
4. I committenti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, sull’apposito mezzi cartaceo o elettronico di cui all’Appendice III, un preavviso degli appalti programmati (qui di seguito denominato «preavviso»). Il preavviso dovrebbe includere l’oggetto dell’appalto e la data prevista per la pub- blicazione del bando di gara.
5. I committenti di cui all’Allegato 2 o 3 possono utilizzare un preavviso come bando di gara, purché vi forniscano il maggior numero d’informazioni disponibili tra quelle indicate al paragrafo 2 e precisino che gli offerenti interessati devono comu- nicare al committente il loro interesse per l’appalto.
Art. VIII Condizioni di partecipazione
1. I committenti limitano le condizioni di partecipazione a quelle indispensabili per garantire che gli offerenti possiedano la capacità giuridica e finanziaria, e le compe- tenze commerciali e tecniche necessarie all’esecuzione dell’appalto.
2. Nello stabilire le condizioni di partecipazione, il committente:
a) non subordina la partecipazione di un offerente alla gara al fatto di avere già ottenuto uno o più contratti da un committente di un’altra Parte; e
b) può richiedere che l’offerente vanti un’esperienza precedente pertinente qua- lora ciò sia essenziale per soddisfare i requisiti dell’appalto.
3. Nel valutare se un offerente soddisfa le condizioni di partecipazione, il com- mittente:
a) ne valuta la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base alle attività commerciali da questi svolte sia all’interno sia al di fuori del territorio della Parte del committente; e
b) effettua la sua valutazione in base alle condizioni previamente specificate nei bandi o nella documentazione di gara.
4. Ove in possesso di prove, una Parte, compresi i suoi committenti, può escludere un offerente per motivi quali:
a) fallimento;
b) false dichiarazioni;
c) inadempienze gravi o persistenti nel rispetto di una prescrizione o di un ob- bligo sostanziale nell’ambito di uno o più appalti precedenti;
d) sentenze definitive per gravi crimini o altri reati gravi;
e) grave mancanza professionale, atti od omissioni che pregiudicano l’integrità commerciale dell’offerente; oppure
f) mancato pagamento di imposte.
Art. IX Qualificazione degli offerenti
Sistema di registrazione e procedura di qualificazione
1. Le Parti, compresi i loro committenti, possono tenere un sistema di registrazione degli offerenti in cui gli offerenti interessati sono tenuti a registrarsi e a fornire determinate informazioni.
2. Le Parti provvedono a che:
a) i loro committenti si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra le loro procedure di qualificazione; e
b) i loro committenti, laddove tengano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i loro sistemi di registrazione.
3. Le Parti, compresi i loro committenti, si astengono dall’adottare o applicare sistemi di registrazione o procedure di qualificazione allo scopo o con l’effetto di creare ostacoli non necessari alla partecipazione di offerenti di un’altra Parte ai loro appalti pubblici.
Procedure selettive
4. Se intende ricorrere alla procedura selettiva, il committente:
a) include nel bando di gara per lo meno le informazioni di cui all’articolo VII paragrafi 2 lettere a, b, f, g, j, k, e l e invita gli offerenti a presentare una do- manda di partecipazione; e
b) entro l’inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte, fornisce agli offerenti qualificati quantomeno le informazioni di cui all’articolo VII paragrafo 2 lettere c, d, e, h, e i e notifica loro quanto specificato all’arti- colo XI paragrafo 3 lettera b.
5. I committenti consentono a tutti gli offerenti qualificati la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbiano indicato nel bando di gara che il numero degli offerenti ammessi alla gara è limitato, precisando i criteri di selezione.
6. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione del bando di cui al paragrafo 4, il committente garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti gli offerenti qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.
Elenchi
7. I committenti possono tenere un elenco, purché un bando che inviti gli offerenti interessati a presentare domanda per essere iscritti sull’elenco:
a) sia pubblicato ogni anno; e
b) in caso di pubblicazione elettronica, sia costantemente accessibile, sull’apposito mezzo d’informazione di cui all’Appendice III.
8. Il bando di cui al paragrafo 7 include:
a) una descrizione dei beni o delle prestazioni di servizio, oppure delle catego- rie di beni o prestazioni di servizio, per cui l’elenco può essere utilizzato;
b) le condizioni di partecipazione che gli offerenti devono soddisfare per essere iscritti nell’elenco e i metodi impiegati dal committente per verificare che gli offerenti ne siano in possesso;
c) il nome e l’indirizzo del committente e altre informazioni necessarie per con- xxxxxxxx e ottenere la documentazione relativa all’elenco;
d) il periodo di validità dell’elenco e le relative modalità di rinnovo o annul- lamento, oppure, qualora il periodo di validità non sia menzionato, un’indi- cazione del metodo utilizzato per comunicare la cessazione dell’uso dell’elenco; e
e) l’indicazione che l’elenco può essere utilizzato per gli appalti disciplinati dal presente Accordo.
9. In deroga al paragrafo 7, se un elenco è valido fino a tre anni, i committenti possono pubblicare il bando di cui al paragrafo 7 una sola una volta, all’inizio del periodo di validità dell’elenco, a condizione che il bando:
a) indichi il periodo di validità e che non saranno pubblicati ulteriori bandi; e
b) sia pubblicato per via elettronica e sia costantemente accessibile durante il periodo di validità.
10. I committenti consentono agli offerenti di chiedere in qualsiasi momento di essere iscritti in un elenco e vi iscrivono tutti gli offerenti qualificati in tempi ragio- nevolmente brevi.
11. Qualora un offerente non iscritto in un elenco presenti una domanda di parte- cipazione a un appalto basato su un elenco, corredata da tutti i documenti necessari, entro il termine di cui all’articolo XI paragrafo 2, il committente deve esaminare la domanda. Il committente non può escludere l’offerente dalla gara adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda, salvo in casi eccezionali, in cui a causa della complessità dell’appalto, l’ente non è in grado di completare l’esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.
