Diritti di co-vendita Clausole campione

Diritti di co-vendita. Per la durata indicata al successivo §6, qualora Fenice dia avvio ad un Procedura di Vendita (come definita infra §4.2), ciascuno dei Soci Creditori avrà un diritto di co-vendita (il “Tag-Along”) avente ad oggetto tutte le Azioni Prelios (incluse, tra le altre, le Azioni A Soggette a Lock-up meglio indicate supra §2 e le Azioni di Intesa Preesistenti) da ciascuno degli stessi Soci Creditori detenuti alla data di esercizio del diritto di co-vendita (le “Partecipazioni Oggetto di Tag”). Ciascun Socio Creditore avrà diritto di esercitare il Tag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita e, in tal caso, Fenice sarà obbligata nei confronti di ciascun Socio Creditore a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag-Along contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori (come definiti infra §4.2) nell’ambito della Procedura di Vendita. Qualora uno o più dei Soci Creditori non esercitino i propri diritti di Tag-Along o per qualsiasi motivo non intendano cedere al terzo acquirente le Partecipazioni Oggetto di Tag, Fenice continuerà a essere obbligata a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli altri Soci Creditori che viceversa hanno esercitato il diritto di Tag-Along e intendono cedere la Partecipazione Oggetto di Tag al terzo acquirente. Qualora invece il terzo acquirente non intenda acquistare tutte le Partecipazioni Oggetto di Tag dai Soci Creditori che hanno esercitato il Tag-Along, Fenice non potrà cedere e trasferire al terzo acquirente le Azioni Prelios dalla stessa detenute. Tuttavia, i Soci Creditori potranno decidere di ridurre la Partecipazione Oggetto di Tag in proporzione alla analoga riduzione, rispetto al numero complessivo di tutte le Azioni Prelios offerte al terzo acquirente, che sarà effettuata anche da Fenice, dalle altre Banche Finanziatrici, e da Camfin S.p.A., in virtù di separati accordi di co-vendita conclusi con la stessa Fenice (al riguardo, v. infra §4.2).
Diritti di co-vendita. Il Patto prevede i diritti di co-vendita di seguito riassunti: 1. qualora Ruffini Partecipazioni o il Sig. Xxxx Xxxxxxx, a seconda dei casi, intendano trasferire ad un terzo attraverso una vendita fuori mercato, rispettivamente: (A) Azioni ovvero (B) azioni di una società controllata (direttamente o indirettamente) dal Sig. Xxxx Xxxxxxx che, a sua volta, controlla la Società, a condizione che, per effetto di tale trasferimento, la partecipazione del Sig. Xxxx Xxxxxxx in detta società scenda al di sotto del 50% del capitale sociale (le “Azioni Offerte”), ECIP M avrà il diritto di trasferire al terzo cessionario: (i) qualora le Azioni Offerte rappresentino meno del 50% della partecipazione detenuta da Ruffini Partecipazioni nella Società, una porzione delle Azioni Offerte pari o inferiore, secondo quanto comunicato da ECIP M a Ruffini Partecipazioni, al numero delle Azioni Offerte moltiplicato per una frazione il cui numeratore è costituito dal numero di Azioni detenute da ECIP M e il cui denominatore è costituito dal numero di Azioni detenute da Ruffini Partecipazioni e ECIP M; (ii) qualora le Azioni Offerte rappresentino più del 50% della partecipazione detenuta da Ruffini Partecipazioni nella Società, saranno oggetto del diritto di co-vendita tutte o parte (secondo quanto comunicato da ECIP M a Ruffini Partecipazioni) delle Azioni detenute da ECIP M, a seconda dei casi; oppure (iii) se le Azioni Offerte sono azioni di una società controllata dal Sig. Xxxx Xxxxxxx che, a sua volta, controlla la Società e, per effetto della vendita, la partecipazione (diretta o indiretta) del Sig. Xxxx Xxxxxxx in tale società si riduce al di sotto del 50% del capitale, saranno oggetto del diritto di co-vendita tutte le Azioni detenute da ECIP M; 2. qualora ECIP M intenda trasferire, attraverso una vendita fuori mercato, ad un terzo operante nel settore della moda (ad esclusione di fondi di investimento, fondi sovrani e istituzioni finanziarie), Azioni che rappresentino più del 20% del capitale sociale (le “Azioni Offerte”), Ruffini Partecipazioni avrà il diritto di trasferire al terzo cessionario una porzione delle Azioni Offerte pari o inferiore, secondo quanto comunicato da Ruffini Partecipazioni a ECIP M, al numero delle Azioni Offerte moltiplicato per una frazione il cui numeratore è costituito dal numero di Azioni detenute da Ruffini Partecipazioni e il cui denominatore è costituito dal numero di Azioni detenute da Ruffini Partecipazioni e ECIP M. 3. qualora Ruffini Pa...

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  • Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

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