Diritti di proprietà intellettuale e industriale. 8.1) Il Fornitore riconosce che denominazioni e marchi utilizzati dalla Società sono di esclusiva proprietà della Società e/o che la stessa ne detiene legittimo titolo all’uso. Di conseguenza il Fornitore non potrà fare alcun atto dispositivo e/o di utilizzazione, in qualsiasi forma o modalità, di tali marchi e denominazioni anche abbinati tra loro, sia durante l’esecuzione dell’Ordine che successivamente alla sua cessazione. 8.2) Quando le formule e/o le composizioni dei beni o marchi da utilizzare per gli stessi non sono indicati o forniti dalla Società, il Fornitore dovrà garantire che i beni e la loro destinazione d’uso non violino diritti di terzi concernenti la proprietà industriale. 8.3) Nei casi previsti al precedente punto 8.2, il Fornitore manleva sin d’ora la Società da qualsiasi rivendicazione, azione legale e richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da terzi per atti di concorrenza sleale o violazione di diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai beni.
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