Enti disciplinati dagli Allegati 2 e 3
12. I committenti di cui all’Allegato 2 o 3 possono utilizzare come bando di gara un bando che invita gli offerenti a chiedere di essere iscritti in un elenco, a condizione che:
a) il bando sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, fornisca le infor- mazioni di cui al paragrafo 8, il maggior numero d’informazioni di cui all’articolo VII paragrafo 2 e dichiari di costituire un bando di gara oppure che solo gli offerenti iscritti nell’elenco riceveranno altri bandi di appalti di- sciplinati dall’elenco; e
b) l’ente trasmetta senza indugio agli offerenti che gli hanno comunicato il pro- prio interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti per consentire loro di valutare il proprio interesse per l’appalto, unitamente a tut- te le altre informazioni di cui all’articolo VII paragrafo 2.
13. Un committente di cui all’Allegato 2 o 3 può permettere a un offerente che ha chiesto di essere iscritto nell’elenco conformemente al paragrafo 10 di presentare un’offerta, purché vi sia il tempo necessario per esaminare se l’offerente interessato soddisfa le condizioni di partecipazione.
Informazioni sulle decisioni dei committenti
14. I committenti comunicano senza indugio agli offerenti che chiedono di parteci- pare a un appalto o di essere iscritti in un elenco la sua decisione in merito alla richiesta.
15. Se il committente respinge la domanda di un offerente di partecipare a una gara d’appalto o di essere iscritto in un elenco, non riconosce più un offerente come qualificato o lo esclude da un elenco, ne informa senza indugio l’offerente e, su sua richiesta, gli fornisce tempestivamente una spiegazione scritta che motivi la sua decisione.
Art. X Specifiche tecniche e documentazione di gara
Specifiche tecniche
1. I committenti si astengono dall’elaborare, adottare e applicare specifiche tecni- che, o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l’effetto di creare ostacoli non necessari al commercio internazionale.
2. Nel prescrivere le specifiche tecniche dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell’appalto, il committente:
a) indica le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali piuttosto che di caratteristiche di progettazione o descrittive; e
b) basa le specifiche tecniche su norme internazionali, se esistono, oppure su regolamenti tecnici nazionali, su norme nazionali riconosciute o su codici delle costruzioni.
3. Nel caso in cui le specifiche tecniche si basino su caratteristiche di progettazione o descrittive il committente indica se del caso, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente», che saranno prese in considerazione le offerte di beni o prestazioni di servizio equivalenti che dimostrano di soddisfare le prescrizioni dell’appalto.
4. I committenti si astengono dal prescrivere specifiche tecniche che richiedono o menzionano un particolare marchio di fabbrica o di commercio, un nome com- merciale, un brevetto, un diritto d’autore, un disegno o un modello, un tipo, un’ori- gine determinata, un produttore o un offerente particolare, a meno che non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intellegibili per descrivere le condizioni dell’appalto e a condizione che, in tali casi, il committente inserisca nella documen- tazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente».
5. I committenti non possono sollecitare né accettare, da una persona che può avere un interesse commerciale nell’appalto, una consulenza utilizzabile per l’elaborazione o l’adozione delle specifiche tecniche relative a un dato appalto, fornita in modo da pregiudicare la concorrenza.
6. Resta inteso che le Parti e i loro committenti possono, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche volte a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l’ambiente.
Documentazione di gara
7. I committenti mettono a disposizione degli offerenti la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte valide. Se non sono già fornite nel bando di gara, la documentazione include una descrizione completa dei seguenti elementi:
a) l’appalto, inclusa la natura e la quantità dei beni o delle prestazioni di servi- zio oggetto dell’appalto oppure, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità e tutti i requisiti da soddisfare, comprese le specifiche tecni- che, la certificazione di conformità, i progetti, i disegni e le necessarie istru- zioni;
b) le condizioni di partecipazione per gli offerenti, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che gli offerenti sono tenuti a presentare nel quadro delle condizioni di partecipazione;
c) tutti i criteri di aggiudicazione impiegati dal committente nell’aggiudica- zione, con l’indicazione della loro importanza relativa, a meno che il prezzo sia l’unico criterio di aggiudicazione;
d) se il committente svolge una gara per via elettronica, i requisiti relativi all’autentificazione e alla crittografia o altri requisiti per la comunicazione delle informazioni per via elettronica;
e) se il committente indice un’asta elettronica, le regole di svolgimento dell’asta, compresa l’identificazione degli elementi dell’offerta connessi ai criteri di aggiudicazione;
f) in caso di apertura pubblica delle offerte, la data, l’ora e il luogo dell’aper- tura e, se del caso, le persone ammesse ad assistere;
g) qualsiasi altra modalità e condizione, comprese le modalità di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; e
h) le date per la consegna di beni o la per la fornitura di prestazioni di servizio.
8. Nello stabilire la data per la consegna dei beni o per la fornitura delle prestazioni di servizio oggetto dell’appalto, il committente tiene conto di fattori quali la com- plessità dell’appalto, la portata dei subappalti previsti e il tempo oggettivamente necessario alla produzione, al prelievo dai depositi e al trasporto delle merci dai diversi luoghi d’invio, o alla fornitura delle prestazioni di servizio.
9. I criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nella documentazione di gara possono includere, tra l’altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il valore tecnico, le caratteristiche ambientali e le modalità di consegna.
10. I committenti:
a) rendono disponibile senza indugio la documentazione di gara affinché gli offerenti interessati abbiano un lasso di tempo sufficiente per presentare of- ferte valide;
b) forniscono senza indugio la documentazione di gara agli offerenti interessati che ne fanno richiesta; e
c) rispondono senza indugio a ogni ragionevole richiesta di informazioni perti- nenti presentata da un offerente interessato o partecipante, purché tali infor- mazioni non favoriscano quest’offerente rispetto ai suoi concorrenti.
Modifiche
11. Se prima dell’aggiudicazione il committente modifica i criteri o i requisiti indicati nel bando di gara o nella documentazione di gara trasmessi agli offerenti partecipanti, oppure modifica o ripubblica il bando o la documentazione di gara, è tenuto a comunicare per scritto tutti questi cambiamenti oppure il bando o la docu- mentazione di gara modificati o ripubblicati:
a) a tutti gli offerenti partecipanti, ove noti, al momento della modifica o della ripubblicazione e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni originarie; e
b) a tempo debito, per permettere ai suddetti offerenti di modificare e di ripre- sentare le offerte modificate, se del caso.
Art. XI Termini
Disposizioni generali
1. I committenti, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, concedono agli offerenti un lasso di tempo sufficiente a elaborare e presentare domande di parteci- pazione e offerte valide, tenuto conto di fattori quali:
a) la natura e la complessità dell’appalto;
b) la portata dei subappalti previsti; e
c) il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica dall’estero e dal Paese stesso, nel caso in cui non si ricorra a mezzi elettro- nici.
I termini e le loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti gli offerenti interessati o partecipanti alla gara.
Scadenze
2. In caso di procedura selettiva, il termine ultimo stabilito dal committente per la presentazione delle domande di partecipazione in linea di principio non deve essere inferiore a 25 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal committente, detto termine risulta impraticabile, esso potrà essere ridotto ma non inferiore a 10 giorni.
3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine ultimo stabilito dal committente per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui:
a) è stato pubblicato il bando di gara, in caso di pubblico concorso; oppure
b) il committente comunica agli offerenti che saranno invitati a presentare le offerte, indipendentemente dall’eventuale impiego di un elenco, in caso di procedura selettiva.
4. Il committente può ridurre il termine ultimo di presentazione delle offerte di cui al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni, nel caso in cui:
a) abbia provveduto a pubblicare, almeno 40 giorni e non più di 12 mesi prima della pubblicazione del bando di gara, un preavviso conformemente all’arti- colo VII paragrafo 4, contenente:
i) una descrizione dell’appalto,
ii) le scadenze approssimative per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione,
iii) la menzione del fatto che gli offerenti interessati dovrebbero comunica- re al committente il loro interesse per l’appalto,
iv) l’indirizzo presso il quale ottenere la documentazione di gara, e
v) il maggior numero di informazioni disponibili necessarie per il bando di gara di cui all’articolo VII paragrafo 2;
b) per le prestazioni periodiche, indichi, in un bando di gara iniziale, che i ter- mini per la presentazione delle offerte di cui al presente paragrafo saranno forniti in bandi successivi; oppure
c) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal committente, il termine di cui al paragrafo 3 risulti impraticabile.
5. Il committente può ridurre di cinque giorni il termine ultimo di cui al paragrafo 3 in ciascuna delle seguenti circostanze:
a) il bando di gara è pubblicato per via elettronica;
b) la documentazione di gara è accessibile per via elettronica dalla data di pub- blicazione del bando di gara; e
c) il committente accetta le offerte per xxx xxxxxxxxxxx.
0. Il ricorso al paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in alcun caso risultare in una riduzione del termine di presentazione delle offerte di cui al paragrafo 3 inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
7. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, nel caso in cui il committen- te acquisti beni o prestazioni di servizio commerciali o entrambi, può ridurre il termine di presentazione delle offerte di cui al paragrafo 3 a un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica il bando di gara e la documentazione di gara. Inoltre, se il committente accetta di ricevere le offerte di beni e prestazioni di servizio commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere ridotto a un periodo non inferiore a 10 giorni.
8. Se un committente di cui all’Allegato 2 o 3 seleziona tutti gli offerenti qualificati o un numero ristretto di essi, il termine ultimo per la presentazione delle offerte può essere fissato per mutuo consenso tra il committente e gli offerenti selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.
Art. XII Negoziazioni
1. Le Parti possono prevedere che i loro committenti procedano a negoziazioni:
a) se nel bando di gara di cui all’articolo VII paragrafo 2 l’ente ha manifestato la sua intenzione di procedere a negoziazioni; oppure
b) se dall’esame delle offerte appare che nessuna di esse è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri di aggiudicazione specificati nel bando previsto o nella documentazione di gara.
2. I committenti:
a) assicurano che l’eliminazione degli offerenti partecipanti alle negoziazioni avvenga secondo i criteri di valutazione enunciati nel bando previsto o nella documentazione di gara; e
b) una volta concluse le negoziazioni, fissano un termine comune entro il quale i partecipanti rimasti in gara possono presentare offerte nuove o modificate.
Art. XIII Incarico diretto
1. Purché non ricorrano alla presente disposizione allo scopo di evitare la concor- renza tra gli offerenti o in modo tale da discriminare gli offerenti di altre Parti o da proteggere gli offerenti nazionali, i committenti possono ricorrere alla procedura per incarico diretto e scegliere di non applicare gli articoli da VII a IX, X (paragrafi da 7 a 11) XI, XII, XIV, e XV soltanto nelle seguenti circostanze:
a) nel caso in cui:
i) non è stata depositata alcuna offerta o domanda di partecipazione,
ii) nessuna offerta pervenuta è conforme ai requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara,
iii) nessun offerente soddisfa le condizioni di partecipazione, oppure
iv) le offerte presentate sono state concertate,
sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non vengano sostanzialmente modificati;
b) nel caso in cui i beni o le prestazioni di servizio possono essere forniti sol- tanto da un particolare offerente e non esiste alcun prodotto o prestazione di servizio di ricambio o di sostituzione per una delle seguenti ragioni:
i) la prestazione richiesta è un’opera d’arte,
ii) la protezione di brevetti, diritti di proprietà intellettuale o altri diritti esclusivi, oppure
iii) l’assenza di concorrenza per ragioni tecniche;
c) nel caso di consegne supplementari non contemplate nell’appalto iniziale, richieste all’offerente iniziale di beni o prestazioni di servizio, qualora la fornitura di tali beni o prestazioni di servizio da parte di un altro offerente:
i) non sia possibile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto di con- dizioni di intercambiabilità o di interoperabilità tra materiali, program- mi informatici, prestazioni di servizio o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, e
ii) occasionerebbe al committente notevoli inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi;
d) se risulta strettamente necessario nel caso in cui, per ragioni di estrema ur- genza dovute ad avvenimenti che non potevano essere previsti dal com- mittente, le procedure di pubblico concorso o selettive non permettano di ot- tenere prodotti o prestazioni di servizio nel termine voluto;
e) per beni acquistati su una borsa merci;
f) se il committente acquista un prototipo oppure un primo prodotto o una pri- ma prestazione di servizio messi a punto su sua richiesta nel corso dell’ese- cuzione di un particolare contratto di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo originale, e ai fini di detto contratto. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o di una prima prestazione di servizio può richiedere una cer- ta limitazione della produzione o fornitura allo scopo di incorporare i risulta- ti delle prove pratiche e di dimostrare che il prodotto o la prestazione di ser-
vizio si presta ad una produzione o fornitura di massa conformemente a norme di qualità accettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura di massa allo scopo di accertare la redditività commerciale o di ammortizza- re le spese di ricerca e di sviluppo;
g) per acquisti effettuati in condizioni eccezionalmente favorevoli che si pre- sentano soltanto a breve termine in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, amministrazione giudiziaria o fallimento, ma non per gli acqui- sti correnti effettuati presso gli offerenti ordinari; oppure
h) nel caso di appalti aggiudicati al vincitore di un concorso, a condizione che:
i) il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione del bando di gara, e
ii) i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente per l’assegna- zione dell’appalto al vincitore.
2. I committenti redigono un verbale per ogni appalto aggiudicato conformemente al paragrafo 1. Il verbale indica il nome del committente, il valore e la natura delle merci o delle prestazioni di servizio oggetto dell’appalto e una dichiarazione atte- stante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che giustificato il ricorso all’incarico diretto.
Art. XIV Aste elettroniche
Se intende ricorrere all’asta elettronica per concludere un appalto disciplinato, prima di dare avvio all’asta il committente comunica a ogni partecipante:
a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, basa- to sui criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione di gara e utiliz- zato durante l’asta per la classificazione o per la riclassificazione automatica;
b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi dell’offerta, nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa; e
c) altre pertinenti informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta.
Art. XV Trattamento delle offerte e aggiudicazione
Trattamento delle offerte
1. Il committente adotta procedure di ricevimento, apertura e trattamento delle offerte che garantiscono l’equità e l’imparzialità delle gare e la confidenzialità delle offerte.
2. Il committente non può penalizzare gli offerenti le cui offerte sono pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unica- mente imputabile all’ente medesimo.
3. Se il committente dà a un offerente la possibilità di correggere errori involontari di forma tra l’apertura delle offerte e l’aggiudicazione, provvede a dare le stesse opportunità a tutti gli offerenti partecipanti.
Aggiudicazione
4. Per essere considerata ai fini dell’aggiudicazione, l’offerta dev’essere presentata per scritto e, al momento della sua apertura, dev’essere conforme alle condizioni essenziali specificate nei bandi e nella documentazione di gara e provenire da un offerente che soddisfi le condizioni di partecipazione.
5. Tranne nei casi in cui decida che l’aggiudicazione non sia nell’interesse pubblico, il committente aggiudica l’appalto all’offerente che risulti capace di onorare i termi- ni del contratto e che, unicamente in base ai criteri di aggiudicazione precisati nei bandi o nella documentazione di gara, abbia presentato:
a) l’offerta più vantaggiosa; oppure
b) il prezzo inferiore, se il prezzo è l’unico criterio.
6. Qualora abbia ricevuto un’offerta a un prezzo anormalmente inferiore alle altre, il committente può verificare che l’offerente soddisfi le condizioni di partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto.
7. Il committente non ricorre a opzioni, non interrompe l’appalto, né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente Accordo.
Art. XVI Trasparenza delle informazioni sugli appalti
Informazioni comunicate agli offerenti
1. I committenti comunicano senza indugio agli offerenti partecipanti le loro deci- sioni riguardanti l’aggiudicazione, all’occorrenza per scritto, se richiesto dagli stessi. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo XVII paragrafi 2 e 3, i committenti spiegano, su richiesta, a un offerente non prescelto i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata, nonché i vantaggi relativi dell’offerta scelta.
Pubblicazione delle informazioni sull’aggiudicazione
2. Entro 72 giorni dall’aggiudicazione di ogni commessa disciplinata dal presente Accordo, i committenti pubblicano un bando sul mezzo di pubblicazione cartaceo o elettronico appropriato indicato all’Appendice III. Se il committente pubblica il bando unicamente su un mezzo di comunicazione elettronico, le informazioni devo- no rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. Il bando comprende per lo meno le informazioni seguenti:
a) una descrizione dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell’appalto;
b) il nome e l’indirizzo del committente;
c) il nome e l’indirizzo dell’offerente prescelto;
d) il valore dell’offerta presa in considerazione o dell’offerta più alta e più bas- sa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione;
e) la data dell’aggiudicazione; e
f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di incarico diretto confor- memente all’articolo XIII, una descrizione delle circostanze che hanno giu- stificato il ricorso a tale procedura.
Conservazione della documentazione e dei rapporti e tracciabilità elettronica
3. I committenti, per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data di aggiu- dicazione, conservano:
a) la documentazione e i rapporti sulle procedure di aggiudicazione e sui con- tratti aggiudicati relativi all’appalto disciplinato, compresi i verbali di cui all’articolo XIII; e
b) i dati che assicurano l’opportuna tracciabilità dell’appalto disciplinato me- diante mezzi elettronici.
Raccolta e comunicazione di dati statistici
4. Le Parti compilano e trasmettono al Comitato le statistiche relative alle proprie commesse disciplinate dal presente Accordo. Ciascun rapporto copre un periodo di un anno, è presentato entro due anni dal termine del periodo di riferimento e contie- ne:
a) per i committenti di cui all’Allegato 1:
i) il numero e il valore totale, per la totalità dei committenti, di tutte le commesse disciplinate dal presente Accordo,
ii) il numero e il valore totale di tutte le commesse disciplinate dal presen- te Accordo aggiudicate da ciascun committente, distinti per categoria di beni e prestazioni di servizio secondo classificazioni uniformi ricono- sciute a livello internazionale, e
iii) il numero e il valore totale di tutte le commesse disciplinate dal presen- te Accordo aggiudicate da ciascun committente mediante incarico diret- to;
b) per i committenti di cui agli Allegati 2 e 3, il numero e il valore totale delle commesse disciplinate dal presente Accordo aggiudicate da tutti i commit- tenti, distinti per Allegato; e
c) stime dei dati di cui alle lettere a e b, con una spiegazione della metodologia utilizzata per elaborarle, laddove non sia possibile fornire i dati.
5. Se una Parte pubblica le proprie statistiche su un sito Internet ufficiale in una modalità compatibile con i requisiti di cui al paragrafo 4, può sostituire la comuni- cazione dei dati di cui al paragrafo 4 con una notifica al Comitato dell’indirizzo del sito Internet accompagnato da tutte le istruzioni necessarie per consultare e utilizzare tali statistiche.
6. Se una Parte richiede la pubblicazione elettronica dei bandi relativi alle commes- se aggiudicate conformemente al paragrafo 2, e tali bandi sono accessibili al pubbli- co attraverso un’unica banca dati in un formato che consente l’analisi delle pertinenti commesse, può sostituire la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 4 con una notifica al Comitato dell’indirizzo del sito Internet accompagnato da tutte le istru- zioni necessarie per consultare e utilizzare tali dati.
Art. XVII Diffusione delle informazioni
Invio di informazioni alle Parti
1. Le Parti forniscono senza indugio a qualsiasi altra Parte che ne faccia richiesta tutte le informazioni necessarie a stabilire che l’appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e conforme al presente Accordo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta scelta. Qualora vi sia il rischio che la diffusione di tali informazioni possa nuocere alla concorrenza in occasione di successive gare di appalto, la Parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad un altro offerente, se non previa consultazione e con l’accordo della Parte che le ha comunicate.
Non divulgazione delle informazioni
2. Indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, ciascuna Parte, com- presi i suoi committenti, si astiene dal fornire a un particolare offerente informazioni che potrebbero nuocere ad una leale concorrenza tra gli offerenti.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come un obbligo per le Parti e i relativi committenti, autorità e organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui diffusione:
a) potrebbe ostacolare l’applicazione delle leggi;
b) potrebbe nuocere ad una leale concorrenza tra gli offerenti;
c) arrecherebbe pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di determinate persone, nonché alla protezione della proprietà intellettuale; oppure
d) sarebbe comunque contraria all’interesse pubblico.
Art. XVIII Procedure di ricorso interne
1. Le Parti predispongono procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tem- pestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano agli offerenti di contestare:
a) una violazione del presente Accordo; oppure
b) nei casi in cui l’ordinamento nazionale di una Parte non riconosce all’offe- rente il diritto di contestare direttamente una violazione del presente Ac- cordo, la mancata osservanza delle misure predisposte da una Parte in attua- zione dell’Accordo,
verificatasi nell’ambito di un appalto disciplinato per il quale l’offerente ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i ricorsi devono essere formulate per scritto e rese generalmente accessibili.
2. Se un offerente, nell’ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, contesta una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la Parte del committente che conduce l’appalto invita l’offerente a cercare una soluzione in consultazione con il committente. L’ente procede a un esame imparziale e tempestivo del reclamo, senza che ciò pregiudichi la possibilità per l’offerente di partecipare alle gare in corso o a gare future o il suo diritto di
ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giudiziario.
3. A ciascun offerente è concesso un termine sufficiente e non inferiore a 10 giorni per preparare e presentare il ricorso, a decorrere dal momento in cui l’offerente ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o avrebbe dovuto ragio- nevolmente prenderne conoscenza.
4. Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un’autorità amministrativa o giudizia- ria imparziale e indipendente dai suoi committenti, competente per ricevere ed esaminare i ricorsi presentati dagli offerenti nel quadro di un appalto disciplinato.
5. Quando un organo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente il ricorso, la Parte assicura all’offerente la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi a un’autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal committente che ha condotto l’appalto oggetto del ricorso.
6. Ciascuna Parte assicura che un organo di ricorso diverso da un tribunale sotto- ponga la propria decisione a un esame giudiziario o applichi procedure secondo le quali:
a) il committente risponde per scritto al ricorso e fornisce all’organo di ricorso tutti i documenti rilevanti;
b) le parti in causa (qui di seguito denominati «partecipanti») hanno il diritto di essere ascoltate prima che l’organo di ricorso si pronunci in merito al ricor- so;
c) i partecipanti possono farsi rappresentare e assistere;
d) i partecipanti hanno accesso a tutte le fasi del procedimento;
e) i partecipanti hanno il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che possano essere sentiti dei testimoni; e
f) l’organo di ricorso adotta le proprie decisioni o raccomandazioni tempe- stivamente, per scritto e includendo una motivazione di ogni decisione o rac- comandazione.
7. Le Parti adottano o applicano procedure che prevedono:
a) misure cautelari tempestive per garantire che l’offerente possa partecipare all’appalto. Tali misure possono comportare l’interruzione della gara dell’ap- palto. Le procedure possono prevedere che, nel decidere circa l’applicazione di tali misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli in- teressi in questione, compreso quello pubblico. Qualsiasi decisione di non agire dev’essere motivata per scritto; e
b) nei casi in cui l’organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, misure correttive o una compensazione per la perdita o i danni subiti, che possono limitarsi alle spese di preparazione dell’offerta, alle spese legate al ricorso o comprendere entrambe.
Art. XIX Modifiche e rettifiche del campo d’applicazione
Notifica della modifica prevista
1. Le Parti notificano al Comitato eventuali intenzioni di rettifica, trasferimento di un committente da un Allegato a un altro, ritiro di un committente o altra modifica dei loro Allegati dell’Appendice I (ciascuna in seguito denominata «modifica»). La Parte che propone la modifica (di seguito denominata «Parte che apporta modifi- che») include nella notifica:
a) per ciascuna intenzione di ritiro di un committente dai suoi Allegati dell’Ap- pendice I, nell’esercizio dei propri diritti in virtù del fatto che il controllo o l’influenza esercitati dal Governo sugli appalti disciplinati di tale commit- tente è stato effettivamente eliminato, la prova di tale eliminazione; oppure
b) per qualsiasi altra modifica prevista, informazioni riguardanti le probabili conseguenze del cambiamento per il campo d’applicazione mutuamente convenuto del presente Accordo.
Obiezione alla notifica
2. Ciascuna Parte, i cui diritti sanciti dal presente Accordo possono essere interessa- ti da una modifica prevista notificata ai sensi del paragrafo 1, può segnalare al Comi- tato eventuali obiezioni alla modifica prevista. Tali obiezioni vengono formulate entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica alle Parti e devono essere motivate.
Consultazioni
3. La Parte che apporta modifiche e la Parte che formula un’obiezione (di seguito denominata «Parte che obietta») tentano in tutti i modi di risolvere l’obiezione mediante consultazioni. In tali consultazioni, la Parte che apporta modifiche e la Parte che obietta esaminano la modifica prevista:
a) nel caso di notifiche di cui al paragrafo 1 lettera a, secondo i criteri indicativi adottati conformemente al paragrafo 8 lettera b, indicanti l’effettiva elimina- zione del controllo o dell’influenza del Governo sugli appalti disciplinati di un ente; e
b) nel caso di notifiche di cui al paragrafo 1 lettera b, secondo tutti i criteri adottati conformemente al paragrafo 8 lettera c in relazione al livello di ade- guamenti compensativi da offrire per le modifiche, al fine di mantenere l’equilibrio fra diritti e obblighi e un livello comparabile del campo d’ap- plicazione concordato del presente Accordo.
Modifica riveduta
4. Qualora la Parte che apporta modifiche e la Parte che obietta risolvano l’obie- zione in consultazione e la Parte che apporta modifiche rivede la sua intenzione di modifica a seguito di tali consultazioni, ne dà notifica al Comitato conformemente al paragrafo 1 ed eventuali modifiche rivedute entrano in vigore soltanto dopo il soddi- sfacimento degli obblighi del presente articolo.
Attuazione delle modifiche
5. Una modifica prevista entra in vigore esclusivamente se:
a) nessuna delle Parti invia al Comitato un’obiezione scritta alla modifica pre- vista entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica relativa alla modi- fica prevista di cui al paragrafo 1;
b) tutte le Parti che obiettano hanno notificato al Comitato il ritiro delle loro obiezioni alla modifica prevista; oppure
c) sono trascorsi 150 giorni dalla data in cui è stata trasmessa la notifica della modifica prevista di cui al paragrafo 1 e la Parte che apporta la modifica ha comunicato per scritto al Comitato la propria intenzione di attuare la modi- fica.
Recesso da un campo d’applicazione sostanzialmente equivalente
6. Se una modifica entra in vigore conformemente al paragrafo 5 lettera c, le Parti che obiettano possono recedere da un campo d’applicazione sostanzialmente equi- valente. Indipendentemente dall’articolo IV paragrafo 1 lettera b, un recesso ai sensi del presente paragrafo può essere attuato esclusivamente in relazione alla Parte che apporta modifiche. Le Parti che obiettano comunicano per scritto al Comitato even- tuali recessi almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. I recessi ai sensi del presente paragrafo sono compatibili con i criteri relativi al livello degli adeguamenti compensativi adottati dal Comitato di cui al paragrafo 8 lettera c.
Procedure arbitrali volte a facilitare la risoluzione delle obiezioni
7. Se il Comitato ha adottato procedure arbitrali per facilitare la risoluzione delle obiezioni di cui al paragrafo 8, la Parte che apporta modifiche o che obietta può invocare le procedure arbitrali entro 120 giorni dalla diffusione della notifica della modifica prevista:
a) nel caso in cui nessuna delle Parti ha invocato le procedure arbitrali entro il termine:
i) indipendentemente dal paragrafo 5 lettera c, la modifica prevista entra in vigore se sono trascorsi 130 giorni dalla data di diffusione della noti- fica della modifica prevista di cui al paragrafo 1 e se la Parte che appor- ta modifiche ha comunicato per scritto al Comitato la propria intenzione di attuare la modifica, e
ii) nessuna delle Parti che obiettano può recedere dal campo d’applica- zione conformemente al paragrafo 6.
b) nel caso in cui né la Parte che apporta modifiche né la Parte che obietta ab- biano richiesto le procedure arbitrali:
i) indipendentemente dal paragrafo 5 lettera c, la modifica prevista non entra in vigore prima del completamento delle procedure arbitrali,
ii) qualsiasi Parte che obietta, che intende far valere un diritto a compen- sazione o a recedere da un campo d’applicazione sostanzialmente equi- valente conformemente al paragrafo 6, partecipa alla procedura di arbi- trato,
iii) la Parte che apporta modifiche si attiene agli esiti della procedura arbi- trale nel momento in cui attua le modifiche conformemente al para- grafo 5 lettera c, e
iv) se la Parte che apporta modifiche non si attiene agli esiti delle procedu- re arbitrali nel rendere efficaci le modifiche di cui al paragrafo 5 lettera c, qualsiasi Parte che obietta può recedere da campi d’applicazione so- stanzialmente equivalenti conformemente al paragrafo 6, purché tali re- cessi siano coerenti con l’esito delle procedure arbitrali.
Competenza del Comitato
8. Il Comitato adotta:
a) procedure arbitrali volte a facilitare la risoluzione delle obiezioni di cui al paragrafo 2;
b) criteri indicativi che dimostrano l’effettiva eliminazione del controllo o dell’influenza del Governo sugli appalti disciplinati di un determinato com- mittente; e
c) criteri per determinare il livello degli adeguamenti compensativi da offrire per le modifiche apportate conformemente al paragrafo 1 lettera b e il campo d’applicazione sostanzialmente equivalente di cui al paragrafo 6.
Art. XX Consultazioni e risoluzione delle controversie
1. Le Parti esaminano con comprensione le rimostranze mosse da un’altra Parte in merito all’applicazione del presente Accordo e offrono possibilità adeguate di con- sultazioni.
2. Se una Parte ritiene che un vantaggio risultante per essa direttamente o indiret- tamente dal presente Accordo sia annullato o compromesso, o che la realizzazione di uno degli obiettivi dell’Accordo sia ostacolata:
a) dall’inosservanza, di una o più Parti, degli obblighi contratti conformemente al presente Accordo; oppure
b) dall’applicazione, di una o più Parti, di misure contrarie o meno alle dispo- sizioni del presente Accordo,
essa può, per giungere ad una composizione della controversia soddisfacente per entrambe, ricorrere alle disposizioni dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (di seguito denominata «Intesa sulla composizione delle controversie»).
3. L’Intesa sulla composizione delle controversie si applica alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie relative al presente Accordo, con l’eccezione che, indipendentemente dall’articolo 22 paragrafo 3 dell’Intesa sulla composizione delle controversie, eventuali controversie che sorgono nel quadro degli Accordi di cui all’Appendice 1 dell’Intesa sulla composizione delle controversie, diversi dal pre- sente Accordo, non comportano la sospensione di concessioni o di altri obblighi ri- sultanti dal presente Accordo, e qualsiasi controversia sorta nel quadro del presente
Accordo non implica la sospensione di concessioni o di altri obblighi previsti dagli altri accordi di cui l’Appendice 1 dell’Intesa sulla composizione delle controversie.
Art. XXI Istituzioni
Comitato degli appalti pubblici
1. Viene istituito un Comitato degli appalti pubblici composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti. Il Comitato elegge il suo presidente e si riunisce ogniqualvolta sia necessario, ma almeno una volta all’anno, per fornire alle Parti l’occasione di consultarsi su qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente Accordo o al perseguimento dei suoi obiettivi, come pure per esercitare altre funzioni che potran- no essergli conferite dalle Parti.
2. Il Comitato può formare gruppi di lavoro o altri organi sussidiari che eserciteran- no le funzioni conferite loro dal Comitato.
3. Ogni anno il Comitato:
a) esamina l’attuazione e il funzionamento del presente Accordo; e
b) tiene regolarmente informato il Consiglio generale delle proprie attività, con- formemente all’articolo IV paragrafo 8 dell’Accordo di Marrakech che isti- tuisce l’Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominato
«Accordo OMC»), e degli avvenimenti relativi all’attuazione e al funzio- namento del presente Accordo.
Osservatori
4. I Membri dell’OMC che non sono Parte al presente Accordo hanno diritto di partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del Comitato, presentando una richiesta scritta a quest’ultimo. Gli osservatori dell’OMC possono inviare al Comita- to una richiesta scritta per partecipare in qualità di osservatori e il Comitato può conferire loro lo status di osservatori.
Art. XXII Disposizioni finali
Accettazione ed entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 1996 per i Governi4 per i quali il campo d’applicazione convenuto figura negli Allegati dell’Appendice I del presente Accordo e che hanno accettato l’Accordo mediante firma il 15 aprile 1994 o che, a tale data, lo hanno firmato con riserva di ratifica e ratificato ulteriormente prima del 1° gennaio 1996.
Adesione
2. Ciascun Membro dell’OMC può aderire al presente Accordo a condizioni da convenire tra tale Membro e le Parti, conformemente ai termini di una decisione del Comitato. L’adesione avviene mediante deposito presso il Direttore generale
4 Ai fini del presente Accordo, il termine «Governo» comprende anche le autorità compe- tenti dell’Unione europea
dell’OMC di uno strumento d’adesione che enunci le condizioni concordate. L’Ac- cordo entra in vigore, per un Membro che vi abbia aderito, il trentesimo giorno dopo la data del deposito dello strumento di adesione.
Riserve
3. Non sono ammesse riserve delle Parti su alcuna delle disposizioni del presente Accordo.
Legislazione nazionale
4. Le Parti provvedono, al più tardi entro la data d’entrata in vigore del presente Accordo, ad armonizzare le proprie leggi, i propri regolamenti e le proprie procedure amministrative, nonché le norme, le procedure e le pratiche applicate dai loro com- mittenti, con le disposizioni di detto Accordo.
5. Le Parti informano il Comitato in merito a qualsiasi modifica apportata alle loro leggi e ai loro regolamenti in relazione alle disposizioni del presente Accordo, nonché all’attuazione di dette leggi e regolamenti.
Negoziati e programmi di lavoro futuri
6. Le Parti si sforzano di non adottare e di non mantenere misure e pratiche discri- minatorie che falsano le procedure di pubblico concorso.
7. Non più tardi di tre anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo che modi- fica l’Accordo sugli appalti pubblici adottato il 30 marzo 2012, e in seguito periodi- camente, le Parti avviano nuovi negoziati al fine di migliorare l’Accordo, di ridurre e di eliminare progressivamente le misure discriminatorie e di raggiungere la massima estensione possibile del campo d’applicazione tra tutte le Parti su base di reciprocità, tenuto conto delle esigenze dei Paesi in sviluppo.
8. a) Il Comitato avvierà nuovi lavori per facilitare l’attuazione del presente Accordo e i negoziati di cui al paragrafo 7, adottando programmi di lavoro sulle seguenti questioni:
i) il trattamento delle piccole e medie imprese,
ii) la raccolta e la diffusione dei dati statistici,
iii) il trattamento degli appalti sostenibili,
iv) le esclusioni e le restrizioni enunciate negli Allegati delle Parti, e
v) le norme di sicurezza negli appalti pubblici internazionali;
b) il Comitato:
i) può adottare una decisione contenente un elenco di programmi di lavo- ro relativi ad altre voci, che può essere riesaminato e aggiornato periodicamente, e
ii) adotta una decisione che stabilisce i lavori da avviare per ciascun parti- colare programma di lavoro di cui alla lettera a e per i programmi di la- voro adottati ai sensi della lettera b numero i.
9. Dopo la conclusione del programma di lavoro per l’armonizzazione delle regole d’origine delle merci, che viene eseguito nel quadro dell’Accordo sulle regole
d’origine figurante nell’Allegato 1A dell’Accordo OMC5, e dopo la conclusione dei negoziati sul commercio delle prestazioni di servizio, le Parti tengono adeguata- mente conto dei risultati di questo programma di lavoro e di questi negoziati in occasione dell’eventuale modifica dell’articolo IV paragrafo 5.
10. Non più tardi di cinque anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo che modifica l’Accordo sugli appalti pubblici, il Comitato esamina l’applicabilità dell’articolo XX paragrafo 2 lettera b.
Emendamenti
11. Le Parti possono modificare il presente Accordo. La decisione di adottare un emendamento e di sottoporlo alle Parti per l’accettazione è presa per consenso. Un emendamento entra in vigore:
a) indipendentemente dalle disposizioni della lettera b, per le Parti che l’accet- tano, dopo essere stato accettato dai due terzi delle Parti e, successivamente, per ogni altra Parte quando essa lo accetta;
b) per tutte le Parti, dopo essere stato accettato dai due terzi delle Parti, se si tratta di un emendamento che il Comitato, con decisione consensuale, ha stabilito essere di natura tale da non modificare i diritti e gli obblighi delle Parti.
Recesso
12. Ogni Parte può recedere dal presente Accordo. Il recesso ha effetto allo scadere di un termine di 60 giorni dalla data in cui il Direttore generale dell’OMC ne ha ricevuto notifica per scritto. Dal momento del ricevimento di detta notifica, ogni Parte può chiedere l’immediata riunione del Comitato.
13. Se una Parte al presente Accordo cessa di essere Membro dell’OMC, cessa di essere Parte al presente Accordo a decorrere dalla stessa data.
Non applicazione del presente Accordo tra determinate Parti
14. Il presente Accordo non si applica tra due Parti qualora l’una o l’altra, al mo- mento della sua accettazione o della sua adesione, non consenta alla sua applicazio- ne.
Appendici
15. Le Appendici del presente Accordo sono parte integrante dello stesso.
Segretariato
16. Il Segretariato dell’OMC espleta i compiti di segretariato per il presente Ac- cordo.
Deposito
17. Il presente Accordo viene depositato presso il Direttore generale dell’OMC, che trasmette senza indugio a ciascuna Parte una copia certificata conforme dell’Ac- cordo e di ogni rettifica o modifica che vi è apportata conformemente all’articolo
5 RS 0.632.20
XIX e di ogni emendamento apportato conformemente al paragrafo 11, nonché una notifica di ogni adesione conformemente al paragrafo 2, e di ogni recesso confor- memente ai paragrafi 12 e 13.
Registrazione
18. Il presente Accordo viene registrato conformemente alle disposizioni dell’arti- colo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite6.
Fatto a Marrakech il 15 aprile millenovecentonovantaquattro, in un solo esemplare, nelle lingue francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti fede, salvo indicazione contraria riguardante le Appendici in allegato.
(Seguono le firme)
6 RS 0.120
Campo d’applicazione il 2 luglio 20197
Stati partecipanti Ratificazione Adesione (A)
Entrata in vigore
Armenia | 15 settembre | 2011 A | 15 settembre | 2011 |
Australia | 5 maggio | 2019 A | 5 maggio | 2019 |
Canada | 22 dicembre | 1995 | 1° gennaio | 1996 |
Cina Hong Kong | 19 giugno | 1997 A | 19 giugno | 1997 |
Taiwan (Taipei cinese) | 15 luglio | 2009 | 15 luglio | 2009 |
Xxxxx (Sud) | 22 dicembre | 1995 | 1° gennaio | 1996 |
Giappone | 5 dicembre | 1995 | 1° gennaio | 1996 |
Islanda | 28 aprile | 2001 A | 28 aprile | 2001 |
Israele | 31 dicembre | 1995 | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxxxxxxxxx | 18 settembre | 1997 A | 18 settembre | 0000 |
Xxxxxxx | 14 luglio | 2016 A | 14 luglio | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 15 luglio | 2015 | 15 luglio | 2015 |
Norvegia | 7 dicembre | 1994 | 1° gennaio | 1996 |
Nuova Zelanda 12 agosto | 2015 | 12 agosto | 2015 | |
Aruba 25 ottobre | 1996 | 25 ottobre | 1996 | |
Singapore 20 ottobre | 1997 A | 20 ottobre | 1997 | |
Stati Uniti | 1° dicembre | 1995 | 1° gennaio | 1996 |
Svizzera | 19 dicembre | 1995 | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxxx | 18 maggio | 2016 | 18 maggio | 2016 |
Unione europea a | 30 dicembre | 1994 | 1° gennaio | 1996 |
Paesi-Bassi
a Unione europea concernente i suoi ventotto stati membri (con la data d’entrata in vigore): Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lussem- burgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito, 1° gen. 1996; Cipro, Repub- blica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, 1° mag. 2004; Bulgaria e Romania, 1° gen. 2007; Croazia, 1° lug. 2013.
7 RU 1996 609, 2014 97, 2016 2371 e 2019 2249.
Campo d’applicazione dell’Accordo riveduto del 1° gennaio 20218
Stati parte | Entrata in vigore | |
Armenia | 6 giugno | 2015 |
Australia | 5 maggio | 2019 |
Canada | 6 aprile | 2014 |
Cina | ||
Hong Kong | 6 aprile | 2014 |
Taïwan (Taipei cinese) | 6 aprile | 2014 |
Xxxxx (Sud) | 14 giugno | 2016 |
Giappone | 16 aprile | 2014 |
Islanda | 6 aprile | 2014 |
Israele | 6 aprile | 0000 |
Xxxxxxxxxxxxx | 6 aprile | 0000 |
Xxxxxxx | 14 luglio | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 15 luglio | 2015 |
Norvegia | 6 aprile | 2014 |
Nuova Xxxxxxx | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxx Xxxxx | ||
Aruba | 21 agosto | 2014 |
Regno Unito | 1° gennaio | 2021 |
Singapore | 6 aprile | 2014 |
Stati Uniti | 6 aprile | 0000 |
Xxxxxxxx | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxxx | 18 maggio | 2016 |
Unione europea | 6 aprile | 2014 |
8 RU 2020 6493